A fronte di un mutamento rilevante della destinazione d’uso, sia perché implicante una migrazione dell’attività da esercitare da una all’altra delle categorie funzionali ex art. 23-ter, co. 1, del TU edilizia, sia perché altresì accompagnato da opere edilizie, si deve concludere che – dal punto di vista del titolo edilizio occorrente – non possa essere sufficiente procedere nelle forme della SCIA bensì occorra preventivamente munirsi di un permesso di costruire.