DIR E PROCED AMMINISTRATIVO

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La comunicazione dei motivi ostativi nel giusto procedimento: l'ambito applicativo

L’esigenza di delimitare in modo rigoroso l’ambito applicativo dell’art.10 bis sembra sia stata avvertita in modo significativo dal legislatore del 2005. Da un lato la disposizione si apre chiarendo che l’obbligo comunicativo è limitato ai procedimenti ad istanza di parte, dall'altro l’ultimo periodo è interamente dedicato ad escludere le procedure concorsuali nonché procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte dal campo di applicazione dell'articolo

Giusto procedimento: la comunicazione dei motivi ostativi

La comunicazione dei motivi ostativi è il perno dell’art.10-bis. Dopo aver limitato la propria applicazione ai procedimenti a istanza di parte, il primo periodo dispone che in essi la PA, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Il secondo periodo si occupa del diritto degli astanti di presentare osservazioni e documenti. Il terzo degli effetti della comunicazione sulla conclusione del procedimento

La comunicazione dei motivi ostativi nel giusto procedimento: il provvedimento

L’art. 10-bis offre due indicazioni relative al provvedimento conclusivo del procedimento in cui si inserisce il preavviso di rigetto. Nel primo periodo la norma pone come termine ad quem dell’obbligo comunicazionale l’adozione del provvedimento negativo. Inoltre, il quarto periodo dispone che dell’eventuale mancato accoglimento [delle] osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. L'obbligo di motivazione sembrerebbe peraltro confinato al solo mancato accoglimento

La comunicazione dei motivi ostativi nel giusto procedimento: osservazioni degli astanti e conclusioni

Le osservazioni degli astanti sono regolamentate principalmente dal secondo periodo dell’art.10 bis, per il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli astanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Diversamente dalla comunicazione, la forma scritta delle osservazioni è prevista espressamente: il mancato rispetto di questo requisito può condurre a una mancata considerazione da parte dell'Autorità

Il giudice amministrativo: presupposti per la risarcibilità del danno da ritardo

Secondo una classificazione elaborata in dottrina, il danno da ritardo può essere distinto in 3 sottocategorie: danno derivante da tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole dopo l’annullamento di un precedente atto illegittimo sfavorevole; danno provocato da mera tardività con cui è stato emanato un provvedimento legittimo e sfavorevole; danno derivante da tardiva emanazione di un provvedimento legittimo ma sfavorevole. Secondo la tesi le tre ipotesi sono nettamente distinte

Il contraddittorio sull'indennità d'espropriazione: artt. 20 e 17.2

La comunicazione con la quale si informa della data in cui è diventato efficace il progetto definitivo e dichiarativo della p.u., nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, contiene anche l’invito al proprietario di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area per la liquidazione dell’indennità di esproprio. Tale comunicazione si pone come il punto di raccordo tra la procedura precedente e la procedura successiva alla dichiarazione

Compilazione dell’elenco dei beni da espropriare e indicazione delle somme “offerte”

L’art.20 dispone che divenuto efficace l’atto che dichiara la p.u., entro i successivi 30 giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, e indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi 30 giorni possono presentare osservazioni scritte e documenti

L'art.20 DPR 327/2001: notifica dell'elenco, documenti, contraddittorio

L'espropriante dovrà procedere alla notifica, effettuata nelle forme degli atti processuali civili, dell’elenco dei beni dichiarati di p.u. e sottoposti ad esproprio. Una volta effettuata la notifica, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi trenta giorni. Si realizza così un contraddittorio in ordine alla quantificazione della indennità. Non potranno essere ammessi nel contraddittorio aspetti diversi dalla quantificazione dell'indennità

Il maggior danno in caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo espropriativo

Un altro tema molto importante è legato al diritto dell’espropriato al maggior danno in caso di ritardato pagamento dell’indennizzo espropriativo rispetto al momento dell’esproprio. È da rilevare che quello della tempestività del pagamento potrebbe sembrare un criterio di ordine “processuale”, che poco o nulla aggiunge alla garanzia riconosciuta dalla stessa Carta al proprietario espropriato. Al contrario, è un’importante innovazione che prende corpo e sostanza dalla giurisprudenza della CEDU

La comunicazione dell’avvio del procedimento: esistenza e esigenza dell’obbligo

Il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera rappresenta un provvedimento di carattere incisivo della sfera giuridica del destinatario e, come tale deve essere a questi comunicato in vista della sua effettiva partecipazione. In questa prospettiva appare evidente come le norme poste a garanzia del contraddittorio siano applicabili in ogni fase procedimentale diretta a produrre effetti incisivi sulla posizione dei destinatari del provvedimento finale.

Le osservazioni dei privati nel contraddittorio preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità

L’art. 16, comma 10, del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità consente, in coerenza con il generale principio di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, al proprietario e ad ogni altro interessato di formulare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso.

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo

La comunicazione realizza, pertanto, una garanzia partecipativa non meramente formale, identificando, piuttosto un necessario passaggio cognitivo - dialettico e funzionale per la parte al fine di opporre e far presente all’amministrazione fatti e circostanze da questa ignorate.

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