L’art. 544-quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, ovvero attività insostenibili per le loro caratteristiche etologiche. Lo spettacolo o manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza etc.) .