ABUSI PAESAGGISTICI

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Art. 181 d. Lgs. 42/2004 e art. 734 del codice penale: reati di abuso paesaggistico

Il reato formale e di pericolo previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, si perfeziona mediante l'esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza della preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l'accertamento dell'intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità, è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un us ...

Rapporti e interrelazione tra abusi e sanzioni di natura edilizia e paesaggistica

L’avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso.

Abusi paesaggistici: casistica

Gli illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica hanno natura permanente di talché la loro commissione si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

Abusi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate

L’avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso.

Reati paesaggistici: fattispecie e sanzioni

Riguardo agli abusi paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull'assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall'amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito.

Esecuzione di lavori in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica: il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 42/2004

La disposizione incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 punisce l'esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione paesaggistica "o in difformità di essa", senza che assuma rilievo la distinzione tra le ipotesi di difformità parziale e totale rilevante invece nella disciplina urbanistica.

Lavori edilizi eseguiti senza autorizzazione paesaggistica in zona vincolata: l'ordine di demolizione è atto dovuto

In presenza di interventi edilizi in zona vincolata, si impone la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l'applicazione della sanzione demolitoria è in ogni caso doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesistica.

Decorrenza del termine per la prescrizione delle sanzioni per illeciti paesaggistici

In caso di opera abusiva realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria non è idoneo a far decorrere il termine per la prescrizione della sanzione per l’illecito paesaggistico.

Sanzioni amministrative pecuniarie per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici

L’art. 167 del d.lgs.vo n. 42/2004 va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento del danno che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale.

Procedimento di sanatoria e condono dell'abuso paesaggistico

Sino all'entrata in vigore della L. n. 308 del 15 dicembre 2004 era annessa, alla esecuzione di opere in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la sanzione della rimessione in pristino ovvero, alternativamente, quella del pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, secondo quanto l’autorità preposta alla tutela del vincolo riteneva più opportuno a protezione dei beni tutelati.