La p.a. ha diritto al risarcimento del danno da illegittima occupazione di un bene pubblico

 PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ILLEGITTIMA APPRENSIONE DEL BENE

Sintesi: Nell’affrontare la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima di bene demaniale, si deve ritenere provata l’occupazione allegata dall’attore che chiede l’usucapione e non contestata dall’ente che resiste a tale domanda.

Sintesi: Nell’ipotesi di abusiva occupazione diparte di un terreno altrui, la privazione del possesso costituisce un fatto potenzialmente produttivo di effetti pregiudizievoli, idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, la quale si risolve in una declaratoria iuris che non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile.

Estratto: «Osserva il ricorrente in via incidentale che la questione dell’occupazione del terreno non era stata posta in discussione, considerando che il M. la poneva a base della sua domanda e che il Comune non aveva contestato sul punto tale circostanza (deducendo invece la non usucapibilità del bene). Di conseguenza si era formato il giudicato interno in punto occupazione del terreno, capo della decisione che la Corte d’appello aveva conseguentemente violato. La Corte avrebbe dovuto riconoscere l’effettiva occupazione del terreno e di conseguenza accogliere la domanda (generica) di risarcimento del danno subito dal Comune. In particolare, osserva il Comune che la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dall’occupazione del terreno e da liquidarsi in separato giudizio "non avendo il Comune assolto al riguardo l’onere di cui all’art. 2697 c.c., in quanto non ha fornito la prova dell’esistenza e dell’entità del danno stesso". Aggiunge che il Comune di Roma aveva proposto appello sostenendo che la prova dell’esistenza del danno era rappresentata dall’occupazione del bene e la conseguente indisponibilità dello stesso e non fruibilità da parte della generalità dei cittadini. La Corte d’appello aveva respinto il motivo di impugnazione proposto osservando che "in realtà, considerando che la pronuncia si è arrestata alla verifica sull’assoggettabilità o meno del bene a usucapione, escludendola per il regime giuridico dei beni indisponibili, e che, conseguentemente, non è stato neppure affrontato l’esame dell’eventuale effettivo possesso e utilizzazione del bene da parte dell’appellante, è rimasto privo di prova il presupposto che il Comune ritiene in re ipsa". Osserva ancora il Comune che deve distinguersi fra la prova dell’entità del danno, domanda questa non avanzata perché era stata richiesta la sola condanna generica e la domanda sulla esistenza del danno. Al riguardo il Comune chiede che la Corte voglia dichiarare che nella fattispecie trovano applicazione i seguente principi di diritto: "In mancata contestazione della circostanza di fatto come l’occupazione abusiva di un terreno rivendicato dall’occupante con azione di usucapione costituisce prova del fatto dedotto e non contestato e, qualora l’accertamento sul fatto stesso abbia avuto luogo con sentenza di primo grado non appellata, devesi dichiarare l’accertamento non più contestabile per avvenuto giudicato interno"; "l’occupazione senza titolo di un bene immobile di proprietà altrui, ed, in particolare, di un bene appartenente all’ente pubblico e destinato a pubblico servizio, deve considerarsi causativa di danni risarcibili e dell’esistenza del danno come richiesto con domanda di condanna generica".[OMISSIS]4. Il ricorso incidentale è fondato quanto al primo motivo, restando assorbito il secondo, formulato in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale (vedi pagina 17 del ricorso incidentale).Quanto al primo motivo, occorre rilevare che, come correttamente osservato dal ricorrente incidentale, la questione relativa alla occupazione del terreno era acquista al processo e non contestata, perché fatto posto a fondamento della stessa domanda avanzata dall’attore. Sicché, seppure la pronuncia aveva poi riguardato la astratta usucapibilità del bene, sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale avrebbero dovuto tenerne conto nell’affrontare la domanda di risarcimento del danno avanzata in tale giudizio solo in via generica, non rilevando il comportamento tenuto in concreto dal Comune circa il terreno in questione, utile ai fini della prova dell’effettivo danno subito (il Comune, infatti, per oltre vent’anni nessuna attività aveva svolto al riguardo, né si era attivato per utilizzare il terreno in questione per la sua destinazione, mostrando così disinteresse rispetto all’attuazione delle finalità sociale cui il terreno era destinato). L’attuata ed incontestata occupazione del terreno deve in linea generale considerarsi come potenzialmente causativa di danni risarcibili, rispetto ai quali è anche, in generale, compatibile la domanda di condanna generica.Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare che "nell’ipotesi di abusiva occupazione diparte di un terreno altrui, la privazione del possesso costituisce un fatto potenzialmente produttivo di effetti pregiudizievoli, idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, la quale si risolve in una declaratoria iuris che non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile" (Cass. n. 4129 del 14/07/1979 Rv. 400637).»