DECISIONE GIUDIZIALE

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Impugnabilità delle sentenze pronunciate dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici

Le sentenze pronunciate dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nelle controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero alla rivendicazione delle terre, e le pronunce che dichiarino la nullità dei contratti di affittanza o sedicente concessione in favore di un privato di terreni appartenenti al demanio collettivo di una università agraria sono impugnabili col mezzo del reclamo alla sezione speciale della Corte di Appello di Roma

Computo dei termini per l'appello

Ai fini del computo dei termini per l'appello non si computa il dies a quo.

Giudizio amministrativo: vietati motivi nuovi in appello (art. 104 cod. proc. amm.)

Nel caso in cui la P.A. abbia circoscritto la domanda di risarcimento del danno per abusiva occupazione fino ad una certa scadenza, non può trovare applicazione il consolidato principio secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa.

La perizia di parte non può essere prodotta per la prima volta in appello (art. 345 cod. proc. civ.)

In caso di rimessione della causa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, è da ritenere, ai sensi dell'art. 45 R.D. 1054/1924 e dell'art. 73 R.D. 642/1907, che deve intendersi rimessa alla cognizione dell'Adunanza plenaria l'intera controversia, con esclusione delle questioni su cui sia già intervenuta la pronuncia del giudice a quo, non assumendo alcuna rilevanza la formulazione da parte di quest'ultimo di specifici quesiti.

La sostituzione delle difese scritte con la discussione orale nel giudizio amministrativo

L'art. 281-sexies c.p.c. è applicabile anche in grado d'appello, a nulla rilevando che esso sia dettato per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dal momento che il criterio discriminante, ai fini della definizione dell'ambito di operatività della disposizione, non è la composizione monocratica o collegiale del giudice, bensì la riconducibilità della materia del contendere all'elencazione di cause di cui all'articolo 50-bis c.p.c..

La consumazione del potere di impugnazione

La mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d'impugnazione.

Legittimità e procedure del ricorso alla Corte di Cassazione

Con il giudizio di cassazione non si possono correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, a norma dell'art. 287 c.p.c. anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Il "travisamento del fatto" all'origine del ricorso per Cassazione

La Corte di cassazione è autorizzata a svolgere il riesame dell'accertamento, compiuto dai giudici di merito, della comune intenzione negoziale delle parti, a condizione che risultino violate regole di ermeneutica ovvero che sussistano nel percorso argomentativo del giudice carenze motivazionali.

L'impugnabilità delle argomentazioni "ad abundantiam" nel ricorso alla Corte di Cassazione

Le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.

Ammissibilità dell'impugnazione con ricorso alla Corte di Cassazione: l'art. 360 cod. proc. civ.

I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla medesima, con l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo ove non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo abbia avuto luogo la violazione in cui si assume essere incorsa la pronunzia di merito

Motivi di illegittimità del ricorso in Cassazione: il vizio di motivazione

Quanto al vizio di motivazione va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione

Il principio di autosufficienza e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in Cassazione

In relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso per Cassazione, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura.

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