Passiamo ora ad esporre in che limiti e termini il discorso appena fatto con riferimento alle direttive può essere esteso alle decisioni quadro, ovvero alla tipologia di atto normativo dell’Unione ad oggi di gran lunga numericamente prevalente nel settore del diritto penale europeo.
Nel redigere l’art. 34 “vecchio” TUE gli Stati membri avevano inserito numerose salvaguardie della loro autonomia normativa in campo penalistico, tra le quali figurava in primis, come anticipato più sopra, la formula di chiusura del comma 2 lett. b) secondo la quale le decisioni quadro, pur definite in modo del tutto simile alle direttive, non potevano avere effetto diretto.
Ciò sembrava dunque precludere qualsiasi operazione interpretativa volta ad “a...
_OMISSIS_ ...mezzo coercitivo per costringere gli Stati ad adempiere per tempo agli obblighi di recepimento delle decisioni quadro ha avuto come conseguenza una cospicua quota di inottemperanza a tali obblighi.
La Corte ha però valorizzato, con riferimento alle decisioni quadro, un diverso principio elaborato rispetto alle direttive, ovverosia l’obbligo dell’interpretazione conforme.
In più occasioni, infatti, con riferimento alle direttive, la Corte di giustizia aveva affermato il principio secondo il quale l’obbligo di leale cooperazione incombente sugli Stati membri (ivi incluse le loro autorità giurisdizionali) al fine di perseguire gli obiettivi del diritto comunitario (già previsto all’art. 10 TCE, ed oggi codificato dall’art. 4 comma 3 ...
_OMISSIS_ ... essa [1].
La Corte ha poi specificato che tale obbligo di interpretazione conforme si applica tanto nei confronti della legislazione nazionale preesistente che uno Stato membro abbia ritenuto conforme alla direttiva e, conseguentemente, non abbia modificato [2], quanto nei confronti di ogni altra disposizione di diritto interno potenzialmente rilevante ai fini del perseguimento degli obiettivi della direttiva [3].
In occasione di un rinvio pregiudiziale del Gip presso il Tribunale di Firenze la Corte di giustizia ha avuto modo di estendere questi principi, originariamente pronunciati in merito a direttive, anche alle decisioni quadro non trasposte, e dunque alla materia penale.
Nella fattispecie, il Gip aveva chiesto alla Corte chiarimenti i...
_OMISSIS_ ...iferimento alle norme del c.p.p. in tema di audizione anticipata, con le forme dell’incidente probatorio, di minori vittime di reati, prevista dall’art. 392 comma 1-bis c.p.p. In particolare, il Gip aveva posto il quesito se gli obblighi di protezione delle vittime di reato derivanti dalla decisione quadro – non recepita dal nostro Paese – non imponessero, se necessario, di estendere la possibilità dell’audizione anticipata ai minori che fossero stati (come nel procedimento a quo) vittime di reati diversi da quelli tassativamente elencati nell’art. 392 comma 1-bis: ovverosia, se fosse possibile applicare direttamente le norme della decisione quadro in luogo di quelle (asseritamente) confliggenti di diritto interno.
La Corte, nella propria ...
_OMISSIS_ ...ontro, la Corte ha affermato che anche in relazione alle decisioni quadro sussiste il medesimo obbligo di interpretazione conforme già enucleato dalla sua giurisprudenza con riferimento alle direttive.
Ciò in quanto anche per le decisioni quadro era prevista dal Trattato la vincolatività “quanto ai fini da raggiungere”, proprio come per le direttive. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano e da altri governi intervenuti, l’assenza nel TUE di una norma analoga all’art. 10 TCE in merito all’obbligo di leale cooperazione non era rilevante, in quanto un analogo principio doveva essere ritenuto implicito nell’obbligo per l’Unione (anche per il tramite degli Stati membri) di perseguire le finalità di cui all’...
_OMISSIS_ ...contra legem, da un lato, ed nel divieto di desumere dall’interpretazione conforme norme contra reum.