Confisca degli animali maltrattati e sospensione dell'attività di trasporto, commercio e allevamento

Per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies è sempre prevista la confisca degli animali, salvo che appartenga a persona estranea al reato[1]; non viene contemplato l’art. 544-bis, non essendo più possibile l’apprensione dell’animale vivo[2].

Gli animali confiscati vengono affidati ad enti e associazioni che ne facciano richiesta (art. 19-quater disp. att.)[3].

Il legislatore ha scelto di sottrarre spazi alla discrezionalità del giudice ed estendere la gamma dei beni confiscabili, risolvendo il problema della destinazione degli animali maltrattati, già in attesa del giudizio.

Alcune pronunce della giurisprudenza avevano escluso in passato il sequestro preventivo, fino a giungere ad un’ordinanza del 2002[4]: «Il sequestro in atti presenta indubbiamente caratteristiche atipiche in quanto il corpo di reato è vivente ed è rappresentato da un cane oggetto di maltrattamenti. ... _OMISSIS_ ...a un adeguamento di principio e strutturale/giuridico per allineare i principi della norma procedurale alla fattispecie concreta, tenendo presente che non si tratta in questo caso di un corpo consistente in una cosa inanimata bensì di un essere senziente e per il quale il provvedimento che si va ad adottare deve tener conto non soltanto del pregresso, ma anche del futuro» e ancora «queste considerazioni non possono essere esenti nel provvedimento giurisdizionale, perché essendo appunto il corpo di reato non una res inanimata ma un essere vivente e senziente, capace di soffrire e di provare stimolo di dolore a livello fisico e comportamentale, è indubbio che reintrodurre il corpo di reato così atipico nelle mani del soggetto responsabile delle vessazioni significa di fatto ripristinare le condizioni ideali e potenzialmente incontrollabili per ulteriori forme di maltrattamento sistematico»[5].

Il Gip in questa ordinanza svilup... _OMISSIS_ ... del tutto logico: risulta necessario fare uno sforzo procedurale interpretativo in modo da evitare di sottoporre questo peculiare corpo di reato alle «asettiche procedure previste per la vendita dei corpi di reato ordinari».

L’interpretazione realista della norma e delle procedure, che consentono di affidare direttamente e velocemente l’animale maltrattato ad una struttura sociale o ad un privato opportunamente selezionato, appariva già allora in linea con le più moderne ed emergenti linee giurisprudenziali che vedevano nella normativa sulla tutela degli animali la necessità di un’evoluzione in modo da adeguarsi alla mutata sensibilità dell’opinione pubblica[6].

L’art. 544-sexies (confisca e pene accessorie) ha introdotto anche la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali nel caso in cui venga emessa sentenza di condanna o di patteg... _OMISSIS_ ...nfronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva, è prevista l’interdizione dall’esercizio delle medesime attività. La pubblicazione della sentenza di condanna, contemplata nella vecchia disciplina anche se solo per la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma, non è stata confermata nella legge del 2004, probabilmente per una svista del legislatore.

La pena accessoria della sospensione dell’attività di trasporto e di allevamento confligge però con un’altra norma, l’art. 19-ter disp. att. previsto dalla medesima legge col quale il legislatore sottrae queste attività dal campo di applicazione della nuova disciplina[7].

Appare infatti grave che l’applicazione di queste nuove disposizioni venga esclusa nei «casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di a... _OMISSIS_ ...e, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali» ed inoltre per le «manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente» (art. 3 legge 189/2004)[8].

Sembra che il legislatore, introducendo questa scriminante, abbia messo “la testa sotto la sabbia come gli struzzi” per evitare di dover riorganizzare decenni di leggi che regolano queste attività.