Nel proporre l'opposizione di terzo, il litisconsorte pretermesso tout court non ha l’onere di formulare censure di merito, proprio perché lamenta in via immediata la violazione di un diritto processuale (ancorché collegato ad una presunzione di incompatibilità sostanziale) che, per effetto del disposto dell’art. 41, comma 2, c.p.a. (già art. 21, primo comma, della legge t.a.r.), determina di norma la decadenza dal potere stesso di impugnare.