Effetti dell'accordo di programma

Ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d. lgs. 267/2000, l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

Come peraltro pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, l'accordo di programma può comportare contestualmente, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto approvato, anche la necessaria variante al piano urbanistico.

Il patto territoriale (o accordo di programma), introdotto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e oggi disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non ha un’incidenza diretta sulla pianificazione del territorio esistente, pur sussistendo la possibilità per le amministrazioni che vi prendono parte di programmare e concordare anche modifiche degli strumenti urbanistici vigenti, di ambito comunale, provinciale o regionale. L’effetto giuridico dell’accordo di programma, in tal ... _OMISSIS_ ...di obbligare le parti stipulanti ad ottemperare agli impegni ivi assunti, nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione, atteso che gli impegni medesimi possono riguardare soltanto ciò che è nella disponibilità dei soggetti partecipanti all’accordo.

L’accordo di programma avente ad oggetto un progetto di opera pubblica, sub specie di interventi di recupero di aree urbanistiche, può comportare ai sensi del comma 6 dell' art.34 dlgs n.267/2000 quanto alla sua approvazione, effetti in relazione alle variazioni degli strumenti urbanistici e alla dichiarazione di pubblica utilità da imprimere alle opere oggetto di stipula dell’accordo.

Quale che sia la natura giuridica dell’istituto (atto negoziale o provvedimento), l’accordo di programma, una volta stipulato, è vincolante per i sottoscrittori, con l’impegno per le Amministrazioni che lo hanno sottoscritto di dare ad esso attuazion... _OMISSIS_ ...ti preordinati al perseguimento dei fini oggetto dell’accordo stesso.

L’approvazione di accordo di programma comporta, a norma del comma 6 del suddetto art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Può produrre gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di un accordo di programma, ma di regola con riferimento all’approvazione di progetti compresi nei programmi dell’Amministrazione, per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti; il comma 6 dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, infatti, appare indirizzato a disciplinare una tipologia specifica di accordi di programma, per la cui restante procedura la norma fa rinvio ai commi precedenti del medesimo articolo.

L'effetto giuridico di un accordo di programma è quello di obbligare le parti stipulanti ad ottemperare agli impegni assunti con l'acc... _OMISSIS_ ...tto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione.

In sede di conclusione dell'accordo di programma, gli impegni assunti possono riguardare soltanto ciò che rientra nella disponibilità dei soggetti che partecipano all'accordo.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.