La notifica del precetto su titoli diversi dal decreto ingiuntivo

 L’instaurazione del processo esecutivo in modo pressoché immediato si verifica quando il creditore non ha la necessità di agire preliminarmente per ottenere in via giudiziale un titolo esecutivo, proprio in virtù del fatto che già possiede un titolo esecutivo stragiudiziale, formatosi fuori da un procedimento giudiziario, al quale comunque la legge attribuisce la qualità di titolo esecutivo.

Ai sensi del già esaminato art. 474 c.p.c., titoli esecutivi stragiudiziali sono le scritture private autenticate, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

 
Il creditore che sia in possesso di uno di questi titoli non ha la necessità di procurarsene un’altro a livello giudiziale, pur potendolo fare.

 
Occorre tuttavia fare una distinzione. Ai sensi dell’art. 475 c.p.c. «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva». 
L’apposizione della formula su tali atti viene fatta direttamente dal notaio e, soltanto in caso di smarrimento del titolo esecutivo, ovvero in presenza di un altro «giusto motivo», come recita l’art. 476 c.p.c., la spedizione di un’altra copia in forma esecutiva va richiesta con ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato. 
Infatti occorre considerare che l’apposizione della formula esecutiva è necessaria quando occorre servirsi di una copia dell’atto (in questo caso per iniziare l’esecuzione, e non per procedere alla notifica del titolo, poiché in tal caso ne servirebbero due), il cui originale deve rimanere o presso la cancelleria (sentenza o decreto ingiuntivo) ovvero presso il notaio. 

 
L’apposizione della formula «non è pertanto necessaria (né possibile) per i quei titoli esecutivi quali la cambiale, l’assegno, le scritture private autenticate, il cui originale è in possesso del creditore», e che verrà usato, appunto, in originale per instaurare il processo esecutivo.  
 
In ogni caso, il vantaggio del possesso di tali titoli stragiudiziali consiste nel fatto che il creditore può procedere immediatamente con la notifica del solo atto di precetto, con una necessaria quanto dovuta precisazione.
In base all’art. 474 comma 3, qualora il titolo esecutivo sia costituito da scritture private autenticate, queste devono essere trascritte integralmente nel precetto ai sensi dell’art. 480 comma 2 c.p.c., il quale dispone che «la trascrizione integrale del titolo» esecutivo nell’atto di precetto deve avvenire anche «quando è richiesta dalla legge».

 
Orbene, ai sensi dell’art. 63 R.D. n. 1669/1933 e dell’art. 55 R.D. n. 1736/1933, la trascrizione del titolo nell’atto di precetto, è richiesta, rispettivamente, per la cambiale o vaglia cambiario e per l’assegno bancario e circolare.
Ciò si spiega agevolmente in considerazione di quanto già detto, ossia che le scritture private autenticate, la cambiale e l’assegno (diversamente dagli atti ricevuti da notaio) non restano in originale presso il notaio autenticante (o altro pubblico ufficiale), ma il creditore si trova direttamente in possesso dell’originale.  

 
Sempre l’art. 480 comma 2 c.p.c. stabilisce che sia l’ufficiale giudiziario, prima della relata di notifica, a dover «certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale».

 
Ciò viene fatto portando in visione all’ufficiale i titoli suddetti, in originale ed in copia all’interno del precetto. L’ufficiale, verificatane la corrispondenza, restituirà al legale gli originali e notificherà il solo precetto.
In sostanza in questi casi la notifica del titolo si riduce e si realizza con la sola notifica del precetto, che contiene in copia (da intendersi come fotocopia) il titolo stesso.

 
Decorsi dieci giorni dal perfezionamento della notifica, il creditore potrà richiedere [Omissis - versione integrale presente nel testo].
 

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