Qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, esistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente esclusa alla stregua degli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile non con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., co.1