LA DIFFIDA AD ADEMPIERE

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Sciogliersi dal contratto senza ricorrere al giudice

Barchi, Patrizia

16 maggio 2018

pdf  / 155 Pagine in formato A4 (21X29,7 cm)

La seconda edizione dell’opera fornisce un quadro aggiornato dei risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in tema di diffida ad adempiere. Fondamento di tale tipica forma di risoluzione di diritto è l’esigenza di tutelare l’interesse della parte adempiente a non essere più vincolata da un contratto la cui attuazione sia stata compromessa dal grave inadempimento della controparte. Con quest’opera si intende dunque dimostrare come la diffida ad adempiere permetta di evitare un oneroso ricorso alla tutela giurisdizionale, con evidente risparmio di risorse sia per l’impresa che per il consumatore.

25,00

  • editore: Exeo
  • collana:
  • numero in collana: 14
  • isbn: 978-88-6907-249-9
  • sigla: FC14
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
  • altezza: cm 29,7
  • larghezza: cm 21
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: SI - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto
CAPITOLO I

ORIGINE E FUNZIONE DELL'ISTITUTO

1.    Profili generali

2.    L'istituto della diffida ad adempiere

3.    Origine storica della diffida ad adempiere

4.    La funzione dell'istituto

CAPITOLO II

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1454 C.C.

SEZIONE I

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1.    I contratti sinallagmatici

2.    I contratti a titolo gratuito e la donazione

3.    I contratti con comunione di scopo e i contratti collegati

SEZIONE II

I PRESUPPOSTI DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

1.    Generalità

2.    L'importanza dell'inadempimento

2.1.    Il momento e i criteri di accertamento della non scarsa importanza

2.2.    L'inadempimento definitivo e la possibilità dell'adempimento da parte del diffidato

2.3.    L'adempimento inesatto e il rapporto tra l'esecuzione, la difformità, i vizi dell'opera e la diffida ex art. 1454 c.c.

2.4.    Rapporto con la costituzione in mora: il contegno della parte inadempiente

3.    Imputabilità e colpevolezza nell'inadempimento

4.    La non reciprocità dell'inadempimento

4.1.    Valutazione comparativa delle reciproche condotte

CAPITOLO III

L'ATTO DI DIFFIDA

SEZIONE I

LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

1.    Natura giuridica dell'atto di diffida

2.    Legittimazione attiva e passiva

2.1.    Diffida emessa dal rappresentante

SEZIONE II

LA FORMA DELLA DIFFIDA

1.    Requisiti formali e pubblicità dell'atto di diffida

2.    Il carattere recettizio dell'intimazione

SEZIONE III

IL CONTENUTO DELL'ATTO

1.    L'intimazione ad adempiere

2.    La monizione

SEZIONE IV

IL TERMINE EX ART. 1454 c.c.

1.    Analisi della disposizione di cui all'art. 1454 c.c.

2.    Il giudizio sulla congruità del termine assegnato

2.1.    I criteri di valutazione

2.2.    Il dies a quo

3.    La mancata indicazione del termine

4.    La proroga del termine fissato nella diffida

5.    Il difetto dei requisiti

CAPITOLO IV

GLI EFFETTI EX ART. 1454 C.C.

SEZIONE I

LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

1.    Il terzo comma dell'art. 1454 c.c.

2.    Rapporto tra la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e la risoluzione per diffida

3.    Il giudizio di accertamento

4.    Il risarcimento del danno a favore della parte adempiente

SEZIONE II

LA POSIZIONE DELL'INTIMANTE

1.    La disponibilità degli effetti della diffida da parte dell'intimante

2. Revoca della diffida

SEZIONE III

LA POSIZIONE DEL DESTINATARIO

1.    Il rifiuto di adempiere

2.    La c.d. contro diffida

CAPITOLO V

LA DIFFIDA AD ADEMPIERE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I

L'OBBLIGO DI PROVVEDERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE II

LA RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

CAPITOLO VI

MODELLI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE

SEZIONE I

FAC SIMILE DI DIFFIDA

SEZIONE II

DIFFIDA AD ADEMPIERE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEZIONE III

LE CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO A SEGUITO DELLA RICEZIONE DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

CAPITOLO VII

NOTIFICA DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

SEZIONE I

MODALITA' DI NOTIFICA

CAPITOLO VIII

CONCLUSIONI

CAPITOLO IX

PARTE GIURISPRUDENZIALE

BIBLIOGRAFIA

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO


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1. La risoluzione automatica del contratto Le diverse forme di risoluzione del contratto: la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. La diffida ad adempiere è un atto unilaterale e recettizio di autonomia privata, con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un contratto, intima all’altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest’atto quindi una parte, manifesta all’altro contraente, una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso d’adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata
2. I requisiti della diffida ad adempiere L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. L'inadempimento richiesto dall'art. 1454 c.c. deve essere quindi grave, rilevante rispetto al sinallagma contrattuale e per individuarlo occorre verificare che la fattispecie contrattuale corrisponda a quella effettivamente verificatasi nella realtà
3.La congruità del termine della diffida ad adempiere In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione. Il termine da concedersi al contraente inadempiente deve essere, normalmente, non inferiore ai quindici giorni. Potrà essere inferiore: 1) quando ciò sia stato pattuito precedentemente; 2) quando sia ammesso dagli usi; 3) quando, per la natura del contratto, risulti congruo un termine minore dei 15 giorni.
4. La manifestazione di volontà La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro un certo termine. Non è pertanto sufficiente per produrre l'effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la manife¬stazione della generica intenzione “di agire in tut¬te le sedi più opportune”, senza specificare se si intenda ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto
5.La procura della diffida Secondo la visione giurisprudenziale, che si è affermata negli ultimi anni,  la procura per la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c.,  va rilasciata per iscritto,a prescindere dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato ad essere risolto. La diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, per produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. dovrà quindi essere effettuata da un soggetto munito di procura scritta del creditore. Tale procura dovrà essere allegata o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carattere negoziale della diffida medesima.
6.Reversibilità degli effetti risolutori. Quanto alla reversibilità degli effetti risolutori dottrina e giurisprudenza hanno espresso punti di vista differenti. La giurisprudenza ritiene che gli effetti risolutori derivanti dalla diffida restano nella totale disponibilità del diffidante il quale può sempre scegliere se rinunciare o pretendere l’adempimento del contratto. Di posizione opposta è la dottrina che, invece, sostiene che tale scelta è  preclusa al diffidante ciò in ossequio del principio della tutela dell’affidamento della parte inadempiente contro la decisione e convenienza del diffidante.

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APPROFONDIMENTI

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Da un punto di vista formale la diffida ad adempiere consta di tre elementi: l’intimazione dell’adempimento, l’indicazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell’effetto risolutivo per il caso in cui il debitore non assolva ai suoi obblighi entro il termine stabilit...
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Il carattere recettizio dell'intimazione Si è già accennato del carattere recettizio della diffida, onde si stabilisce che la diffida produce i suoi effetti quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti recettizi che pervengono all&...
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