PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP
Le prescrizioni costituenti piano particolareggiato da qualificare come programma costruttivo, hanno durata quinquennale e il decreto di esproprio deve intervenire entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato.
A differenza del Piano adottato ai sensi della legge n. 167 del 1962, la localizzazione di un intervento costruttivo, da realizzarsi in attuazione del predetto Piano, ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 non ha una connotazione pianificatioria, ma ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali.
Il programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione di cui all'art. 51 l. n. 865 del 1971 non è equiparabile al Piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del P.E.E.P., con il quale condivide solo l'efficacia.
La localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865/1971, a differenza di un peep, non ha affatto valenza e connotazione pianificatoria “…giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un’ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, ma ha invece un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali”.
Il provvedimento regionale di localizzazione del programma ricostruttivo E.R.P. determina soltanto la scelta dell’area dove ubicare il programma costruttivo e, quand’anche comportasse variante allo strumento urbanistico, non sostituirebbe il piano urbanistico esecutivo: pertanto, esso va attuato, alla stregua di un piano di lottizzazione, attraverso uno strumento convenzionale, che dia il dettaglio di esecuzione ai reciproci obblighi e facoltà di Comune e soggetto attuatore.
Il programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ex L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep.
La norma contenuta nell’art. 51 della L. n. 865/1971, introduce una vera e propria legge n. 167/1962 “accelerata” e che per tale ragione si differenzia da quest’ultima per importanti aspetti; in particolare la localizzazione ex art. 51 ha una connotazione spiccatamente operativa, che la differenzia dalla dimensione programmatoria propria del piano ex L. n. 167/1962, in quanto più limitatamente intesa ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica.
Il ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 51 della L. n. 865/1971, non può tradursi in un’elusione delle garanzie di approfondimento istruttorio e di razionale esercizio del potere discrezionale di governo del territorio ordinariamente imposte dalle più complesse e articolate procedure pianificatorie.
L'art. 51 della L. n. 865/1971, prevede, in alternativa al piano di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), la possibilità di localizzare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente in zone destinate dallo strumento urbanistico primario all'edilizia residenziale.
PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> COMPETENZA
Correttamente è il Consiglio comunale a deliberare in ordine alla localizzazione dei programmi costruttivi nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione; in tale circostanza l’Amministrazione compie una scelta discrezionale che appare coerente con la "ratio" della previsione in esame di sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale gli atti che, proprio perché fondamentali, esulano dall'ordinaria gestione dell'ente.
PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> DISCIPLINA APPLICABILE
La procedura semplificata di cui all’art. 51 L. n. 865/71 non può tradursi in una diminuzione delle garanzie di approfondimento istruttorio e di razionale esercizio del potere discrezionale di conformazione del territorio ordinariamente imposte dalle più complesse ed articolate procedure pianificatorie generali.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, L. 22 ottobre 1971, n. 865, il Comune in sede di adozione di programmi costruttivi, non è obbligato a determinare limiti di densità, altezza e distanze fra i fabbricati, potendo confermare le previsioni degli strumenti urbanistici primari già vigenti.
Il programma costruttivo di interventi di E.R.P. attraverso il procedimento di localizzazione ex art. 51 L. n. 865/1971, è da equiparare ai piani di zona; ne consegue che la delibera consiliare di localizzazione che individua le aree sulle quali effettuare l’intervento programmato comporta “l’applicazione delle norme in vigore per l’attuazione dei piani di zona” (art. 51, ultimo comma, L. n, 865/1971), ivi compresi i termini di efficacia, nonché “la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che nelle stesse devono essere eseguite e l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori”.
L'autonomia del procedimento di espropriazione delle aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare e quello di assegnazione delle aree stesse è principio applicabile in tutto e per tutto anche alla procedura di localizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 865/71.
Alla luce del disposto di cui all’art. 51 L. n. 865/71, la localizzazione ivi prevista si avvale delle norme della L. n. 167/1962, nei limiti in cui quest’ultime siano compatibili; condizione che ricorre senz’altro rispetto alle norme riguardanti l’espropriazione e l’occupazione delle aree, le modalità della loro assegnazione, la realizzazione degli interventi.
PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> LOCALIZZAZIONE
L’intervento di localizzazione dei programmi costruttivi disciplinato dall'art. 51 L. 865/1971 implica che la superficie da sottoporre a vincolo sia determinata in funzione dell'effettivo fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, in modo da realizzare un equo contemperamento fra l'interesse pubblico e gli interessi, giuridicamente protetti, dei proprietari delle aree interessate. Tale accertamento costituisce un obbligo inderogabile dell'amministrazione, di cui deve darsi conto nella motivazione.
È illegittima la deliberazione di localizzazione di area residenziale pubblica ai sensi dell'art. 51 L. 865/1971 che si limita a richiamare la richiesta di assegnazione pervenuta, omettendo ogni accertamento in ordine al fabbisogno abitativo.
La localizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, presuppone l'assenza di un piano di edilizia economica e popolare vigente e quindi l'unico riferimento, sotto il profilo urbanistico, è costituito dalle previsioni del piano regolatore approvato o adottato; in tal caso, è del tutto coerente che la localizzazione operi nell'ambito delle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico generale.
L'art. 3 del d. l. n. 115 del 1974 consente la localizzazione dell'intervento di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato. Anche in tal caso, è invero assicurato il quadro urbanistico, per la localizzazione di interventi costruttivi, con riferimento alle prescrizioni del piano di zona adottato. Tale soluzione si pone in linea, peraltro, con la previsione più generale posta dall'art. 3, comma 4, della legge n. 167 del 1962, secondo il quale il piano per l'edilizia economica e popolare può variare le disposizioni del piano regolatore generale.
Gli articoli 3, comma 4, della legge n. 167 del 1962 e 3, comma l, del d. l. n. 115 del 1974 perseguono obbiettivi diversi e non confliggenti, in quanto la prima norma richiama un'esigenza di coerenza nella pianificazione urbanistica, pretendendo che - una volta che in sede di predisposizione dei piani di zona ad una determinata area sia stata assegnata una certa destinazione - quest'ultima sia recepita nel piano regolatore generale, la seconda norma, invece, persegue dichiarate finalità acceleratorie delle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, consentendo che questi ultimi siano localizzati anche in piani di zona adottati.
PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> MOTIVAZIONE
L'espressione “programma costruttivo” assume una duplice valenza: da una parte una sorta di P.E.E.P. in scala ridotta, adottato con procedimento semplificato, ma pur sempre uno strumento urbanistico (che va rapportato ai prevedibili bisogni di edilizia residenziale pubblica per un biennio) e dall'altra uno specifico progetto di intervento costruttivo su di un'area preventivamente individuata, per il quale, proprio in quanto tale, non si richiede uno specifico calcolo di fabbisogno abitativo, dovendo ritenersi la valutazione di detto fabbisogno implicita nella fase “a monte” di concessione del finanziamento regionale, di cui, nel sistema della legge, il Comune non può che prendere atto.
Sussiste il dovere istruttorio-motivazionale del provvedimento localizzativo assunto ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865 del 1971, in ragione della potenziale arbitrarietà delle scelte di localizzazione ivi previste al di fuori di una complessiva logica di piano regolatore; tale dovere diviene ancor più pregnante allorché il ricorso al rimedio dell’art. 51 avvenga non già in assenza di una pianificazione urbanistica generale, ma a sostanziale modifica o integrazione di un p.r.g. vigente e, per di più, di molto recente approvazione.
PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> NATURA
A differenza del peep, la localizzazione ex art. 51 L. n. 865/71 non ha una connotazione pianificatoria, non è cioè finalizzata al soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, bensì ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica.
La deliberazione di localizzazione dei programmi costruttivi, adottata ai sensi dell’art. 51 l. n. 865 del 1971, non riveste natura pianificatoria, ma direttamente operativa, non essendo connotata, come il PEEP, dal soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia e programmatica, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune, ma dalla immediata operatività, allo scopo di assicurare la realizzazione di un programma costruttivo definito, in relazione ad aree individuate come suscettibili di espropriazione.
PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> PRESUPPOSTI
L’esistenza del finanziamento certo ed attuale, costituisce conditio iuris per l’approvazione del programma di edilizia convenzionata e agevolata. Inoltre, la disponibilità dei mezzi finanziari deve essere attualizzata e dimostrata al momento della presentazione del programma non potendosi fondare l’assegnazione di un’area espropriata in assenza di un certo finanziamento delle opere realizzate.
Ai fini della legittima applicazione del procedimento ex art. 51 legge n. 865 del 1971 è necessario che esista un p.e.e.p. interamente definito, ovvero che manchi un p.e.e.p. approvato o adottato, pertanto è illegittima la localizzazione ex art. 51 allorché esista un p.e.e.p. vigente non ancora completamente utilizzato e un nuovo p.e.e.p. già adottato. La previsione di un’area idonea ad ospitare un PEEP non equivale alla approvazione del PEEP mentre è solo l’adozione di un siffatto piano a rendere illegittima la localizzazione in altra zona classificata dal PRG come residenziale.
La L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 prevede, in alternativa al peep, la possibilità di localizzare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente in zone destinate dallo strumento urbanistico primario (anche solo adottato) all'edilizia residenziale. Presupposti per il ricorso alla speciale procedura, di cui all'art. 51 cit., sono che manchi un piano di zona (adottato o approvato); che il piano eventualmente esistente abbia esaurito le proprie possibilità edificatorie; che vi sia un programma di edilizia residenziale pubblica, debitamente approvato e finanziato dallo Stato o dalla Regione e quindi in fase operativa, che abbisogni solo della localizzazione delle aree da parte del Comune.
Il ricorso allo strumento accelerato e semplificato della localizzazione del programma costruttivo previsto dall’art. 51 l. n. 865/1971, in alternativa al PEEP, presuppone che la zona in cui viene localizzato l’intervento abbia avuto destinazione urbanistica residenziale. Gli effetti di variante al PRG riconosciuti dal secondo comma dell’art. 51 al piano costruttivo riguardano esclusivamente i limiti di densità, di altezza, di distanza dei fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi abitativi e spazi pubblici.
A fini acceleratori, è stabilita la sufficienza, ai fini dell’approvazione del programma costruttivo, dell'adozione e trasmissione all’approvazione del PRG contenente la destinazione residenziale della zona. L’efficacia, tendenzialmente stabile, della destinazione residenziale può, tuttavia, venir meno a seguito dello stralcio delle medesime zone; quali che siano le motivazioni dello stralcio, una volta operato esso provoca l’inefficacia dell’adozione del PRG per la parte stralciata, facendo così venir meno anche il presupposto preso in considerazione dall’art. 51 della destinazione residenziale delle aree.
L'art. 3 L. n. 247/74 consente la possibilità di localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ex art. 51 della L. n. 865/71 nell'ambito di piani di zona adottati e non ancora approvati e l'art. 44 L. n. 457/78 estende l'applicazione della localizzazione anche agli interventi di edilizia convenzionata non fruenti di contributo dello stato, su aree cedute in proprietà.
Alla luce del disposto di cui all'art. 51 L. n. 865/71, che, nel prevedere, nei Comuni sprovvisti di Piani di Zona, la localizzazione dei programmi costruttivi attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, specifica: “sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazione di legge” , deve ritenersi sufficiente che la delibera di adozione dello strumento urbanistico sia stata “trasmessa per le approvazioni di legge”, ininfluenti restando, ai fini dell’attuazione dell’intervento de quo, le successive vicende inerenti all’iter perfezionativo del predetto strumento urbanistico.
L'esaurimento dei piani di zona costituisce legittimo presupposto per l’intervento straordinario previsto dall’art. 51 della L. n. 865 del 1971.
Il provvedimento di localizzazione ex art. 51 della legge n. 865 del 1971 non richiede, a differenza dei piani di zona, un’analisi dei fabbisogni abitativi di edilizia residenziale pubblica rapportata al decennio.
Costituiscono presupposti per la procedura di localizzazione di programmi di edilizia residenziale di cui all’art. 51 della L. n. 865 del 1971, l’esaurimento delle possibilità edificatorie del piano di zona vigente e l’esistenza di programmi di edilizia residenziale pubblica approvati e finanziati.
La localizzazione dei programmi costruttivi E.R.P. ai sensi dell'art. 51 legge 865/1971 presuppone che le aree abbiano destinazione residenziale, e perciò condizione essenziale è l’esistenza di un programma preesistente di edilizia pubblica, cioè di un intervento in fase operativa, il quale abbia bisogno solo della indicazione delle aree sulle quali eseguire i lavori.
Il presupposto applicativo fondamentale del modello procedimentale delineato dall’art. 51 della L. n. 865 del 1971 per giungere alla localizzazione nel proprio territorio dell’intervento di edilizia residenziale pubblica, è rappresentato dall’appartenenza del comune che intende realizzare l’intervento in parola, al novero dei comuni “che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167”, vale a dire di un p.e.e.p..
L’individuazione del fabbisogno abitativo dei cittadini di un Comune in un determinato arco temporale, appartiene alle condizioni normativamente imposte per poter procedere all’adozione del p.e.e.p. (art. 1 lett. e) della legge n. 167/1962). Viceversa in ipotesi di localizzazione ex art. 51 L. n. 865/71, l’esigenza di alloggi sociali è già individuata “a monte” dallo strumento finanziario al quale il suddetto modello localizzativo dà concreta risposta.
La regola di diritto, in caso di applicazione dell’art. 51 della L. n. 865 del 1971, si risolve nel dovere dell’amministrazione di fondare la scelta localizzativa sui seguenti presupposti istruttori e procedimentali: approfondita ricognizione delle aree astrattamente idonee; analitica descrizione delle caratteristiche giuridiche e fattuali di ciascuna; comparazione motivata tra le diverse aree potenzialmente idonee, individuando ed esplicitando le ragioni della...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.