PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI
L’assenza di una relazione tecnica in sede di conferenza di servizi non legittima l’amministrazione a negare l’autorizzazione richiesta dal privato dovendosi, invece, richiedere un’integrazione istruttoria.
Non può ritenersi che rientri nel concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell’avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo.
La Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter della L. 241/90 è finalizzata, secondo i principi della concentrazione e della massima acquisizione degli interessi nonché della celerità del procedimento, all’assunzione di una decisione pluristrutturata in cui, cioè, concorrono tutti gli atti anche endoprocedimentali, quali pareri, nulla osta, atti di assenso, autorizzazioni, concessioni, che per legge debbono essere acquisiti dall’autorità procedente, titolare del potere di adozione del provvedimento finale, ai quali quest’ultimo è subordinato.
Nel convocare una “conferenza di servizi” l’amministrazione procedente ha il potere discrezionale di invitare le altre amministrazioni, ovvero i soggetti interessati al procedimento, per una composizione accelerata di tutti gli aspetti del procedimento propedeutici all’adozione del provvedimento finale.
La Conferenza dei servizi costituisce un modulo procedimentale e non postula necessariamente una sorta di riunione in sede fisica dei soggetti interessati, con la conseguenza che ciò che rileva è unicamente la circostanza che i pareri e gli atti richiamati siano pervenuti all'amministrazione procedente nell'ambito di tale procedimento.
È vero che la conferenza di servizi è solo una modalità procedimentale ma è anche vero che mediante tale modalità procedimentale possono operarsi modifiche e varianti agli strumenti urbanistici, onde i progetti approvati in conferenza di servizi vengono inserite, come varianti, nell’ambito dei piani urbanistici per effetto delle deliberazioni assunte in conferenza di servizi.
La conferenza di servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della pubblica amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, limitandosi a facilitare il coordinamento tra le singole amministrazioni interessate.
Il modulo procedimentale e di semplificazione amministrativa rappresentato dalla conferenza dei servizi è precipuamente finalizzato alla definizione in un unico contesto di tutte le eventuali difficoltà interpretative od operative connesse a un determinato intervento.
Il provvedimento finale adottato dalla P.A. a seguito della conferenza di servizi non ha natura meramente riepilogativa e dichiarativa delle determinazioni assunte in sede di Conferenza, ma rappresenta un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento.
Nell'ambito della conferenza di servizi occorre distinguere tra la fase «istruttoria», concernente i lavori in senso stretto della conferenza, e il momento conclusivo, che presuppone una attività di valutazione da parte della amministrazione procedente in ordine alle posizioni espresse ed alle prescrizioni eventualmente formulate, che sfocia prima in una determinazione conclusiva e poi in un provvedimento finale "conforme". In quest'utlima sede, la P.A. procedente deve prendere in considerazione non solo le posizioni acquisite all’interno della conferenza di servizi ma anche tutti gli elementi ritenuti in tale prospettiva strettamente necessari, e tra questi quelle attività successive che, se del caso, il privato dovrà apprestare per dare effettivo seguito alle prescrizioni ed alle condizioni espresse in conferenza.
Il provvedimento conclusivo, quando non ribalti le decisioni prese in sede di Conferenza di Servizi, è atto meramente confermativo e consequenziale delle determinazioni assunte in sede di Conferenza: non è pertanto necessario che esso presenti un'articolata motivazione con riferimento a valutazioni che le P.A. partecipanti abbiano già svolto in modo esteso nell'ambito della Conferenza stessa.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> PERFEZIONAMENTO
Laddove sia stata convocata una conferenza di servizi (ai sensi del Dpr n. 447/1998 oggi sostituito dal Dpr n. 160/2010) e quest’ultima abbia assunto le relative determinazioni, il comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulle stesse, mediante deliberazione del consiglio comunale, nel termine di sessanta giorni in difetto realizzandosi un’ipotesi di silenzio-inadempimento.
La presunzione legale di conoscenza della determinazione conclusiva assunta in conferenza di servizi discende unicamente dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione e non anche dal fatto che siano successivamente poste in essere ulteriori modalità di divulgazione che hanno solo la finalità di assicurare una maggiore pubblicità all'atto.
L’istituto della conferenza di servizi decisoria, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza che ha valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all’Autorità procedente.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE
La legge statale n. 241/1990 è applicabile, nelle sue disposizioni generali, anche alla conferenza di servizi disciplinata a livello regionale.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> BASILICATA
L’art. 27 L.R. Basilicata n. 23/1999 non prevede la partecipazione alla Conferenza di Localizzazione, convocata per la realizzazione di un’opera pubblica, del soggetto privato, proprietario dei terreni, dove dovrebbe essere costruita l’opera pubblica e perciò soggetto ad eventuale espropriazione; l’unica eccezione prevista da tale norma è quella dell’eventuale soggetto privato, proponente l’intervento di realizzazione dell’opera pubblica.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA
La peculiare conferenza di servizi creata dall’articolo 24 della l.r. Campania n. 16/2004 comporta che, una volta effettuata la rielaborazione delle tavole di piano e delle norma tecniche di attuazione, nonché il dimensionamento delle zone di espansione residenziale, la relativa determinazione appartiene alla sfera delle modifiche di ufficio apportate al Piano dalla provincia, mentre rimane integro il potere del Comune di ratificare o meno dette modifiche.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA
La previsione contenuta nell'art. art. 60 comma 1 L.R. l.r. Liguria n. 36/1997, che ricollega all'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizio la dichiarazione di pubblica utilità, risulta coerente con la previsione dell'art. 12 comma 1 lettera b) del d.P.R. n. 327/2001.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA
L'art. 97 l.r. Lombardia 12/2005, oltre a disporre la obbligatoria partecipazione alla Conferenza della Provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento, prevede direttamente la non approvazione dei progetti per i quali la Conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR, confermando quindi, seppur implicitamente, che la Conferenza può recepire detto parere negativo.
L’art. 7, c.18, della l.r. Lombardia n. 1/2005 assume carattere di specialità rispetto all’art. 97 della l.r. 12/05, che pone la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive, anche tenuto conto del fatto che il primo reca una disciplina di dettaglio del funzionamento della conferenza dei servizi.
In tema di conferenza di servizi, la l.r. Lombardia n.12/2005 (regolante la gestione del territorio) detta un principio di codecisione tra enti equiordinati, che esclude un rapporto di rigida gerarchia tra gli stessi, per cui la Regione non può sostituirsi alla Provincia nell’esercizio di una attività propria di questa.
L’intervento del Regione, per mezzo del suo Presidente, nella conferenza di servizi di cui all’art. 7, c.18, l.r. Lombardia 1/2005, si inserisce “iussu legis”, non ha natura sostitutiva del parere della Provincia ma della determinazione definitiva del SUAP ed ha la funzione di valutare le diversità di giudizio emerse in sede Conferenza, risultando peraltro coerente con il principio generale dell’ordinamento regionale che in effetti delinea e legittima la funzione di coordinamento (e non di sovraordinazione gerarchica) che l’ente Regione esplica nei confronti dei vari livelli in cui si articola la pianificazione urbanistica sub-regionale.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> MARCHE
La conferenza di servizi prevista dall'art. 13 L.R. Marche 26/1999 ha natura decisoria.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> RETI FERROVIARIE
L'art. 7 della L. n. 385/90 è norma speciale (per cui essa non è suscettibile di integrazione attraverso la norma generale di cui all'art. 14 della L. n. 241/90) e la sua specialità risiede nel valore sostitutivo delle risultanze della conferenza di servizi ivi prevista di tutti gli interventi dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione di opere ferroviarie superiori ad un determinato importo.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> SITI INQUINATI
Il decreto di recepimento delle determinazioni conclusive di una conferenza di servizi decisoria relativa ad un sito di bonifica di interesse nazionale costituisce un mero atto di gestione di competenza dirigenziale e non del Ministro dell’Ambiente.
Nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui all'art. 252, co. 4 D.Lgs. 152/2006 e all'art. 15 co. 4 D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> VINCOLI D. LGS. 42/2004
In caso di d.i.a. su immobili vincolati, qualora l'autorità preposta alla tutela del vincolo abbia espresso parere negativo all'effettuazione dell'intervento, la convocazione della conferenza di servizi costituisce un'inutile duplicazione.
Fino al 2010 vigeva nell’ordinamento il principio secondo cui le autorizzazioni delle amministrazioni preposte a tutela di interessi sensibili, tra cui quelli paesaggistici o inerenti alla tutela del patrimonio culturale, non dovessero essere acquisiti tacitamente, anche in seno a conferenze di servizi: proprio al fine di modificare tale profilo è intervenuto il legislatore del 2010, espressamente ricomprendendo le amministrazioni proposte alla tutela ambientale e del patrimonio culturale tra quelle il cui assenso si ritiene acquisito qualora non manifestino un motivato dissenso in seno alla conferenza.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
La conferenza di servizi in materia di impianti di radiotelefonia deve essere convocata soltanto nel caso in cui una delle amministrazioni interessate dal rilascio del titolo autorizzatorio abbia espresso motivato dissenso: siffatta evenienza non ricorre nel caso in cui il parere negativo sia riconducibile ad un organo della medesima P.A. che deve rilasciare il titolo previsto dall’art. 87 D. Lgs. 259/2003.
Qualora in ipotesi di autorizzazione radiotelevisiva si venga a creare un circolo vizioso tra le varie Amministrazioni, pretendendo ciascuna che sia l’altra a rilasciare il provvedimento che le viene richiesto e ritenendo di non poter provvedere senza il provvedimento dell'altra, l’amministrazione comunale deve convocare una Conferenza dei Servizi, invitando alla medesima tutte le amministrazioni interessate e lo stesso richiedente la concessione in sanatoria, così che ciascuna Amministrazione, nell’ambito dello stesso procedimento di valutazione della richiesta di concessione in sanatoria, e dell’autorizzazione prevista dagli artt. 86, 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D. Lgs. 1.8.2003 n. 259, possa esprimere il proprio punto di vista.
La conferenza di servizi prevista dall'art. 87, co. 6, d. lgs. 259/2003 è configurata come conferenza decisoria. Ad essa possono partecipare, con diritto di voto gli enti locali, l'A.R.P.A. e le P.A. soltanto nei casi in cui debbano rendere intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, cioè manifestazioni di volontà previste dalla normativa ai fini del procedimento; quanto ai privati, deve essere assicurata la partecipazione, senza diritto di voto, del soggetto proponente il progetto e rimane possibile la partecipazione, nella forma dell’audizione ed a fini istruttori, di privati portatori di interessi che siano riconosciuti rilevanti nella valutazione del responsabile del procedimento.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE
La variazione progettuale concernente la realizzazione di metanodotto, che, pur non rivestendo natura essenziale, comporti conseguenze in termini di maggior oneri per l’espropriante, corrispondenti alla maggiore estensione di terreno espropriato, deve essere oggetto di riesame da parte della conferenza di servizio, ottenendo la copertura giuridica dell’atto approvativo ed appositivo del vincolo anche sulle aree ulteriori.
In base al comma 6 dell’art. 52-quater del D.P.R. n. 327 del 2001, le varianti sono direttamente approvate dall’autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, solo quando esse derivino da prescrizioni adottate dalla conferenza dei servizi e purché “non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti”. In caso contrario il nuovo tracciato deve essere oggetto di nuova approvazione in sede di conferenza di servizi e, prim’ancora, di una comunicazione di avvio del procedimento in favore dell’interessato.
A norma dell'art. 52 quater DPR 327/2001, il regime giuridico della conferenza di servizi ivi prevista è enucleato mediante un generale rinvio alla disciplina della legge sul procedimento.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> LEGGE 424/1989
Le deliberazioni della conferenza di servizi prevista dall'art. 1, co. 8, legge 424/1989 non sono in grado di assumere la valenza di variante urbanistica in relazione agli interventi da realizzare, visto che la stessa norma prevede che essa si esprima "nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali".
Le determinazioni della conferenza di servizi di cui alla legge 424/1989 sostituiscono ad ogni effetto anche la concessione edilizia, ed eventuali atti successivi adottati dal comune hanno soltanto valenza ricognitiva, con possibilità di determinazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
La specialità della disciplina contenuta nell’art. 9 d. lgs. 114/1998 rispetto a quella dell’art. 25 d. lgs. 112/1998 fa sì che la Conferenza di Servizi di cui all’art. 9 d. lgs. 114/1998 si configuri, comunque, come modulo procedimentale obbligato per tutte le ipotesi di apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita, ferma in ogni caso restando l'unicità del procedimento medesimo, comprensivo sia del profilo commerciale, sia del profilo urbanistico-edilizio.
La conferenza di servizi di cui all'art. 9 d. lgs. 114/1998 per l'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita ha natura decisoria e il provvedimento conclusivo della stessa natura polistrutturata, con la conseguenza che l’Amministrazione Comunale, in adempimento della decisione eventualmente favorevole della Conferenza stessa non può che rilasciare, quale atto dovuto, il titolo edilizio in via contestuale al rilascio del titolo commerciale.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS
Ai sensi dell’art. 3, commi 1, 3 e 4, DPR n. 383/2004, quando nell’ambito della Conferenza di Servizi viene acquisito “all’unanimità” il consenso della Regione, dei Comuni interessati e delle altre Amministrazioni, tenute a rilasciare atti di intesa, pareri, autorizzazioni, approvazioni e/o nulla osta, sul progetto definitivo dell’opera pubblica di interesse statale, difforme dagli strumenti urbanistici, tale consenso unanime “sostituisce ad ogni effetto” i predetti atti e/o provvedimenti amministrativi. In tal modo il consenso unanime determina la variazione dello strumento urbanistico e, pertanto, viene così costituito il vincolo preordinato all’espropriazione.
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 383 del 1994 per la conclusione dei lavori, è con tutta evidenza di termine ordinatorio, suscettibile di essere oltrepassato quando se ne ravvisi l’opportunità, in vista di una positiva conclusione dei lavori della conferenza stessa.
In caso di opera d'interesse statale (Anas), secondo il procedimento previsto dall’art. 3 comma IV DPR 383/94, l'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali: l’approvazione del progetto vale come variante.
PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Ai sensi dell'art. 3 quarto comma del D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 383 - l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, quando la decisione sia stata adottata dalla Conferenza di Servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni previste dalle leggi statali, tra cui anche quella paesistica, di cui all'art. 151 D. Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490.
La “cedevolezza” e recessività della previsione di cui all’art. 159 del d.Lgs. 42...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.