Il reato di stalking è reato di evento e non di mero pericolo. La stessa norma incriminatrice richiede la necessaria verificazione di tre, alternativi, eventi di danno che completano, insieme alla condotta e al nesso di causalità, l’elemento oggettivo costitutivo della fattispecie. La persona offesa dagli atti persecutori, pregiudicata tanto sul piano patrimoniale quanto e maggiormente su quello non patrimoniale, potrà richiedere il ristoro dei danni subiti sia in sede penale che in sede civile