Fino ad oggi la rigidità del VAM, che attribuiva rilevanza solo alla tipologia di colture praticate sul terreno o nella zona, aveva fatto sì che la predetta categoria di aree, non potendo considerarsi edificabile, fosse indennizzabile solo mediante i criteri tabellari con conseguente soffocamento ai fini indennitari di ogni plusvalore derivante dalle potenzialità di sfruttamento diverse da quelle agricole.