L’ampliamento delle garanzie riconosciute al privato per effetto dell’eliminazione della diffida, condicio sine qua non per la costituzione delle inadempienze pubblicistiche, consente di sostenere che la mancata attivazione da parte del danneggiato del rimedio tipicamente apprestato dal legislatore per reagire al silenzio della P.A. possa valutarsi non già sul piano processuale, quale ragione di inammissibilità della domanda risarcitoria, ma sotto il profilo del merito, in termini di negligenza