Impugnabilità di atti e decisioni giudiziali presso la Corte di Cassazione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE

A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di... _OMISSIS_ ...costituzionale.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO

Nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione possa ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatt... _OMISSIS_ ...ta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto

Le censure, con cui si critica la mancata valorizzazione di alcuni atti, onde suffragare le opposte tesi, rispettivamente volte al ribasso ed al rialzo, integrano, nonostante la deduzione della violazione di legge, censure motivazionali, contestandosi, appunto, che il quantum liquidato corrisponda all'effettivo valore del bene espropriato, il che è estraneo all'esatta interpretazione della legge, ed attiene alla ricognizione concreta del caso, la cui valutazione esula, del tutto, dall'ambito del giudizio di legittimità.

È inammissibile il motivo del ricorso in Cassazione che ascrive alla corte d'appello l'omesso esame del fatto costituito dalla mancata indicazione, da parte del c.t.u., degli elementi determinativi del costo di costruzione degli ipotizzati parcheggi, prima facie sproporzionato, sostanziandosi tale censura in ... _OMISSIS_ ... fatto.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> APPREZZAMENTO DEI FATTI

La reiterazione delle critiche già esaminate in sede di merito non è sufficiente, di per sé, a superare la soglia di ammissibilità al vaglio di legittimità della Cassazione, a meno che non faccia emergere l'esistenza di manifeste incongruenze nelle premesse scientifiche o nel percorso che ha accompagnato la valutazione del tecnico, in modo tale da rendere evidente che quest'ultima è, quale recepita dalla sentenza del giudice di merito, del tutto sganciata dall'apprezzamento dei fatti di causa. Non sono invece ammissibili in Cassazione censure che finiscono per sollecitare una rilettura più favorevole dei dati emergenti dalle risultanze di causa, ossia una diversa valutazione di merito.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC

Nel... _OMISSIS_ ...azione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, potendo la Corte di cassazione verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, potendo sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie.

L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, ... _OMISSIS_ ...ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante i... _OMISSIS_ ...ato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

L'erronea determinazione del valore di mercato dei beni espropriati (edificabili e non), quale criterio ormai comune di determinazione delle indennità di espropriazione o del danno da occupazione illegittima, non implica una violazione di legge censurabile in sede di legittimità con il mezzo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, ma può rilevare esclusivamente in quanto sia causa di un vizio di motivazione che è denunciabile con il mezzo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 e ciò anche nel caso in... _OMISSIS_ ...dentalmente implicate questioni connesse all'edificabilità dei beni espropriati.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA

La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE

È deducibile come vizio della sentenza l'omissione della motivazione e non più l'insufficienza o la contradditt... _OMISSIS_ ...e tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", che si rivela come tale non comprensibile, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione con violazione del "minimo costituzionale". Là dove la motivazione resti integrata da un dato tecnico che riveli della prima la non capacità di dare conto della decisione adottata, essa è sindacabile in sede di legittimità.

L'art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012 consente di denunciare in Cassazione oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè quando tale anomalia si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, anche l... _OMISSIS_ ...pparente, cosistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione; dunque è deducibile solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti devono indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.

L'anomalia motivazionale, d... _OMISSIS_ ...sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", venendo invece meno ogni controllo sulla sua sufficienza.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA

In tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in erro... _OMISSIS_ ...F| GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA

Pur dopo la riforma introdotta dalla L. n. 134 del 2012, art. 54, costituisce vizio eleggibile nel giudizio di legittimità il mero richiamo motivazionale alle conclusioni esposte, su uno o più profili, dalla CTU, soprattutto in presenza di specifiche contestazioni mosse dalla parte.

In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversament... _OMISSIS_ ...amina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione incentrata sul recepimento delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

La parte che in sede di legittimità si duole dell'acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio, non può limitarsi a lamentare genericamente l'omesso esame dell... _OMISSIS_ ...ioni e l'inadeguatezza della motivazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del relativo mezzo d'impugnazione, ha l'onere di trascrivere integralmente non solo le critiche mosse agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma anche i passaggi salienti e non condivisi della relazione di quest'ultimo, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice di merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formula...


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