Successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario

AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> SUBENTRO E SUCCESSIONE

Attesa la natura dichiarativa e l'efficacia retroattiva ex art. 757 cod. civ., della divisione ereditaria, in caso di scioglimento della comunione ereditaria, il coerede succede nel contratto di affitto limitatamente alla porzione del fondo a lui pervenutagli in sede di divisione, con la conseguenza che risulta legittimato ad esercitare, limitatamente a detta porzione di fondo, i diritti ad esso derivanti dal contratto, ivi compreso il diritto di disdetta.

Il principio secondo cui nell'ipotesi di successione nella proprietà di parti, autonome e distinte della cosa locata, il contratto di locazione, nel quale per legge subentrano gli acquirenti della cosa locata, si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono i soggetti che a seguito dell'acquisto vengono ad assumere la qualità di locatori, con l'effetto che la causa di risoluzione o di cessazione del rappo... _OMISSIS_ ...fichi per alcuni soltanto dei successori a titolo particolare nella proprietà delle parti di immobile, opera limitatamente alle porzioni acquistate, indipendentemente dalla posizione assunta dagli altri, è applicabile anche in materia di affitto agrario e pur se tra le varie porzioni immobiliari vi sia interdipendenza funzionale, poichè questo rilievo non esclude la scindibilità del rapporto nella successione nella proprietà di parti distinte della cosa locata, pur nella interdipendenza funzionale delle varie porzioni.

In tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. n. 203 del 1982, si configura la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il "de cuius" soltanto nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, è onere del coerede non solo dedurre la propria qualità di imprenditore agricolo professional... _OMISSIS_ ...'art. 1 D.Lgs. 20 marzo 2004, n. 99 o di coltivatore diretto o, ancora, eventualmente di soggetto equiparato ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della suddetta L. n. 203 del 1982, ma anche fornire la prova che, al momento dell'apertura della successione, lo stesso aveva esercitato attività agricola sui terreni coltivati dal "de cuius".

In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario di cui era già parte il de cuius è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni a tal fine tassativamente richieste dalla legge.

Alla morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, in caso di contestazione, chi intenda subentrare nel rapporto deve dedurre e dimostrare di essere imprenditore agricolo a titolo p... _OMISSIS_ ...qualificato imprenditore agricolo professionale, dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1) o coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti, L. n. 203 del 1982, ex art. 7, comma 2; di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius; infine, di essere erede dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante o del soccidario.

L'art. 49, comma 1, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non si applica ove, tra il "de cuius" ed uno degli eredi, risulti in pre... _OMISSIS_ ...to un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario "ex contractu", continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente").

Ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49, l'acquisto ex lege degli eredi considerati affittuari delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi può verificarsi solo se esiste un precedente rapporto di affitto coattivo, esistendo una necessaria consequenzialità, stabilita dall'art. 4 della L. n. 97 del 1994, tra i due diritti, dal momento che il diritto all'acquisto sorge solo alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi ex lege. Deve quindi escludersi - perchè la norma non lo prevede - che essa possa essere operante anche qualora l'erede coltivatore fosse legato al de cuius da... _OMISSIS_ ...apporto contrattuale preesistente alla morte di questi.

Chi intenda subentrare nel contratto agrario non solo deve dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante o del soccidario, ma anche fornire la prova di essere "imprenditore agricolo a titolo principale" (ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1), coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti L. n. 203 del 1982, ex art. 7, comma 2 e di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius.

La successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario, di cui era già parte il de cuius, è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.

La L. 3 maggio 1982, n. ... _OMISSIS_ ...omma 1, nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non si applica ove, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poichè in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al comma 3 cit. art., secondo cui "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente".

Il diritto del coerede all'acquisto ex lege delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri eredi - diritto previsto dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 4 per i sol... _OMISSIS_ ...i ed esteso a tutti i Comuni dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4 - presuppone la costituzione, in favore del coerede che coltivava già il fondo, di un rapporto contrattuale ex lege, sicchè tale meccanismo non opera qualora l'erede coltivatore fosse legato al de cuius da un ordinario rapporto contrattuale preesistente alla morte di questi.

Sulla base dell'art. 49, comma 3, legge agraria, in caso di morte del colono o del mezzadro il contratto non si scioglie se tra gli eredi vi sia persona che abbia continuato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, senza la necessità, prevista dagli artt. 2158 e 2168 cod. civ., che la famiglia colonica si sia accordata nel designare l'erede idoneo ed abbia comunicato tale designazione al concedente.

Al fine di sostenere l'avvenuta successione nel contratto di locazione di azienda agraria, ovvero l'avvenuta sublocazione dell'imm... _OMISSIS_ ...in godimento, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 è necessario che l'interessato fornisca la prova dell'avvenuta inequivoca stipulazione, tra conduttore e terzo subentrante, o tra conduttore e subconduttore, di un patto espresso avente a oggetto i contenuti negoziali rivendicati.

La L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 in tema di contratti agrari, prevede, ricorrendo le relative condizioni, un caso di costituzione ex lege di un rapporto di affitto tra i coeredi del defunto proprietario del fondo, alla cui nascita e perdurante validità non è di ostacolo il mancato raggiungimento di un'intesa sull'ammontare del canone. All'omessa determinazione consensuale della prestazione dovuta si sopperisce mediante i meccanismi generali di integrazione del contratto, ossia sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 1474 c.c., comma 2, facendo riferimento al prezzo di mercato.

Ai sensi dell'art. 48 L. n. 203 del 1982, il rapporto di mezzadria e, ... _OMISSIS_ ...impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. È pur vero, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 49 ult. co. della citata legge, in caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale. E la prova in ordine alla successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario, di cui era già parte il "de cuius", ricade sul preteso successore che deve dimostrare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 48 L. n. 203 del 1982, il ra... _OMISSIS_ ...dria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. È pur vero, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 49 ult. co. della citata legge, in caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale. E la prova in ordine alla successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario, di cui era già parte il "de cuius", ricade sul preteso successore che deve dimostrare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.

L'istituto contemplato d... _OMISSIS_ ...la L. n. 203 del 1982 disciplina il caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi famigliari senza che esista in favore del coltivatore un valido titolo, vale a dire un contratto di affitto volontariamente stipulato con il proprietario quando era in vita, prevedendosi la formalizzazione della situazione di fatto mediante la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale ex lege tra gli eredi e quello di essi che è affittuario con inizio dalla data di apertura della successione, al fine di consentire al coltivatore che esercita sui fondi attività agricola di continuare la coltivazione del fondo; non si applica invece ove, tra il "de cuius" ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario "ex contractu", continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo ... _OMISSIS_ ...imo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente").

Premesso che, in base alla L. n. 203 del 1982, art. 21, il subaffittuario subentra "nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario", tale subingresso riguarda qualunque posizione giuridica derivante dal contratto principale in favore del concessionario e nei confronti del proprietario, non potendo ritenersi limitata alla sola titolarità dei diritti ed obblighi derivanti da un rapporto agrario in corso, ma avendo invece altresì ad oggetto le posizioni giuridiche che si determinano tra le parti negoziali all'esito della cessazione del rapporto stesso e, quindi, anche la mera aspettativa al rinnovo del rapporto ormai scaduto.

Il subaffittuario, in caso di mancata richiesta del proprietario del fondo di dichiarazione di nullità del contratto di subaffitto, se il rapporto agrario è ancora in corso subentra negli obblighi e... _OMISSIS_ ...llo stesso derivanti, mentre se il rapporto è cessato subentrerà nelle posizioni giuridiche che trovano fonte comunque nel contratto principale di affitto cessato (purchè in origine valido) e, in particolare, nelle posizioni giuridiche che (come l'aspettativa al rinnovo) eventualmente sorgano proprio in virtù di detta cessazione.

L'aspettativa al rinnovo del rapporto agrario costituisce una posizione giuridica soggettiva che trova comunque fonte nel contratto di affitto e/o concessione originario, nella quale può subentrare il subaffittuario e/o sub-concessionario: ne consegue, sul piano logico e giuridico, che il contratto scritto che rappresenta la fonte della posizione oggetto dell'indicato subingresso è propri...