L’art.20 dispone che divenuto efficace l’atto che dichiara la p.u., entro i successivi 30 giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, e indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi 30 giorni possono presentare osservazioni scritte e documenti