Le indicazioni della Decisione Quadro 2001/220/GAI

uo;Unione Europea, con decisione quadro 2001\220 GAI del 15 marzo 2001, ha provveduto alla elaborazione di una vera e propria “carta dei diritti delle vittime”, che obbliga gli Stati a conformare il sistema interno alle richieste dell’ordinamento sovranazionale.

Diverse le indicazioni fornite agli Stati membri dell’Unione per la creazione si un sistema omogeneo di tutela della vittima. Si richiede in particolare:
la predisposizione di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla situazione delle vittime particolarmente vulnerabili (art. 2);
la garanzia della possibilità, per la vittima, di fornire elementi di prova (art. 3);
la limitazione dell’interrogatorio della vittima a quan... _OMISSIS_ ...o con le autorità incaricate dell’applicazione della legge, nel corso del processo ed anche successivamente allo svolgimento dello stesso (art. 4);
il diritto al rimborso delle spese sostenute per la legittima partecipazione al procedimento penale in qualità di parte civile o testimone (art. 7);
il diritto alla protezione (art. 8);
la restituzione senza ritardo alla vittima dei beni ad essa appartenenti sottoposti a sequestro nel processo penale (art. 9);
la promozione della mediazione nell’ambito del procedimento penale (art. 10);
l’adozione delle misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dalla residenza all’estero della vittima, segnatamente attraverso la as... _OMISSIS_ ...no della posizione nella vittima si rileva come l’art. 2 indichi la necessità che alla vittima sia garantito il rispetto alla “dignità personale” all’interno del procedimento: viene posto immediatamente il luce l’oggetto della tutela, individuato nella vittima-persona fisica, portatrice di diritti umani fondamentali come, primariamente quello alla conservazione della dignità, da proteggere anche in un ambiente ostile, come quello giudiziario.

Sono inoltre subito indicate come destinatarie di maggiore tutela e di “trattamenti specifici” le vittime “particolarmente vulnerabili”.

La Decisione quadro non fornisce un’indicazione generale utile alla individuazione della categoria delle vittime con caratter... _OMISSIS_ ...o mentale sofferenze psichiche o danni materiali direttamente dipendenti dal fatto che costituisce violazione del diritto penale.

Tale scelta si riverbera negli ordinamenti nazionali, nella misura in cui la nozione di vulnerabilità si ritenga estensibile (con il corredo di tutela) anche a vittime non ricomprese nelle aree di tutela che gli ordinamenti interni riservano ad alcuni offesi (nel caso italiano il sistema di tutela può essere rinvenuto essenzialmente negli artt. 392, 398 comma 5 bis, 190 bis, 498 c.p.p.).

Nella bozza di direttiva destinata a sostituire la decisione quadro, all’art. 18 si indicano alcune categorie sicuramente vulnerabili, ovvero i minori di anni 18, le persone con disabilità e le vittime di violenza sessuale e di traffico di ... _OMISSIS_ ...a del crimine.

Particolari indicazioni sono fornite per i bambini cui l’art. 22 della bozza riserva cautele particolari circa la contrazione delle audizioni (viene indicata la necessità della videoregistrazione delle audizioni investigative e la possibilità – in accordo con i principi della legislazione interna di utilizzare i relativi documenti come prova) e la rappresentanza processuale. La direzione sembra dunque quella di fornire indicazioni più precise circa la identificazione delle vittime vulnerabili, ferma restando per gli Stati membri la possibilità di ampliare l’area della tutela anche ad offesi non indicati dalla normativa sovranazionale.

Il riconoscimento dei diritti delle vittime trova ulteriore conferma in altri articoli della ... _OMISSIS_ ... vita privata (dunque da pericoli di aggravamento del danno riconducibili alla fonte “primaria” dell’offesa, ovvero all’autore del reato o alle persone a lui riconducibili) e, dall’altro, a pericoli conseguenti alla “deposizione in udienza pubblica”, attraverso un esplicito riferimento alla necessità di tutela dell’offeso dal pericolo di vittimizzazione secondaria. Al comma 3 si indica, in particolare, la necessità di garantire che si evitino contatti tra vittima ed autore del reato attraverso cautele architettoniche (si indica la necessità di predisporre luoghi di attesa riservati alle vittime).

L’art. 8 segna – ad oggi – il presidio di tutela più avanzato predisposto dall’Unione per la tutela delle v... _OMISSIS_ ...sa sicuramente a rischio dal processo penale, per sua natura “pubblico”: la indicazione si collega alla indicazione fornita dall’art. 2 della decisione, che pone al centro della tutela la persona (fisica) e la sua “dignità” che non deve patire violazioni dal contatto con l’ambiente giudiziario e dalla “reazione” con il processo; più specificamente viene indicata la necessità di garantire in ambito processuale la “sfera privata” e l’“immagine fotografica” della vittima, così fornendo una espressa indicazione per la creazione di un sistema che garantisca la protezione dei dati personali in ambiente processuale, al fine di arginare improprie divulgazioni;
viene inoltre indicata la necessità d... _OMISSIS_ ...ri aggressioni della vittima e rispetti il suo diritto alla vita ed alla incolumità, nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dalla corte di Strasburgo; non irrilevante appare l’accostamento della tutela dalla ritorsione alla tutela dalla “intromissione nella vita privata”, condotta sicuramente meno intensa della ritorsione, ma più subdola e parimenti lesiva;
viene individuato espressamente nel “contatto” tra accusato e vittima una fonte di danno per gli offesi al punto che si indica come necessaria la predisposizione di luoghi di attesa riservati alle vittime; il riconoscimento del potenziale lesivo del “contatto” della vittima con l’offender rende esplicita la necessità di individuare modalità particolari di attuazi... _OMISSIS_ ... deposizione” è inoltre indicata la necessità che la stessa sia salvaguardata da un provvedimento del giudice, che dovrà essere emesso sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto. Non si individuano modalità precostituite utili per garantire la protezione della vittima, ma si lascia al giudice la facoltà di individuare tali modalità nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento (dunque del principio del contraddittorio stabilito dall’art. 111 Cost.).
La bozza di direttiva destinata a sostituire la decisione-quadro ribadisce il diritto della vittima ad evitare il contatto con l’offeso nel corso del processo penale (art. 19).

Se tale diritto dovesse essere riconosciuto, lo stesso costituirebbe una importante ec... _OMISSIS_ ...ere protetta “nel corso delle indagini”, attraverso la limitazione della audizioni giudiziali (art. 20 e 21 comma 2) e diritto della vittima ad essere protetta “nel corso del processo” (art. 21) attraverso l’evitamento del contatto visivo con l’offender e l’utilizzo per lo svolgimento dell’udienza delle tecnologie della comunicazione. Nella bozza si prevede anche (in accordo con le linee guida del Consiglio di Europa in materia di ascolto del minore (17 novembre 2010) che le audizioni siano condotte (nella fase delle indagini) dalle stesse persone.

Di grande interesse la norma della bozza di direttiva che prevede all’art. 22 che le audizioni dei minori di anni 18 possono essere videoregistrate e che la videoregistrazion... _OMISSIS_ ...o sistema, dove il materiale raccolto in fase investigativa non ha dignità di prova come previsto dalla Costituzione all’art. 111.

Proseguendo nella analisi delle disposizioni della decisione: specifica i diritti individuati nell’art. 2 ed 8 anche l’art. 15 che stabilisce che ciascuno Stato deve adoperarsi affinché la vittima non subisca pregiudizi ulteriori rispetto quelli patiti od inutili pressioni, incentivando la predisposizione di un sistema di adeguata accoglienza iniziale, attraverso la predisposizione di condizioni adeguate negli uffici deputati all’ascolto ed all’assistenza della vittima. La norma riconosce in modo esplicito il diritto alla preservazione dell’offeso dagli effetti della vittimizzazione secondaria o “da proce... _OMISSIS_ ...vate le cautele tipiche del processo “equo” e, dall’altro, indica un diritto alla protezione dallo “sfruttamento” giudiziario, stabilendo che ciascuno Stato deve adottare le misure necessarie per interrogare la vittima “soltanto per quanto è necessario al procedimento” fornendo indicazioni per stabilire forme di legislazione mirate a contrarre e contenere le audizioni, limitandone la reiterazione e restringendo l’esame ai soli contenuti rilevanti per il processo.

La tutela individuata dall’art. 3 ha un duplice obiettivo: da un lato si riconosce il diritto dell’offeso a fornire elementi di prova, e si legittima il suo interesse al corretto sviluppo del procedimento penale attraverso la acquisizione dei dati in suo p... _OMISSIS_ ...o. Nel nostro sistema tale indicazione trova traduzione (incompleta) nello sbarramento previsto dall’art. 190 bis c.p.p. alla rinnovazione dell’audizione in contraddittorio del teste già udito in sede incidentale (v. infra § 3.3.).

Particolarmente rilevante è la norma che prevede il riconoscimento del diritto ad essere informati.

Tale diritto, secondo l’art. 4 della decisione sorge in capo alla vittima fin dal primo momento in cui la stessa entra in contatto con le autorità. Viene previsto che le informazioni siano fornite in una lingua generalmente compresa e siano utili ad indicare l’area di tutela disponibile per l’offeso. Si chiarisce che devono essere fornite informazioni sui servizi e le organizzazioni di assistenza, n... _OMISSIS_ ...ratuito ed ogni altra forma di assistenza durante il procedimento penale.

Si prevede infine che si indichino alla vittima le opportunità di ottenere il risarcimento ed i “meccanismi” utili per tutelare i propri interessi. Più specificamente si prevede che la vittima debba essere informata degli esiti processuali (se lo desidera), salvo nei casi in cui la conoscenza degli stessi (che implica una discovery) sia idonea a pregiudicare lo svolgimento dell’istruttoria. Si prevede anche che, qualora sia stato imposto un vincolo personale all’imputato (cautelare o sanzionatorio) si preveda la possibilità di informare la vittima del rilascio o liberazione “almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima”.

Nel pieno rispetto ... _OMISSIS_ ...
Se l’art. 4 stabilisce che le informazioni debbano essere rese in una lingua generalmente compresa, mentre l’art. 5 precisa che ogni Stato deve adottare le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per la comprensione degli eventi processuali e la partecipazione della vittime in qualità di testimoni (o parte) alle fasi più importanti del procedimento.

È previsto un diritto all’assistenza gratuita, ove ne sussistano i requisiti, e più specificamente un diritto al gratuito patrocinio per partecipare come parte processuale al procedimento penale (art. 6), sempre ove ne sussistano i requisiti. Questi ultimi non sono indicati, ma ragionevolmente possono essere ricondotti alle condizioni di non abbienza.

... _OMISSIS_ ...mento (art. 9) anche se non è previsto alcun intervento dello Stato in caso di insolvenza dell’autore dell’offesa. Nell’ambito delle disposizioni relative al ristoro materiale è stato inserita (art. 9 comma 3) la norma che prevede che alla vittima debbano essere tempestivamente restituiti i beni sequestrati.

La decisione (art. 10) promuove la mediazione ed indica la necessità di adottare misure idonee ad assicurare la tutela anche quando la vittima risieda in uno stato diverso da quello nel quale si svolge il procedimento penale.

L’art. 12 indirizza gli Stati verso la promozione, lo sviluppo ed il miglioramento della cooperazione tra stati in modo da consentire un’efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento... _OMISSIS_ ...alla videoconferenza ed alla teleconferenza. La norma è particolarmente rilevante nei casi in cui il procedimento riguardi il traffico di esseri umani.

L’art. 13 prevede la promozione dei servizi di assistenza alle vittime deputati all’organizzazione dell’accoglienza iniziale ed alla gestione dei compiti di sostegno ed assistenza durante il procedimento ed al termine dello stesso. Si prevede il riconoscimento degli enti di assistenza il finanziamento delle organizzazioni relative. Inoltre il comma due dell’art. 13 stabilisce un diritto di intervento nell’ambito del procedimento degli enti di assistenza per garantire la comunicazione delle informazioni, l’assistenza della vittima anche successiva alla fine del processo. La norma costituisce... _OMISSIS_ ...do la massima sinergia tra operatori giudiziali ed extragiudiziali. Il ruolo delle organizzazioni di assistenza è particolarmente rilevante nei casi di traffico degli esseri umani o in quello dei reati che si consumano in un ambiente familiare che vede la vittima in una situazione di sudditanza psicologica e dipendenza economica dall’offender.

L’art. 14 indica la necessità di offrire un’adeguata formazione professionale a tutti gli operatori che entrano in contatto con le vittime.