L’art. 639bis c.p. introduce un mutamento del regime di procedibilità per tutti i reati ivi indicati (usurpazione, art. 631 c.p.; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, art. 632 c.p.; invasione di terreni o edifici, art. 633 c.p.; introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, art. 636 c.p.) nel caso in cui la condotta dell’agente abbia come oggetto materiale acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico