AREE EDIFICABILI

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Indennità di espropriazione per aree edificabili: l'art. 5 bis della L. 359/1992. Ambito temporale dell'incostituzionalità

L'art. 5 bis della L. n. 359/1992 disciplina le espropriazioni per pubblica utilità delle aree edificabili (commi 1 e 3) e di quelle agricole (comma 4), rinviando, per queste ultime, alle "norme di cui al titolo 2 della L. 22 ottobre 1971, n. 865"; ne consegue che la determinazione dell'indennità ai sensi della citata norma, non comporta in ogni caso l'edificabilità delle aree.

Indennità di espropriazione per aree edificabili: gli interventi di riforma economico-sociale ex art. 2, comma 89 e 90, L. 244/2007

Affinché sussista il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, esso deve riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.

L'indennità di espropriazione per le aree edificabili nella finanziaria 2008

La riforma, dove definisce la misura dell’indennità e la maggiorazione del 10% dovuta in caso di cessione bonaria, o se la cessione è stipulata per fatto non imputabile all’espropriato, si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, o accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. Il riferimento ai procedimenti espropriativi è riconducibile alle vicende amministrative di determinazione dell'indennità

Indennità di espropriazione nella finanziaria 2008: conclusioni

È necessario che le varie questioni siano risolte in breve, soprattutto tenendo presente la giurisprudenza CEDU, che ci vorrebbe tenere agganciati ad una normalità europea, dove pienezza e ragionevole rapidità dell’indennizzo costituiscono appunto la prassi normale dei paesi più avanzati. Quanto alla ragionevole rapidità dell’indennizzo, in particolare, non si può non rilevare come, tra le prime sentenze emesse a seguito della finanziaria 2008 non sono rari i casi di contenziosi ultra ventennali

Funzione sociale, interventi di riforma economico sociale e indennizzo nelle espropriazioni

Si è sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale 348/2007 lasciava margine per stabilire un abbattimento dei prezzi perché livelli troppo elevati di spesa per l’espropriazione di aree edificabili destinate a fini di pubblico interesse, potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e potrebbero essere il freno eccessivo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un più efficiente esercizio dell'iniziativa economica privata

Illegittimità dell'art.5 bis D.L.333/1992: verso le sentenze n.348 e 349 della Corte Costituzionale

Il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato. L’art. 42 Costituzione prescrive alla legge di riconoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne mette in risalto la funzione sociale. Livelli troppo elevati di spesa per l’espropriazione di aree edificabili destinate ad essere utilizzate per fini di pubblico interesse potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione

Art. 5 bis DL 333/1992:criteri applicabili dopo le dichiarazioni d’incostituzionalità

I precedenti più recenti in tema di ius superveniens nella regolamentazione dell’indennità espropriativa e della misura del risarcimento da occupazione illegittima, hanno riguardato la positiva apposizione di una nuova disciplina, che anche in virtù della previsione di applicabilità, alle cause in corso, dei nuovi criteri, ha consentito di risolvere le questioni con riferimento al concetto di pendenza o esaurimento del rapporto, e, in ultima analisi, al giudicato e alla sua estensione oggettiva

L'incostituzionalità dell'art. 5-bis e la sentenza 348: regime transitorio

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.348 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme dell’art.5 bis, commi 1 e 2, del DL 333/92 convertito con modificazioni in legge n. 359/92, nonché nell’art. 37 del DPR n.327/2001 e s.m.i.. In particolare, la pronuncia della Consulta va ad incidere sul criterio di calcolo dell'indennità di esproprio per le aree edificabili fino ad oggi attestatosi, come riconosce la stessa stessa Corte, tra il 50 e 30 per cento del valore di mercato del bene

La sentenza della Corte Costituzionale sull'art.5 bis DL 359/1992: quale indennità?

La sentenza della Corte Costituzionale n. 348 sulla quantificazione dell’indennità di espropriazione interviene dopo la sistematica condanna dello Stato italiano per violazione dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU. Sia il ragionevole legame richiesto dalla Corte Europea che il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, escludono che una indennità possa essere svincolata dal necessario parametro di riferimento costituito dal valore venale del bene

Il nuovo art.37 del DPR 327/2001: maggiorazioni e regime transitorio

La maggiorazione del 10% del valore venale in caso di accettazione si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale dell'art.44 TU, che apre la strada al ristoro di “ogni perdita di utilità economica”, dunque al di là del mero valore di mercato del bene. Tale maggiorazione non è altro che un meccanismo premiante e un mero incentivo che non c’entra nulla con il valore del bene introdotto nella convinzione che una conclusione anticipata della procedura conduca a ingenti risparmi di denaro pubblico

L'art.37 bis della Legge Finanziaria: nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione

Il Governo ha ritenuto di dovere diversificare i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio per le aree edificabili, a seconda che ci si trovi in presenza di quello che è stato definito un esproprio isolato ovvero un'espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economica-sociale. In secondo luogo il Governo ha ritenuto, con riferimento agli espropri isolati, di dovere identificare l’indennizzo espropriativo con il valore venale ovvero il valore dell'area edificabile

L'art.37 D.P.R.327/2001sulla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili

Con l’art.37-bis del disegno di legge finanziaria 2008, vengono introdotte nuove disposizioni nel TU Espropri, a seguito delle sentenze n.348 e 349 della Corte Costituzionale. Il testo prevede che l'indennità di espropriazione corrisponda al valore venale del bene, quando finalizzata a riforme economico-sociali, e che nei casi in cui sia stato già concluso l’accordo di cessione e questo risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità sia aumentata del 10%

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