Riciclaggio e favoreggiamento reale: conflitto apparente di norme

Il conflitto apparente di norme tra i reati di riciclaggio e di favoreggiamento reale

Soggetto attivo, condotta, elemento soggettivo, bene giuridico offeso e soprattutto contesto criminoso di realizzazione (fondante il rapporto di accessorietà ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... nevralgico per gli studiosi delle fattispecie penali, senza che sia mai stata raggiunta chiarezza ed univocità di indirizzo – anche antecedentemente alle due novelle, succedutesi nel tempo, cui è stato sottoposto l'art. 648-bis c.p. – sui parametri da utilizzare a tal fine. [2]

Orbene, è appena il caso di precisare come tali difficoltà e tali incertezze, nelle quali si sono imbattute tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, sono emerse e con ogni probabilità continueranno nel futuro ad emergere finché il giurista – ad avviso di chi scrive – persevererà ad applicare il diritto e ad interpretare gli istituti giuridici svincolandoli dal loro imprescindibile contenuto sostanziale (specchio di una realistica logica sociale), per affermarne – piuttosto – quello eminentemente formale (specchio di una meccanica logica tecnicistica).


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Ecco dunque la necessità, in primis, di ri-delineare in modo più appropriato il dogma generale nel quale – in particolare – va ad inquadrarsi l'interazione “riciclaggio-favoreggiamento reale”.


Il complesso fenomeno del conflitto apparente di norme: inquadramento dogmatico

Nell'ambito del diritto penale, il conflitto apparente di norme – argomento tradizionalmente giudicato di ostica accessibilità intellettuale, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... rappresenta crocevia ed intreccio di numerose e ampie discussioni dogmatiche, tanto che il dibattito teorico-scientifico in subiecta materia è stato portato, spesso indulgendo ad ermetici approfondimenti, nelle sfere iperuranee dell'astrazione. [3]

In effetti, mentre la giurisprudenza ha sempre mostrato – e tutt'ora mostra – in ordine a tale ardua questione un atteggiamento che, anche se non privo di interesse, resulta precipuamente empirico (ossia lontano da complesse architetture speculative), ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... in punto di loro ipotetica normazione di un caso concreto – non hanno, per vero, alcuna ragione di essere ai fini della effettiva capacità ordinante del diritto, per quanto sul piano dell'importanza della applicazione pratica del medesimo è indubbio come la composizione del conflitto apparente di norme incriminatrici si risolva sempre nella ricognizione del precetto più appropriato e nella determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio.


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Il conflitto apparente di norme, in altre parole, non è che un “dubbio” dell'operatore del diritto in punto di “intendimento giuridico” di un fatto storico; un dubbio, lo stesso, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... , [7] ma necessariamente in fase di applicazione dei medesimi, [8] poiché la loro eventuale “similarità” è apprezzabile solo nel momento in cui si concretizza un accadimento che, meritevole di disciplina, manifesta una ambigua natura disvaloriale.

D'altronde, non sembra poter essere diversamente; ossia un problema di razionale tipizzazione normativa, o una “forma di manifestazione del reato ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... i suoi elementi ontologie dogmatiche che, se rivestite di una presunta “datità di fatto”, invero finirebbero col delegittimarne l'esistenza. [9]

La riprova, poi, è presto detta: il contenuto precettivo dell'art. 15 c.p., infatti, nel configurare una ipotetica ed unitaria condotta criminosa di base, la medesima suscettibile di costruire su se stessa una convergenza di più ed eterogenee (si badi, necessariamente tali) [10] figurae criminis, ciascuna però – per sé sola considerata – capace di esaurire l'intero disvalore giuridico della creatasi situazione di fatto, obbliga l'operatore del diritto a scegliere la fattispecie di più semantico potere di esaustiva regolamentazione. [11]


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E del resto, la scelta applicazione dell'una fattispecie comporta in automatico l'esclusa operatività dell'altra; pertanto, venendo meno uno degli ipotetici termini conflittuali, viene meno – già sul piano della naturalità fenomenica – l'ipotesi stessa di un conflitto normativo.

Quest'ultimo, quindi, non può mai costituire oggetto di tipizzazione da parte del Legislatore, perché se così fosse dovremmo riconoscergli astratta capacità di regolarsi e attitudine ad essere regolato, il che – oltre ad essere una contraddizione in termini – è pure un non senso, dal momento che un conflitto tra regole di condotta non può certo essere produttivo di alcuna razionale disciplina, né tantomeno essere disciplinato, ma solo ed esclusivamente “rimosso”.

“Disciplinare” alcunché, infatti, presuppone il poter pensare – innanzitutto – un ontologico dispiegarsi dello stesso non incompatibile ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... “logicamente” composto, [14] rimanendo – a quel punto – soltanto “immaginabile” e dunque un mero prodotto della mente che, privo di reale fondamento, mentalmente (e solo mentalmente) può e deve essere eliminato.


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In effetti, chi ha sempre sostenuto che la teoria del conflitto di norme attenga – propriamente – ai limiti che la validità di una fattispecie tipica e astratta pone rispetto alla validità di un'altra fattispecie tipica e astratta, in questo modo sì trattando la questione de qua in seno alla dottrina della norma penale, ma escludendo al contempo profili interpretativi della medesima (che per sé soli nulla direbbero riguardo al fenomeno in esame), [15] in realtà erra e non si accorge del “vicolo cieco” nel quale ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... che ci occupa afferisca ai limiti che alla applicabilità di ciascuna norma penale – rispetto ai suoi possibili oggetti di previsione – derivano dalla applicabilità di altre norme penali e, poiché per determinare i limiti di applicazione normativa è necessario a fortiori cogliere il contenuto qualitativo del precetto, ecco che ineludibile appare il passaggio interpretativo delle disposizioni convergenti; ciò che dimostra, allora, come l'interpretazione del dettato legislativo costituisca sempre un prius logico della sua stessa applicabilità.

Ma non è tutto. Da dove origina, infatti, l'imprescindibile determinazione qualitativa delle norme incriminatrici in conflitto?

La risposta, decisiva – ad avviso di chi scrive – ai fini di un compiuto e definitivo inquadramento dogmatico del fenomeno che si analizza, non può non essere che dalla costrizione (nella quale verserebbe l'osservatore esterno, che deve scegliere la fattispecie prevalente) di ridurre una molteplicità criminosa prima facie ad una reale e più profonda unitarietà di illecito, pur sempre partendo – come è evidente – da un iniziale status soggettivo di indecisione per l'unità o pluralità del substrato pregiuridico di reato.


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D'altronde, per decidere della unità o pluralità di reato il giurista ha un solo strumento a disposizione, e cioè il compimento di un “giudizio giuridico”, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... : [19] una concettualizzazione ipotetica della vicenda storica finalizzata alla applicazione del diritto. [20]

Il reato – infatti – è una entità giuridica, per cui non è mai possibile prescindere dalla indagine sulla norma e sul suo contenuto. [21] Norma e fatto non si pongono su di un impossibile rapporto paritetico; la norma costituisce il prius logico e solo come contenuto di essa – tradizionalmente, in base alla ineludibile influenza della natura costitutiva dell'accertamento dei fenomeni (di kelseniana memoria) – il fatto può venire in giuridica considerazione. [22]

Pertanto, decisivo – circa la questione dell'unità o pluralità di reato – non può che essere il fatto in quanto qualificato dalla norma, o meglio ancora l'esame della posizione unica o plurima del contenuto delle disposizioni convergenti: nel senso che si avrà un solo illecito (e dunque conflitto di precetti, non concorso degli stessi) ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... una conseguenza, che integra una pena o una misura di sicurezza. [23]