OTTEMPERANZA

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Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la quarta fase

Il progressivo avvicinamento tra la posizione del privato e quella della pubblica amministrazione, spinge verso un'equiparazione delle responsabilità imputabili ai cittadini ed agli Enti pubblici. In tale ottica, si dovrebbe ritenere applicabile tanto al privato, quanto all’ente pubblico, la norma relativa alla responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia. Queste le premesse teoriche che ispirano la cosiddetta “quarta fase” giurisprudenziale, punto di arrivo dopo un lungo percorso

Riflessioni conclusive in tema di applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A.

Il fulcro della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è la nozione di custodia. Essa deve valere sia relativamente al custode privato che al custode pubblico. Non devono pertanto trovare accoglimento, in tal senso, né ricostruzioni della norma in questione che escludano aprioristicamente la responsabilità della p.a. in ragione della natura pubblica del custode, o in ragione delle caratteristiche del bene, né ricostruzioni che vogliano prescinderne per dimostrare il caso fortuito

Potere espropriativo e potere conformativo

All’interno dell’articolo 42 della Costituzione si distinguono due tipologie di potere amministrativo: il secondo comma si riferisce al potere conformativo, mentre il terzo comma è relativo al potere espropriativo.

interesse generale

Dall’analisi del dettato costituzionale si ricavano i tre presupposti necessari affinché il potere espropriativo sorga e venga legittimamente esercitato.

La riserva di legge

il terzo comma dell’art. 42 della Costituzione prevede che l’espropriazione possa essere disposta solamente nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. L’art. 2, comma 1, Testo Unico si adegua al dettato costituzionale, prevedendo che «l’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili […] può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti».

Indennità di espropriazione

Il comma 3 dell’articolo 42 della Costituzione ha chiarito anche il secondo elemento legittimante del potere espropriativo, vale a dire l’indennizzo. Questo comporta che la potestà pubblica ablatoria non può privare il cittadino di un bene che gli appartiene o di un diritto inerente allo stesso senza che gli venga riconosciuto un ristoro.

Evoluzione in materia di indennità di esproprio

la legge 2359/1865 commisurava l’indennità al valore venale del bene, testualmente indicato come il «giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita», mentre la legge per la città di Napoli stabiliva che l’indennità fosse individuata nella media tra il valore venale del bene e la somma dei fitti riscossi nell’ultimo decennio.

L’indennità nell’attuale sistema

per le aree edificabili si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 37 T.U.; per le aree non edificabili e coltivate si deve riferimento al valore agricolo di mercato, ai sensi dell’art. 40, comma 1,T.U.; per le aree non edificabili e non coltivate si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865

Le espropriazioni sostanziali

È intervenuta la Corte Costituzionale, che con la celebre sentenza 9 maggio 1968, n. 55, si è mostrata incline a tutelare gli interessi privatistici connessi alla proprietà, giungendo a dichiarare contrario agli articoli 3 e 42 della Costituzione il meccanismo istituito dalla legge n. 1150/942, nella parte in cui non prevedeva un indennizzo a fronte dell’imposizione a durata indefinita di vincoli di inedificabilità assoluta su aree destinate a servizi pubblici

espropri e giurisprudenza sovranazionale

La Corte di Strasburgo non ha mancato di esprimersi con riferimento al potere conformativo della Pubblica Amministrazione, anch’esso riconosciuto dall’art. 1 del Protocollo n. 1, che ammette che lo Stato possa disciplinare l’utilizzo dei beni in conformità all’interesse generale, a tal fine promulgando le leggi necessarie.

L’oggetto dell’espropriazione: opera pubblica e opera di pubblica utilità

Nel regime inaugurato nel 2001 non è stata replicata la tradizionale differenza tra opera pubblica e opera di pubblica utilità, per delineare i cui significati si deve ancora fare ricorso alla classificazione operata dalla legge fondamentale, oltre che alle successive specificazioni di dottrina e giurisprudenza, a cui si va ora a fare riferimento per definire i due concetti.

La partecipazione nella procedura espropriativa

Grazie alla giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e al lavoro del legislatore del Testo Unico, il riconoscimento del principio di partecipazione che si trova nella legislazione dell’espropriazione è più esteso e significativo rispetto a quanto l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede in generale in materia di procedimento amministrativo.

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