Competenza alla conduzione dell'accordo di programma

L’articolo 27, comma 5 della legge n. 142/1990 (oggi articolo 34, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), espressamente prevede la competenza del Consiglio alla ratifica allorché l’accordo di programma implichi “variazione degli strumenti urbanistici”.

L’accordo di programma non incide sull’ordinario riparto di competenze tra gli enti coinvolti.

Le funzioni di propulsione e di approvazione dell'accordo di programma riconosciute al sindaco non implicano, in carenza di espressa previsione normativa, il trasferimento di funzioni sostanziali che fanno capo al consiglio comunale.

La partecipazione all'accordo di programma da parte di un organo non può sostituire decisioni riservate ad altro organo dello stesso ente, a meno che quest'ultimo non si sia già espresso in via preventiva o non vi sia un'espressa previsione normativa.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.