Il conflitto apparente di norme incriminatrici: riciclaggio e favoreggiamento reale

Il delitto di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale ben possono dare luogo a conflitto apparente di norme.

Le due fattispecie, in astratto (rectius, ad un mero confronto formale/strutturale), in realtà sembrerebbero configurare una relazione di specialità reciproca (o bilaterale) ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... mentre il riciclaggio implica comportamenti – almeno in prima battuta – qualificati da specifiche caratteristiche tipologiche (sostituzione o trasferimento) e “specifica” il contesto illecito di origine del provento (delitto non colposo), il favoreggiamento reale – per contro – “aggiunge” l'elemento del prezzo ai possibili oggetti materiali della condotta (prodotto e profitto, ossia il provento), nonché l'ulteriore clausola di riserva, nella forma del rinvio determinato, data dalla sussistenza dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter.


[Omissis - Versione integrale presente nel testo]


Ma se sussiste questo dubbio, allora vuol dire che tra le norme in commento – nella particolare ipotesi appena illustrata – appare conflitto e se è immaginabile il conflitto allora, come si è detto, tra le fattispecie in esame – nella medesima ipotesi – intercorre (rectius, deve intercorrere) in qualche modo una relazione di specialità reciproca (o bilaterale) per specificazione.

E infatti, diversamente non può essere. Innanzitutto, occorre perimetrare il “denominatore comune” rispetto al quale è possibile ridurre sia la figura criminis del riciclaggio, sia la figura criminis del favoreggiamento reale, ossia l'insieme degli “aspetti tipologici” che permette di considerare entrambi i delitti sotto un identico punto di vista. I due reati dunque – nella ipotesi in cui, lo si ribadisce, la condotta riciclatoria non resulta inquadrabile nella “sostituzione” o nel “trasferimento” – a ben vedere condividono:


a) [Omissis - Versione integrale presente nel testo]

b) Una medesima “impronta” oggettiva nella correlazione fatto-offesa: l'”aiuto ad assicurare” – e cioè a rendere stabile, lontano dal pericolo di perdita – il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato ben può realizzarsi per il tramite (ovvero, nel compimento) di quelle “altre operazioni” idonee ad impedire o comunque a rendere difficoltosa l'identificazione dell'origine ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... nella misura in cui l'uno, parimenti all'altro, può omologarsi ad atti in sé tipici della prassi di tutti i giorni e privi di aspetti contenutistici che facciano emergere un determinato rilievo giuridico-penale, piuttosto che un altro[21] – si equivalgono e dunque sono perfettamente sovrapponibili.[22]

c) Una medesima “impronta” soggettiva nella correlazione fatto-offesa: se le forme attraverso le quali potrebbero essere realizzati sia un fatto di favoreggiamento reale, sia un fatto di riciclaggio non possono essere predefinite sul piano generale ed astratto, ciò vale anche in relazione all'”obiettivo” cui le stesse tendono. In effetti, l'aggiunta di questa oggettiva circostanza alla già dimostrata identità del bene giuridico offeso e alla identità di species di reato presupposto – “reato fonte”[23] ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... dell'azione criminosa, nel secondo – invece – palesi una forte e piena consapevolezza da parte dell'agente circa il significato del proprio comportamento.

d) Una medesima tecnica di costruzione della fattispecie: il riciclaggio e il favoreggiamento reale sono improntati al modello dell'illecito accessorio; la continuità teleologica con il reato presupposto ha poi un precipitato nella qualitas di “reato di manovra” ben attibuibile ad entrambi i delitti,[25] i cui fatti non sono “a prescindere” dal contesto pregresso, ma anzi “in ragione” del medesimo ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... «fuori dei casi di concorso nel reato [fonte]» (art. 110 c.p.).


È appena il caso di precisare, però, come il disposto dell'art. 379 c.p., a differenza di quello di cui all'art. 648-bis c.p., contenga una ulteriore clausola di riserva «(...) e [fuori] dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter (...)», su cui dottrina e giurisprudenza si sono appuntate per affermare come l'eventuale conflitto normativo tra favoreggiamento reale e riciclaggio sarebbe già risolto in radice dal Legislatore e sempre in favore di quest'ultimo delitto.[26]

In realtà, detta formula resulta ben lungi dal costituire un (“il”, nel caso di specie) criterio risolutivo del conflitto normativo e addirittura offre all'interprete indicazioni concepite in spregio alla minore lesività del reato soccombente, ossia in spregio al principio informatore di tutto il diritto penale: in dubio pro reo.[27]


[Omissis - Versione integrale presente nel testo]


Orbene, premesso questo substrato di perfetta, reciproca sovrapponibilità morfologica, qual è – in seno al delitto di riciclaggio – l'elemento di specificazione rispetto al delitto di favoreggiamento reale e qual è – in seno al delitto di favoreggiamento reale – l'elemento di specificazione rispetto al delitto di riciclaggio? Cosa deve riscontrare in concreto l'interprete, al fine di ricondurre un fatto storico – polarizzato attorno ad una condotta che, coinvolgendo res furtivae, resulta orientata al consolidamento dell'iniuste coeptum – nel modello descrittivo dell'art. 648-bis c.p., piuttosto che dell'art. 379 c.p.?

La risposta – come è naturale che sia, come deve essere e come è sempre – è nella struttura delle singole fattispecie, o meglio nella attenta lettura delle norme che le cristallizzano.

In effetti, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... [28], rivelano sì entrambi, nelle rispettive condotte, un omogeneo contenuto decettivo, ma un comune, o meglio identico fine dissimulatorio non implica affatto una identità degli effetti, ed è proprio su tale fronte che riciclatore e favoreggiatore costruiscono i loro tratti caratterizzanti, ossia la loro precipua distintività.[29]

E allora, mentre con il delitto di riciclaggio si realizza una dissimulazione della “causa” della disponibilità della res, attraverso la cancellazione delle tracce dell'illecito fonte (paper trail), inteso quale “ragione” per cui si gode di quella condizione fattuale,[30] con il favoreggiamento reale – invece – si realizza una dissimulazione del “soggetto attivo” del reato presupposto, agendo sugli elementi di riferibilità di detto illecito al suo autore, intesi quali tracce di “responsabilità/colpevolezza” in ordine al fatto fonte.[31]

Ciò, però, non deve trarre in inganno: non è, infatti, la “direzione empirica” del comportamento, ma la “proiezione ideologica” di esso a differenziare le due fattispecie: l'oggetto materiale della condotta è sempre dato dalle res furtivae, ma mentre nella prima ipotesi viene scisso il legame che – in termini di apparenza, e quindi di prova – avvince il “corpo” al “reato”, nel secondo caso, per contro, viene scisso il legame che – sempre in termini di apparenza, e quindi di prova – avvince il “corpo” all'”autore del reato”. Nel riciclaggio, dunque, l'oggetto materiale dell'actio criminis è la res intesa nella sua “simbolicità”; nel favoreggiamento reale, invece, è la res intesa nella sua “materialità”.


[Omissis - Versione integrale presente nel testo]


A riprova di quanto finora detto, peraltro, vi è la evidente – sul piano dell'id quod plerumque accidit, riscontrato dalla comune esperienza applicativa[32] – reciproca incompatibilità dinamica tra riciclaggio e favoreggiamento reale: quello, in effetti, tende ad affermarsi soprattutto quando la res furtiva non può essere fisicamente nascosta[33], e dunque la sua apparente lecito-vestizione passa di necessità attraverso l'ostacolo al suo accertamento “a ritroso” (alla probabilità di giungere alla sua effettiva origine); questo, invece, tende ad affermarsi soprattutto quando è lo stesso reato presupposto ad ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... che, lungi dall'assumere i connotati di un movente tipizzato, piuttosto esprime un dolo generico semplicemente “non egoistico”).