Massime giurisprudenziali relative al reato di truffa: le circostanze aggravanti

TRUFFA AGGRAVATA> NATURA GIURIDICA> CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, sentenza n. 26351 del 10/07/2002 – Relatore: Pierluigi Onorato – Presidente: Aldo Vessia


Massima:

«Nel caso dell’art. 640-bis la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell’art. 640, seppure con l’integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici). Una siffatta struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa».


Estratto:

[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


E’ proprio la struttura della fattispecie penale di cui all’art. 640-bis, definita da un lato attraverso il richiamo degli elementi essenziali del delitto di truffa di cui all’art. 640 (artifici o raggiri, induzione in errore con conseguente disposizione patrimoniale, ingiusto profitto per l’agente o per altri, danno del soggetto passivo) e dall’altro con l’introduzione di un elemento specifico (erogazioni pubbliche) che è estraneo alla struttura essenziale della truffa, a denotare la inequivoca volontà legislativa di configurare una circostanza aggravante e non un diverso titolo di reato. La descrizione della fattispecie, insomma, non immuta gli elementi essenziali del delitto di truffa, né quelli materiali né quelli psicologici, ma introduce soltanto un oggetto materiale specifico – tradizionalmente qualificato come accidentale e cioè circostanziale – laddove prevede che la condotta truffaldina dell’agente e la disposizione patrimoniale dell’ente pubblico riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

Tra reato-base e reato circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l’aggiunta di elementi circostanziali».


TRUFFA AGGRAVATA> CONCETTO DI “EROGAZIONI PUBBLICHE”

Corte di Cassazione, Sezione ii penale, sentenza n. 19539 del 18/05/2011 – Relatore: Giovanni Diotallevi - Presidente: Franco Fiandanese.


Massima:

In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640 -bis cod. pen., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico.


Estratto:

«Nel caso in esame è stato correttamente applicato il principio in base al quale il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato nell’articolo 640-bis c.p. va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico (v. Cass., sez. 1, 12 luglio 1999, n. 4240, C.E.D. Cass. n. 213949), e che pertanto, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continua ad essere di proprietà pubblica.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


TRUFFA AGGRAVATA> RAPPORTO CON ALTRI REATI> REATO EX ART. 316-TER C.P.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite PENALI, sentenza n. 16568 del 19/04/2007 – Relatore: Aniello Nappi – Presidente: Giorgio Lattanti.


Massima:

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, comma primo, cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis stesso codice, l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237.


Estratto:

«la costruzione dei delitto di cui all’art. 316-ter c.p. come un’ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l’intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l’obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell’Unione europea; mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell’art. 316-ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell’art. 316-ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v’è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l’art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un’analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898).


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


L’ambito di applicabilità dell’art. 316-ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del nero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale».


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE, sentenza n. 22428 del 24/05/2013 – Relatore: Domenico Gallo – Presidente: Secondo Libero Carmenini.


Massima:

La condotta descritta dal richiamato articolo 316-ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall’articolo 640-bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore.


Estratto:

«Questa Sezione, con la sentenza n. 46064 del 19/10/2012 ha messo ulteriormente a fuoco i principi di diritto relativi alla differenziazione fra la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista e punita dall’articolo 316 ter, e quella di truffa aggravata ai danni prevista e punita dall’articolo 640 c.p., comma 2, osservando testualmente: 3. "La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica dei rapporti tra le fattispecie rispettivamente previste dagli articoli 640-bis e 316-ter c.p., nella ordinanza n. 95 del 2004 - dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 2 - ha rilevato che il carattere sussidiario e residuale dell’articolo 316 ter c.p., rispetto all’articolo 640-bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente inequivoco.

Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell’articolo 316-ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all’articolo 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all’ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’articolo 316-ter c.p., integri anche la figura descritta dall’articolo 640-bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest’ultima previsione punitiva.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l’artificio di cui all’articolo 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l’induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. La condotta descritta dal richiamato articolo 316-ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall’articolo 640-bis c.p. per le modalità, giacche’ la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore.».


Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 40339 del 31/10/2007 - Relatore: Nicola Milo - Presidente: Giovanni De Roberto.


Massima:

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 316-ter c.p., ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata ed è configurabile quando l’agente si sia limitato ad esporre dati e notizie falsi, senza artifici e/o raggiri di altra natura, nel qual caso ricorrerebbe il reato di truffa.


TRUFFA AGGRAVATA> RAPPORTO CON ALTRI REATI> TRUFFA EX ART. 640, CO. 2 C.P.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE, sentenza n. 4240 del 08/06/1999 - Relatore: Mauro Losapio - Presidente: Franco Bile.


Massima:

L’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 640-bis cod. pen. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un’opera o a un’attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l’ipotesi della truffa aggravata prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen..


Estratto:

«L’indebito conseguimento di rimborsi, conguagli di disoccupazione o altre elargizioni previdenziali da parte dell’INPS a favore di lavoratori agricoli è riconducibile all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. Ed invero, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640-bis cod. pen., non è assimilabile a quello di rimborsi e conguagli di disoccupazione, ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico.

Ne consegue che l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 640-bis cod. pen. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un’opera o a un’attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l’ipotesi della truffa aggravata prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. »


TRUFFA AGGRAVATA> CONSUMAZIONE> REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI PENALE, sentenza n. 47879 del 11/12/2012 - Relatore: Luigi Lanza - Presidente: Tito Garribba.


Massima:

In tema di truffa, deve ritenersi concretizzato il "delitto aggravato" dal momento che il denaro ed il titolo (pronto all’incasso), ottenuti con frode, erano nella piena disponibilità degli accusati a nulla rilevando, nell’economia del crimine, che vi sia stato - predisposto o meno – l’intervento dei Carabinieri (che seguivano i movimenti degli imputati) idoneo ed efficace per la restituzione del compendio illecito alla vittima, considerato che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito, come nella specie, la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente.


Estratto:

«Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta consumazione, considerato che nella vicenda non sarebbe stato portato a termine l’ultimo atto della condotta, e cioè la "fuga degli imputati", con conseguente insussistenza dell’avvenuta la definitiva apprensione del denaro, e della coeva insussistenza del danno morale (e dunque l’offesa) alla persona offesa.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Reputa infatti il collegio che, nella specie, si sia pienamente concretizzato il "delitto aggravato", ritenuto dalla corte distrettuale, dal momento che il denaro ed il titolo (pronto all’incasso), ottenuti con frode, erano nella piena disponibilità degli accusati a nulla rilevando, nell’economia del crimine, che vi sia stato - predisposto o meno – l’intervento dei Carabinieri (che seguivano i movimenti degli imputati) idoneo ed efficace per la restituzione del compendio illecito alla vittima, considerato che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito, come nella specie, la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente».


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE, sentenza n. 5428 del 22/01/2010 - Relatore: Giacomo Fumu - Presidente: Giuliano Casucci.


Massima:

Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente, sicché, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell’agente, il momento della consegna dei titoli da parte del deceptus.


Estratto:

«Hanno invero affermato le Sezioni unite penali di questa Corte (sentenza del 21.6.2000, ric. Franzo, rv 216429), sulla scorta di risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, che la truffa è reato istantaneo e di danno il quale si perfezione nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatici dell’agente; ne consegue che qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione, da parte dell’agente, della relativa valuta attraverso la loro riscossione o utilizzazione, perché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’autore del reato e nel contempo diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa.

[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE, sentenza n. 40107 del 12/11/2010 - Relatore: Antonio Prestipino - Presidente: Paolo Bardovagni.


Massima:

Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata giacche’ il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo.


Estratto:

«Va senz’altro disattesa, al riguardo, l’affermazione difensiva che il termine [di prescrizione] decorra dalla presentazione della domanda di contributo, essendo ovvio che nel caso dell’articolo 640-bis c.p. l’interesse del reo sia rivolto al conseguimento delle erogazioni indebite, che definisce il momento della fattispecie "compiuta".

E’ vero anzi che il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata giacche’ il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. Con specifico riferimento alla prescrizione, la giurisprudenza di questa Corte ha poi coerentemente precisato che il momento consumativo, e il dies a quo del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi - fino a quando non vengano interrotte le riscossioni (vedi su questi ormai pacifici principi, Cass. Sez 2, Sentenza n. 28683 del 09/07/2010, Imputato: Battaglia e altri; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11026 del 03/03/2005, Becchiglia)».


TRUFFA AGGRAVATA> RAPPORTO CON I REATI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE, sentenza n. 51408 del 19/12/2013 - Relatore: Grazia Lapalorcia - Presidente: Alfredo Lombardi.


Massima:

Non può applicarsi il principio dell’assorbimento tra il reato di truffa e quello di frode fiscale se i reati contestati sono contrassegnati da condotte diverse, localizzate in momenti distinti, e se sono diverse le persone offese e diversi il danno ed il profitto, onde la fattispecie della truffa non esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, dando luogo, tra l’altro, ad un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale.


Estratto:

«Il tribunale [del riesame] escludeva il fumus del reato di truffa aggravata ritenendo quest’ultimo reato assorbito in quello di contrabbando in quanto dalla condotta, che aveva determinato un profitto per gli acquirenti del carburante, era derivato un profitto per l’associazione (due milioni di Euro) inferiore rispetto al danno arrecato all’erario (oltre quattro milioni). Si richiamava al riguardo la pronuncia di questa corte a sezioni unite secondo la quale è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni (Cass. Sez. U, 1235/2010).

Il PM ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alle norme incriminatrici per essere le condotte descritte nei due capi d’imputazione relative a fatti diversi. Quanto alla truffa, si tratterebbe dell’induzione in errore della Provincia di Salerno attraverso la creazione di false imprese agricole o il sovradimensionamento del fabbisogno di imprese esistenti, quanto al contrabbando rileverebbe la successiva condotta di cessione a terzi privi di titolo del carburante, ottenuto con la prima condotta illecita, a prezzo superiore a quello del carburante agevolato, ma inferiore a quello del carburante privo di agevolazioni. […]


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Invero, a differenza che nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, nel presente i reati sub B) e C), come evidenziato nel ricorso, sono contrassegnati da condotte diverse, localizzate in momenti distinti, così come sono diverse le persone offese e diversi il danno ed il profitto, onde la fattispecie della truffa non esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, dando luogo, tra l’altro, ad un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale.

Il fatto contestato come truffa aggravata (capo B), che legittima il sequestro a fini di confisca per equivalente ex art. 640-ter cod. pen., è integrato dagli artifizi e raggiri diretti all’UMA della Provincia di Salerno mediante la falsa creazione di imprese agricole aventi diritto all’assegnazione di carburante ad accisa agevolata ed offende il predetto ufficio e quindi l’ente provincia.

Esso precede temporalmente la condotta di destinazione ad usi soggetti a maggior imposta dei prodotti ammessi ad aliquota agevolata (capo C, contrabbando), configurata dalla successiva cessione dello stesso a soggetti non aventi diritto, condotta che vede come persona offesa lo Stato.

Anche il danno ed il profitto sono diversificati, dal momento che il danno dell’Urna, conseguente agli artifizi e raggiri, non coincide con quello erariale da evasione fiscale, e il profitto dei due reati è rappresentato, nel caso della truffa, dall’ottenimento del carburante a regime fiscale agevolato poi rivenduto a prezzo superiore a quello di tale tipologia di carburante, anche se inferiore a quello della tipologia non agevolata, mentre, nel caso del contrabbando, dall’evasione dell’imposta.

La tesi dell’assorbimento propugnata dal tribunale del riesame risulta quindi contrastata dagli argomenti di cui sopra.».

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALE, sentenza n. 1235 del 28/10/2010 - Relatore: Franco Fiandese - Presidente: Ernesto Lupo.


Massima:

I reati in materia fiscale di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2 e 8, sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1.


Estratto:

«il raffronto fra le fattispecie astratte evidenzia che la frode fiscale è connotata da uno specifico artifizio, costituito da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Una volta chiarito che la condotta di cui alla frode fiscale è una specie del genere "artifizio", non si può far leva, per affermare la diversità dei fatti, sugli elementi danno e profitto, giacché questi dati fattuali di evento non possono trasformare una tale situazione di identità ontologica dell’azione in totale diversità del fatto. […]sia l’induzione in errore che il danno sono presenti nella condotta incriminata dal reato di frode fiscale, posto che alla presentazione di una dichiarazione non veridica si accompagna normalmente il versamento di un minor (o di nessun) tributo e genera, in prima battuta e nella fase di liquidazione della dichiarazione, un’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria e un danno immediato quanto meno nel senso del ritardo nella percezione delle entrate tributarie […].


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]

 

TRUFFA AGGRAVATA> CONFISCA PER EQUIVALENTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALE, sentenza n. 41936 del 22/11/2005 - Relatore: Arturo Cortese - Presidente: Nicola Marvulli.


Massima:

In forza del rinvio dell’articolo 640-quater all’articolo 322-ter del c.p., la confisca di beni per un valore equivalente al «profitto» del reato è applicabile anche nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei reati previsti dagli articoli 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter, comma 2, prima parte, del codice penale.


Estratto:

«A favore della confiscabilità per equivalente del profitto dei reati contemplati dall’art. 640-quater c.p. si è schierata invece altra giurisprudenza, sviluppata in particolare da Sez. I, 12/1/2005, dep. 9/3/2005, n. 9395, est. Giordano, ric. Cacciavillani, RV. 231063, che considera la tesi negativa contraria alla ratio della citata norma, tendente a più efficacemente contrastare il fenomeno criminoso della indebita percezione di fondi, e ritiene legittimo, sotto il profilo tecnico-giuridico, il collegamento del richiamo contenuto nell’art. 640-quater al comma 2 dell’art. 322 ter, escludendo che a tanto possa ostare la circostanza che tale ultima disposizione contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, anche un riferimento a un termine di raffronto - il denaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione - estraneo alla fattispecie di cui all’art. 640-bis c.p.: e ciò in quanto “l’applicazione a tale delitto della parte della norma funzionale al suo principale obbiettivo, che è quello di rendere suscettibili di confisca beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso”, è autonoma “dalla operatività della disposizione secondo cui tale valore non deve comunque essere inferiore a quello individuabile solo mediante il suddetto termine di raffronto”.

Ad avviso del Collegio, è fondata la tesi che sostiene la confiscabilità per equivalente del profitto dei reati contemplati dall’art. 640-quater c.p., in forza della riferibilità (diretta e non analogica) del rinvio di cui ivi al secondo comma dell’art. 322-ter c.p.

A favore di tale tesi milita anzitutto la lettera di tale norma, che fa un rinvio indifferenziato (“in quanto applicabili”) alle disposizioni contenute nell’art. 322ter.».


TRUFFA AGGRAVATA> CIRCOSTANZE AGGRAVANTI EX ART. 640, CO. 2, C.P.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI II PENALE, sentenza n. 42408 del 30/10/2012 - Relatore: Franco Fiandanese - Presidente: Ciro Petti.


Massima:

La nozione di "ente pubblico" rilevante ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui si discute [art. 640, co. 2, n. 1 c.p.] può, nel nuovo sistema ordinamentale nel quale si inserisce, essere mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana.


Estratto:

«In definitiva, prescindendo della speciale problematica dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e quella contabile, la nozione di "ente pubblico" rilevante ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui si discute può, nel nuovo sistema ordinamentale nel quale si inserisce, essere mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana, certamente corrispondente all’originario intento del legislatore del codice penale di sanzionare tutte quelle condotte che incidono su soggetti - persone giuridiche strumentali al perseguimento di "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale" e, in tal senso, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


In secondo luogo, 1’interpretazione che si basa su quelle indicazioni implica che, nel caso di un rapporto strumentale tra enti, non può parlarsi di danno all’ente partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria, poiché quando è coinvolto in una vicenda di truffa un organismo pubblico nel senso sopra specificato, tutti i profili di danno debbono essere considerati, in quanto il pregiudizio arrecato all’ente strumentale, comunque, si ripercuote sull’ente partecipante, non in modo puramente riflesso e penalmente irrilevante, ma in modo tale da incidere su quei "bisogni di interesse generale" che costituiscono la finalità per la quale la società partecipata è stata costituita, così da rendere ragione e giustificazione dell’aggravante contestata».

Autore

Greco, Angelo Mattia

Laureato in giurisprudenza