OPERE ED INTERVENTI

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Il concetto di "bosco" a livello normativo statale e regionale

Per dar luogo ad un bosco non è sufficiente la presenza di piante, quand’anche numerose, ma non strutturate fino a sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi.

Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 t.u. ambientale

La conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 t.u. ambientale è una conferenza istruttoria.

Restauro e risanamento conservativo

Il Testo Unico non ha introdotto alcuna novità relativamente alla gestione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, essendo già assoggettati all'art.4 del D.L.398/1993. Oggi questi interventi sono soggetti a SCIA e comprendono le iniziative rivolte a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzione mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali, ne consentano destinazioni d’uso compatibili.

Gli interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli che comportano la «trasformazione urbanistica del territorio» e che non rientrano nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo o della ristrutturazione.

La ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f), T.U. sono quelli «rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

Il restauro e il risanamento conservativo

L’intervento di restauro e risanamento conservativo è un quid pluris rispetto alla manutenzione straordinaria, perché non ha una mera finalità conservativa, ma è teso ad una vera e propria riqualificazione dell’immobile, attraverso l’eliminazione delle carenze strutturali e funzionali che si manifestano in ragione della perdita delle originarie caratteristiche di funzionalità e di sicurezza dell’edificio

La ristrutturazione edilizia: in particolare la demolizione e ricostruzione dell’edificio

Le ipotesi sono due: la prima è quella della ristrutturazione senza demolizione che non porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comporti un aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. La seconda ipotesi di ristrutturazione eseguibile con s.c.i.a. è la demolizione e ricostruzione del fabbricato demolito rispettosa dei requisiti della sagoma e del volume dell’edificio preesistente.

I parcheggi pertinenziali

La s.c.i.a. (in passato: d.i.a.) può trovare spazio per la realizzazione di parcheggi che siano a servizio di immobili già esistenti, mentre deve escludersi a priori che essa possa venire in rilievo per quei posteggi che devono essere obbligatoriamente presenti ai sensi dell’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 in caso di nuovi costruzioni o che siano realizzati nell’ambito di un nuovo edificio.

Gli interventi "minori". La mera demolizione

Quale titolo abilitativo è necessario per la realizzazione di quegli interventi edilizi c.d. «minori» che la disciplina antecedente al T.U. assoggettava al regime della denuncia?

La ristrutturazione c.d. «pesante»

Costituiscono interventi di ristrutturazione c.d. «pesante» quelli che, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), T.U., portino «ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti di destinazione d’uso».

Interventi di risanamento conservativo nei centri storici (zone A)

Gli indici di edificabilità della zona A sono piuttosto articolati e risentono del problema di regolamentare le situazioni esistenti , trattandosi - come detto - di aree necessariamente - e spesso anche totalmente - edificate. Sul punto è necessario distinguere in base al tipo di intervento da realizzare: da un lato si pongono infatti le «operazioni di risanamento conservativo» e dall’altro le «nuove costruzioni» .

Interventi di nuova costruzione nei centri storici

La possibilità di realizzare nuove costruzioni nelle zone A è contemplata dal d.m. 1444/1968 in via di mera eventualità , perché è ben possibile che i centri storici siano sottratti a queste impattanti operazioni edilizie, in modo da preservarne il fondamentale valore storico, artistico o ambientale.

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