BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

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La tutela penale dei beni culturali e archeologici nel D.Lgs. 42/2004

Nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 174, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale.

Responsabilità civile, penale ed amministrativa nella gestione dei beni culturali ed archeologici

La sanzione amministrativa irrogata dal Ministero sul rilievo dell’impossibilità materiale di far luogo al ripristino dello stato dei luoghi e dei beni oggetto di tutela, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e distrutti dal privato si estingue ope legis con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibile agli eredi.

L’espropriazione dei beni culturali

La disciplina dell’espropriazione nell’ambito della legislazione di tutela dei beni culturali assolve nello stesso tempo a finalità di tutela (conoscenza, conservazione e protezione della cosa) e di fruizione/valorizzazione (migliore fruibilità pubblica e miglioramento delle condizioni di tutela).

L’acquisto dei beni culturali in via di prelazione (art. 59 del D.lgs. n. 42/2004)

Presupposto per l’acquisto del bene culturale in via di prelazione è l’avvenuta denuncia ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 42/2004. La prelazione può infatti esercitarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia ovvero, nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di 180 giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ne ha comunque acquisito tutti gli elementi.

La fruzione e la valorizzazione dei beni culturali

La pubblica fruibilità di un bene culturale, attenendo alla sua valorizzazione, è finalità non prevalente, ma subordinata alla conservazione, cioè alle esigenze di tutela, come vuole la previsione di chiusura dell’art. 6, comma 2, del Codice dei beni culturali: invertire questo rapporto realizza sia una violazione della stessa regola generale, sia uno sconfinamento nella discrezionalità che in ipotesi (e ferma la regola medesima) spetterebbe comunque all’Amministrazione.

Le misure a tutela dei beni culturali

L’apposizione di un vincolo in capo ai beni facenti parte del patrimonio culturale comporta pur sempre l’inedificabilità delle aree soggette al predetto vincolo, parimenti culturale ovvero paesaggistico.

L’alienazione dei beni culturali

L’art. 54 del Codice dei b.c. contiene un elenco di beni culturali che non possono essere alienati, salva la possibilità del trasferimento fra enti pubblici territoriali. Previsione, questa, corroborata dalla giurisprudenza: «pur quando sono inalienabili, giacché ricompresi nelle previsioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 54, commi 1 e 2, i beni culturali possono comunque essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali».

La qualificazione dei beni culturali

Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.42/2004, la dichiarazione di interesse culturale è indispensabile al fine di sottoporre il bene ai vincoli di tutela. il giudizio, che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico – scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità.

I vincoli di culturalità diretti ed indiretti

Il c.d. vincolo culturale sorge in capo al bene interessato quale diretta conseguenza della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 42/2004, e ciò comporta una tutela più pregnante del bene medesimo, in termini sia di conservazione che di circolazione. Nell’impianto del codice dei beni culturali esistono due tipi di vincolo: uno diretto e l’altro indiretto, ai sensi dell’art. 45.

La tutela storico-artistica dei beni culturali ed archeologici

La tutela storico-artistica di un bene culturale non protegge un’opera dell’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà, la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può risultare da interventi successivi e sedimentati nel tempo, tali da dar luogo ad un manufatto storicamente complesso e comunque parzialmente diverso da quello originario.

L’imposizione di un vincolo indiretto sui beni culturali ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004

L’imposizione di un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 (con le modalità procedimentali di cui ai successivi articoli 46 e 47), pur essendo rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, soggiace ai limiti rappresentati dalla razionalità e dalla logicità dell’azione amministrativa.

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