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Articolo 42-bis dPR 327/2001: l’utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico

La prima condizione di acquisizione prescritta dall’art. 42-bis è data dall’utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico . Si tratta in realtà di un requisito complesso, perché è scomponibile in un profilo oggettivo, uno comportamentale ed uno soggettivo, rispettivamente costituiti dal bene immobile, dall’utilizzo e dall’autorità utilizzatrice.

Articolo 42-bis t.u.e.: La patologia dell'espropriazione per pubblica utilità

Il presupposto di fondo dell’acquisizione coattiva sanante è costituito dall’avvenuta degenerazione dell’attività amministrativa finalizzata alla legittima acquisizione del bene. Ciò trova espressa conferma nell’art. 42-bis: da un lato, infatti, dalla rubrica dell’art. 42-bis si ricava che l’utilizzazione deve essere «senza titolo» ; dall’altro, il bene deve essere stato modificato «in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità» .

La retroattività dell’art. 42-bis

Delineati i tratti fondamentali delle varie forme di occupazione illegittima presupposte dall’art. 42-bis, si ritiene opportuno osservare che esse possono essere intervenute in qualsiasi tempo, dal momento che la disposizione si dichiara espressamente retroattiva , come già attestato dalla primissima giurisprudenza formatasi sull’art. 42-bis .

Articolo 42-bis dPR 327/2001: l'avvenuta modifica del bene

L’utilizzo di un bene immobile per scopo di pubblico interesse non basta per consentire alla p.a. di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis. Il comma 1 della nuova disposizione, infatti, richiede espressamente che tale bene, in assenza di un di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, sia stato «modificato» .

Articolo 42-bis dPR 327/2001: la valutazione degli interessi in conflitto

La regola si pone in linea di continuità con l’art. 43, nel vigore del quale la giurisprudenza includeva appunto la «valutazione-contemperazione degli interessi in conflitto» tra le condizioni di legittimità del provvedimento acquisitivo. Ciò permette di affermare che l’atto di acquisizione coattiva sanante è un tipico provvedimento discrezionale, com’era pacifico nel vigore dell’art. 43 ed è stato già attestato dalla dottrina formatasi sull’art. 42-bis .

Le ragionevoli alternative all’acquisizione coattiva sanante

In teoria, le alternative all’adozione del provvedimento di acquisizione possono essere intese in due sensi: o come alternative al ricorso allo strumento dell’acquisizione coattiva sanante, o come alternative a quella specifica localizzazione.

42-bis, competenza: l'autorità che utilizza il bene

Ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis - conforme, sul punto, al previgente art. 43 - il procedimento di acquisizione coattiva sanante rientra nella competenza dell’autorità che utilizza il bene . Torna allora in evidenza l’elemento dell’utilizzo, che spiega dunque una duplice funzione nell’economia dell’art. 42-bis, costituendone sia un presupposto che un criterio di attribuzione della competenza.

42-bis: l'iniziativa

Poiché l’art. 42-bis - come del resto il previgente art. 43 - non disciplina la fase di iniziativa del procedimento di acquisizione coattiva sanante, sul punto si dovranno applicare le regole generali. In particolare, devono essere distinti - e qualificati giuridicamente - il procedimento avviato spontaneamente dall’autorità competente all’adozione del provvedimento acquisitivo e quello sollecitato da un extraneus.

Effetti dell'asservimento urbanistico

L’effetto positivo per il privato è l’aumento della volumetria assentibile sul proprio fondo. Ed invero, l’asservimento permette normalmente di edificare un immobile di volumetria superiore rispetto a quella che potrebbe sviluppare un terreno isolatamente considerato. L’effetto negativo per il privato è invece la sterilizzazione della superficie asservita, che dà luogo a tematiche delicatissime e particolarmente frequenti nella prassi.

Storia normativa della densità edilizia

L’esigenza di regolare la densità degli edifici non è coeva all’ordinamento urbanistico italiano. Nella versione originaria della legge 1150/1942, infatti, l’istituto non era oggetto di alcuna esplicita regolamentazione. Di conseguenza, la disciplina della densità edilizia era rimessa all’autonomia dei vari pianificatori .

Il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444: profili generali e campo di applicazione

Il decreto ha indiscutibilmente natura regolamentare . Più precisamente, si tratta di un regolamento attuativo-integrativo di matrice interministeriale , come richiesto dalla legge ponte, che parla di «decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici» .

Zonizzazione ed indici di edificabilità

Cominciando dalle zone identificate sulla base di criteri funzionali vengono anzitutto in rilievo le zone D, che comprendono principalmente le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, ma anche le parti destinate ad altri insediamenti produttivi assimilabili a quelli industriali cioè agli impianti produttivi in senso economico.

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