Presupposti per classificare un intervento edificatorio come ristrutturazione edilizia

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --> PRESUPPOSTI

La ristrutturazione edilizia è una attività di edificazione che conserva la struttura fisica dell'immobile preesistente, sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. È necessario, quindi, affinché rilevi una ristrutturazione, che tra la vecchia e la nuova edificazione sussista un evidente rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell'immobile preesistente.

Connaturata alla ristrutturazione edilizia è la ragion d’essere del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, strumentale alla sempre più avvertita esigenza di contenere il consumo di suolo. E tale è la ratio sottesa anche all’art. 30 del d.l. n. 69/2013, come si ricava dai lavori preparatori e, segnatamente, dalla rela... _OMISSIS_ ...iva del decreto-legge, che dà conto della volontà del legislatore di estendere il campo applicativo della ristrutturazione, includendovi anche la ricostruzione degli edifici crollati o demoliti, proprio in vista dell’obiettivo di evitare per quanto possibile l’ulteriore consumo del territorio.

Alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d), la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura.

Pur potendo gli interventi di ristrutturazione edilizia "portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" (così, l'art. 3, comma 1, lett. d, T.U.E.), gli stessi presuppongono comunque - come regola - il mantenimento dell'ori... _OMISSIS_ ...a tipologica del manufatto.

Il concetto di ristrutturazione edilizia, con riguardo alla disciplina normativa vigente tra il 2003 e il 2013, comprende la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, nel senso che oltre al volume debbano essere rispettate le linee essenziali della sagoma. Per effetto della normativa introdotta dall'art. 1 del d. lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, il vincolo della fedele ricostruzione è venuto meno, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia, che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e demolizione ad essa riconducibili, resta distinta dall'intervento di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito.

Se dall’art. 3 DPR n. 380/2001 è stato espunto il riferimento alla “fedele ricostruzione”, occorre però considerare con rigore i criteri della me... _OMISSIS_ ...ia e sagoma, in virtù della modifica dell'istituto. Se quindi con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 301 del 2002 la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, al fine di conservare una logica normativa è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva del mantenimento della sagoma precedente. Proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” per la ristrutturazione si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti le linee fondamentali per sagoma e volumi. Anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico sistematica della nuova normativa inducono a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba r... _OMISSIS_ ...ecedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.

La nozione di ristrutturazione deve essere ancorata a due fasi - quella di demolizione e quella di ricostruzione - che siano temporalmente contestualizzate nell'ambito di un intervento tendenzialmente unitario, nel senso che la ricostruzione deve essere effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione.

Può parlarsi di ristrutturazione (per demolizione e ricostruzione) al ricorrere di due congiunte condizioni: se è possibile definire la esatta consistenza (volumetrica e, all’epoca, di sagoma) dell’immobile da ricostruire e se la demolizione dello stesso non sia risalente nel tempo.

Ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'intervento in termini di ristrutturazione edilizia non è l’entità della singola modifica ma l’attitudine dell’insieme di esse, unitariamente considerate, ad alterare obiettivamente l... _OMISSIS_ ...rne dell’edificio.

Solo la vicinanza tra demolizione e ricostruzione dimostra l’unicità del disegno di recupero del patrimonio edilizio preesistente mediante ristrutturazione edilizia e nel contempo consente di provarne l’effettiva omogeneità contenutistica. La ratio della ragionevole prossimità del tempo della ricostruzione a quello della demolizione, criterio privo di riscontro positivo, va individuata infatti proprio nell’esigenza di assicurare un rapporto di necessaria strumentalità dell’abbattimento alla successiva ricostruzione.

Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione, l’intervento non può essere ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia qualora l’opera difetti del requisito della contestualità tra demolizione e successiva ricostruzione, ancor più nel caso in cui l’edificio realizzato sia di dimensioni differenti dal preesistente.

Anche prima della novell... _OMISSIS_ ...d.p.r. 380/2001 ad opera della l. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.l. n. 69/2013, si ammetteva la qualificazione come “ristrutturazione edilizia” della ricostruzione conseguente a previa demolizione, purché nel rispetto della sagoma e del volume preesistenti e, soprattutto, nella rilevata unitarietà temporale dell’intervento.

Costituiscono ristrutturazione edilizia di una tettoia a servizio di un fabbricato con contestuale adeguamento antisismico i lavori di demolizione dell’intera struttura portante del manufatto e la sua ricostruzione in cemento armato con conservazione delle dimensioni del precedente corpo edificato.

Laddove non sia intervenuta alcuna modifica di carattere funzionale o di conformazione del manufatto, eventuali modeste difformità, peraltro giustificate dal tenore degli interventi effettuati e dalla necessità che gli stessi risultassero idonei a garantire l’effettiva messa in sicurezz... _OMISSIS_ ... costituiscono ristrutturazione edilizia.

Mentre in passato ai fini della ristrutturazione edilizia era necessaria la preesistenza di un'opera costituita dagli elementi essenziali delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura, dopo la l. n. 98/2013 che ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 è sufficiente, a tal fine, anche solo la possibilità di accertarne la preesistente consistenza; venendo meno la necessità dell’esistenza, all’attualità, della costruzione da ristrutturare, essendo sufficiente la mera possibilità di accertarne le dimensioni pregresse ma non è venuta meno la necessità che si tratti pur sempre di edificio venuto ad esistenza, determinando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Per aversi ristrutturazione occorre che sia conservata la struttura fisica della costruzione preesistente o che questa sia oggetto di una ricostruzione se non fedele... _OMISSIS_ ...ettosa della volumetria e della sagoma della struttura preesistente.

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 17, comma 1, lett. d), nel modificare il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c) in ordine all'aumento delle unità immobiliari, è retroattivamente applicabile ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 380 del 2001, in caso di “demolizione e ricostruzione” un intervento rientra nella fattispecie della "ristrutturazione edilizia" non a condizione del mantenimento della sagoma, ma del permanere della medesima volumetria.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 380 del 2001, fermo restando il limite della permanenza della medesima volumetria, la ristrutturazione può consistere in un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Per ristrut... _OMISSIS_ ...zia si intendono quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione (edilizia o urbanistica) presuppongono necessariamente un precedente sostrato su cui intervenire, atteso che, altrimenti, non si sarebbe in presenza di una ristrutturazione (che non può che riguardare qualcosa che già esiste ed è completo) ma di lavori di nuova costruzione, eventualmente modificati in corso d’opera. Tale assunto risulta ancora più chiaro dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 380/2001 che definisce gli interventi di ristrutturazione urbanistica, atteso che tale intervento può avvenire solo in presenza di... _OMISSIS_ ...tente tessuto-urbanistico edilizio” che deve essere sostituito da “altro diverso” e, dunque, risulta imprescindibile, per tale tipologia di intervento, la preliminare presenza di un tessuto urbanistico-edilizio e la sostituzione con un “altro e diverso” tessuto urbanistico-edilizio.

Anche ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. d), un intervento edilizio che comporti aumento di superficie non può essere qualificato come ristrutturazione.

Il concetto di ristrutturazione edilizia presuppone logicamente che l’intervento da realizzare riguardi un già esistente “organismo edilizio”, da trasformare mediante un insieme sistematico di opere atto a portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (cfr. art. 3 comma 1 lett. d DPR 380/2001), per cui ad esso non appare riconducibile una fattispecie caratterizzata da un intervento costruttivo in itinere, e quindi da... _OMISSIS_ ...un definito manufatto sul quale operare nuovamente con modalità ristrutturative.

Un'attività si qualifica «ristrutturazione edilizia» quando si tratta di interventi che hanno determinato un aumento di volumetria.

Alla luce del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lettera d), dell'art. 10, comma 1, lettera c), e dell'art. 22, comma 1, lettera c) T.U. edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria (e di sagoma per gli edifici vincolati) rispetto all'edificio preesistente devono essere inquadrati nell'ambito delle opere di ristrutturazione.

La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire. Non è sufficiente quindi che si dimostri che un immobile in parte poi crollato o demolito è esistente, ma è necessar... _OMISSIS_ ...tri oltre all'"an" anche il "quantum" e cioè l'esatta consistenza dell'immobile preesistente del quale si chiede la ricostruzione; occorre, quindi, la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione.

La ristrutturazione è possibile anche nei casi in cui, pur non portando essa ad una ricostruzione “fedele” del preesistente (non più richiesta dopo il D.P.R. 301/2002), si mostri però rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione precedente.

A seguito della modifica apportata al t.u. edilizia dall'art. 30, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, son... _OMISSIS_ ...nti di ristrutturazione edilizia" quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia cd. ricostruttiva, l’unico limite ora previsto è quello della...


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