Il piano di lottizzazione ha natura di piano particolareggiato di attuazione, sicché, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 17.8.1942 n. 1150, decorso il termine stabilito per l’esecuzione esso diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.