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La responsabilità delle persone giuridiche da reati ambientali

La responsabilità delle persone giuridiche per reati ambientali non è tema nuovo per il nostro ordinamento. Se ne trova traccia già nella l.300/2000 con cui lo Stato italiano ratifica e dà esecuzione alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee alla Convenzione sulla lotta contro la corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’UE e alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri

La Decisione Quadro 2001/220/GAI: la tutela della vittima nel procedimento penale

Il diritto al processo "equo" è riconosciuto al solo imputato, mentre la vittima vive ai margini del procedimento, patendo carenze di prerogative, evidenti durante le indagini ma ben presenti anche nelle altre fasi processuali. Le indicazioni che provengono dalla normativa sovranazionale, e in particolare dalla decisione quadro 2001/220/GAI, impongono una seria riflessione sui limiti del nostro sistema processuale e sulla sua distanza dagli standards di tutela indicati dalla normativa europea

Decisione Quadro 2001/220/GAI e tutela della vittima: debolezze del sistema italiano, formazione della prova dichiarativa

Ciò che emerge dalla normativa sovranazionale e dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo evidenzia le carenze strutturali del nostro sistema processuale con riferimento alla tutela della vittima. In particolare si evidenzia: la carenza di sistemi di controllo sulle inerzie del pubblico ministero circa le iniziative cautelari, la mancata previsione della remissione di querela per alcuni reati, mentre la costituzione a parte civile è possibile solo nella fase d'udienza preliminare

Le indicazioni della Decisione Quadro 2001/220/GAI

L’Unione Europea, con decisione quadro 2001/220/GAI, ha provveduto alla elaborazione di una vera e propria “carta dei diritti delle vittime”, che obbliga gli Stati a conformare il sistema interno alle richieste dell’ordinamento sovranazionale. Diverse le indicazioni fornite agli Stati membri dell’Unione per la creazione si un sistema omogeneo di tutela della vittima. Sono subito indicate come destinatarie di maggiore tutela e di trattamenti specifici le vittime particolarmente vulnerabili

La normativa italiana: individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario

Attualmente è previsto l’accesso al contraddittorio anticipato del testimone minorenne anche non offeso e dell’offeso maggiorenne circa alcuni reati precisamente indicati e selezionati sulla base della gravità e del trauma da esso derivante. La norma costituisce uno dei tasselli principali di un binario processuale riservato al testimone vulnerabile in genere, ed in modo implicito, anche alla teste-vittima. Tale sistema è caratterizzato dalla individuazione dell’attributo della vulnerabilità

Decisione Quadro 2001/220/GAI: vulnerabilità della vittima nei procedimenti penali in italia

Per quanto l’incidente probatorio si presenti come uno strumento di tutela dei diritti della vittima vulnerabile in quanto appare finalizzato alla contrazione delle audizioni giudiziali (art.3), nella prassi giudiziaria si registra qualche resistenza all’accoglimento dell’incidente probatorio “incondizionato”. Sono infatti non insoliti provvedimenti di rigetto emessi dai giudici per le indagini preliminari e basati su divergenze interpretative circa la struttura e i presupposti dell'istituto.

La Decisione Quadro 2001/220/GAI in Italia: infrastrutture e tutela dei dati personali

Agli Stati sono richiesti gli interventi necessari per evitare i contatti tra la vittima e gli autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali, e per garantire alle persone offese, in particolare, a quelle più vulnerabili, la possibilità di rendere testimonianza in condizioni che consentano di proteggerle dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica. Si tratta di esigenze che ricevono notoriamente una risposta assai parziale, e in alcuni casi del tutto contraddittoria

La Decisione Quadro 2001/220/GAI: l'interpretazione conforme delle norme

Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di cooperazione, che implica, in particolare, che gli Stati membri adottino tutte le misure in grado di garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’UE, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Dunque l’interpretazione conforme si impone anche rispetto alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione

Le soluzioni interpretative offerte dalla pronuncia “Pupino”

Le indicazioni provenienti dalla sentenza “Pupino” consentono di individuare soluzioni interpretative che rendano il nostro sistema maggiormente coerente con i principi delle fonti sovranazionali. In particolare, l’accesso al contraddittorio predibattimentale per alcuni offesi da reato è un approdo raggiunto solo di recente con l’estensione della possibilità di utilizzare l’istituto anche per l’audizione delle vittime maggiorenni di reati sessuali, atti persecutori o maltrattamenti in famiglia

La Decisione Quadro 2001/220/GAI: identificazione della vittima vulnerabile

Circa l'identificazione delle caratteristiche di vulnerabilità della vittima, i giudici europei chiariscono che se è sufficiente la condizione di minorenne a qualificare la vittima come particolarmente vulnerabile, appare incontestabile che bambini in età infantile che hanno subìto maltrattamenti da parte di un’insegnante, possano essere qualificati “vulnerabili” alla luce non solo della loro età, ma anche della natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati vittima

Le indicazioni della CEDU e della Corte di Giustizia sulla tutela della vittima nel procedimento penale

Le misure di protezione processuale devono conciliarsi con i diritti della difesa e controbilanciare i sacrifici imposti a quest'ultima. La Corte di Strasburgo ricorre, come sempre, alla tecnica del bilanciamento e non conclude nel senso dell'esclusione probatoria, ma, piuttosto, dell'indicazione di appropriate regole di valutazione. In altri termini, il bilanciamento tra il diritto dell’accusato a confrontarsi con la fonte delle accuse e il diritto della vittima ad essere protetta dal processo

La valutazione della Decisione Quadro da parte della Corte europea di giustizia

Nella pronuncia del 9 ottobre 2008 terza sezione nel caso Katz, la Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione degli articoli 2 e 3 della decisione, con riferimento alla normativa ungherese che, in caso di azione penale avanzata dalla vittima, non prevede che l’offeso renda testimonianza. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la parte che aveva promosso l’azione, nel sistema ungherese, coincideva con la vittima

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