INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE
Il valore dei beni oggetto di procedura espropriativa va determinato con riguardo alla consistenza dei beni medesimi al momento dell’avvio del procedimento (fatta sempre salva la facoltà del proprietario di contestare la misura dell’indennità offerta dall’autorità espropriante), e ciò al fine di evitare facili speculazioni da parte dei proprietari. Nessuna rilevanza ha quindi la presunta volontà futura dei proprietari di ampliare i fabbricati interessati dalla procedura.
Posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, è inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oggetto di trasferimento, in un periodo diverso dalla data dell'esproprio, riportando poi il dato monetario a ritroso (o in avanti) fino alla data dell'esproprio.
La legge provinciale di Trento si discosta dal T.U. in ordine al momento in cui dev'essere attuata la ricognizione legale del bene, coincidente in base al menzionato art. 32 con quello del decreto di espropriazione, ed invece anticipato dall'art. 6 L.P. alla data del decreto del Presidente della Giunta provinciale che, accertata la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza l'esecuzione delle espropriazioni: scelta questa nuovamente confermata dall'art. 3 del regolamento previsto dall'art. 14 legge.
La legge provinciale di Trento ha attratto nel medesimo momento non solo la valutazione dei terreni e la determinazione, sulla base delle sue risultanze, dell'indennità (pur provvisoria), ma anche l'insorgenza del diritto di credito dell'espropriando a conseguirla, che diviene esigibile e dev'essere corrisposta dal promotore dell'espropriazione in occasione dello stesso evento; e perciò a prescindere dalla futura adozione del decreto di esproprio, che più non ne costituisce la fonte genetica, così come non rappresenta ostacolo pregiudiziale all'esperimento del rimedio amministrativo o, in alternativa, di quello giudiziario per la rideterminazione della giusta indennità.
Nella ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, non può in ogni caso disporsi la retrodatazione della qualificazione come edificatoria o agricola dell'area all'epoca di imposizione del predetto vincolo, soluzione, quest'ultima, che, nel caso di mutamento della destinazione dell'area stessa, sopravvenuta nelle more dell'espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza, e come tale contrastante con il disposto dell'art. 42 Cost., comma 3.
Al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio occorre fare riferimento ai fini della ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree, ma potrebbero rilevare eventuali modifiche fino al decreto di esproprio.
Mentre l'indennità spettante ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327 del 2001 deve essere computata con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, al contrario il valore di mercato del terreno non può che essere determinato tenendo conto della destinazione impressa dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di emissione del provvedimento suddetto.
Il valore di mercato del terreno oggetto del provvedimento ablatorio va determinato tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, quindi, anche dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE - MOMENTO VICENDA ABLATORIA
Sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, in relazione al regime urbanistico al momento del decreto di espropriazione; è pertanto necessario, ai fini della valutazione indennitaria del bene, tener conto di tutti gli elementi a carattere conformativo.
Il provvedimento ablativo privo di vizi di natura sostanziale e procedurale, e tale da determinare il trasferimento della proprietà del bene espropriato, non può non costituire il punto di riferimento, sia cronologico che giuridico, ai fini della determinazione degli effetti tipici di tale atto e, quindi, della determinazione del valore di mercato del bene medesimo. Non assume rilievo, per i fini sopra indicati, la mera integrazione del primo provvedimento con l'indicazione dei nominativi di alcuni eredi di altri comproprietari (allo scopo, si sostiene, di facilitare la trascrizione), in quanto si tratta di una modifica meramente formale, che non incide - al di là dal nomen iuris utilizzato, di certo non vincolante - sulla validità e sull'efficacia traslativa del primo decreto.
Il valore dell'immobile, a fini indennitari, va relazionato alla condizione urbanistica al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio. Tale momento va inteso in senso logico, attraverso l'identificazione della condizione urbanistica precedente alla previsione comportante l'imposizione di un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio. Sotto il profilo cronologico, invece, la valutazione deve trasferirsi al momento del decreto di esproprio, come chiarito a partire dall'ordinanza Corte Cost. 13.11.1993, n. 442, e recepito sia dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1.
Sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, in relazione al regime urbanistico al momento del decreto di espropriazione.
In mancanza di un'espressa previsione di legge, volta ad estenderne l'operatività ai giudizi ancora in corso, l'avvenuta proposizione dell'opposizione alla stima non può considerarsi idonea a giustificare l'applicazione dei criteri indennitari introdotti da norme sopravvenute all'emanazione del decreto di espropriazione: quest'ultimo, infatti, comportando l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte del beneficiario, segna il compimento della vicenda ablatoria, la quale resta disciplinata dalle disposizioni vigenti all'epoca del suo svolgimento, ivi comprese quelle riguardanti la liquidazione dell'indennità.
Il decreto di esproprio, segnando la conclusione della vicenda ablatoria, ed al tempo stesso il momento dell'acquisto dell'immobile da parte del beneficiario, costituisce il dato temporale di riferimento imprescindibile anche ai fini della determinazione dell'indennità dovuta all'espropriato, la quale, in mancanza di una disciplina specifica, deve pertanto aver luogo non solo sulla base del valore del bene accertato alla relativa data, ma anche alla stregua dei criteri di liquidazione all'epoca vigenti.
Il momento dell'emanazione del decreto di espropriazione costituisce, secondo il consolidato orientamento, il dato di riferimento, dal punto di vista cronologico, per la ricognizione giuridica delle aree espropriate.
Il valore del fondo espropriato dev'essere accertato avendo riguardo alla data del decreto di esproprio, il quale, segnando la conclusione del procedimento ablatorio ed al tempo stesso il momento dell'acquisto dell'immobile da parte dell'Amministrazione e della corrispondente perdita della proprietà da parte dell'espropriato, costituisce, sotto il profilo sia giuridico che cronologico, il punto di riferimento imprescindibile per la determinazione degli effetti tipici di tale provvedimento, e quindi anche per la liquidazione dell'indennità.
Anche nel caso di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione mediante perizia dei tecnici, il decreto di espropriazione continua a costituire la fonte del credito indennitario; il corollario è che emanato il provvedimento, sorge contestualmente ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire detto indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa: perciò identificandosi la vicenda ablatoria anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario con il momento del decreto di espropriazione, con la conseguenza ulteriore che l'ammontare dell'indennità definitiva deve essere determinato con riguardo alla data del trasferimento coattivo della proprietà, tenendo dunque conto delle caratteristiche dell'immobile espropriato in questo momento.
L'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'espropriante e l'insorgenza a suo carico dell'obbligo di corrispondere l'indennità trovano la loro fonte nel decreto di espropriazione, sicchè la data di emissione del relativo decreto costituisce quella alla quale occorre fare riferimento ai fini della liquidazione dell'importo dovuto, in tal modo imponendo di tener conto, nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, della situazione in atto alla predetta data, indipendentemente dall'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
L'indennità di esproprio (anche se parziale) deve rispecchiare le obiettive caratteristiche che il compendio immobiliare presenta nel suo complesso al momento dell'adozione del decreto di esproprio, nel senso che la valutazione deve compiersi tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui versa all'epoca del provvedimento ablativo.
Le caratteristiche dal bene da tenere in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione/asservimento sono solo quelle che il bene stesso possiede al momento della formale conclusione della procedura ablativa (corrispondente all'emanazione del decreto di esproprio/asservimento), escludendosi dal computo delle indennità le piantagioni quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore, e considerandosi tali, senza che sia consentita la dimostrazione contraria, le piantagioni intraprese sui fondi dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. In nessun caso potranno incidere sull'ammontare dell'indennità apprezzamenti o deprezzamenti del bene originatisi in epoca successiva alla vicenda ablatoria.
L'indennità di espropriazione va determinata in riferimento alle caratteristiche del bene al tempo dell'espropriazione: la giusta indennità di cui all'art. 42 Cost. si sostituisce, infatti, al bene espropriato, ed il diritto del proprietario a percepirla sorge, appunto, in conseguenza del provvedimento ablativo ed è immediatamente azionabile, non essendo subordinato alla liquidazione in sede amministrativa.
Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1, recependo la giurisprudenza tanto della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 442 del 1993) quanto di questa Corte Suprema, rivolta a non paralizzare i proprietari e a non privarli dei vantaggi derivanti dalla disciplina urbanistica contestuale al procedimento espropriativo, ha enunciato la regola che la ricognizione legale e fattuale dell'immobile, al fine di valutarne il valore venale, deve essere eseguita al momento del verificarsi della vicenda ablatoria: che è quello di adozione del decreto di espropriazione, con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica e fattuale precedente e successiva a tale epoca.
L'art. 5 bis D.L. 8 giugno 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1992, n. 359, al comma 3 (tuttora applicabile) dispone che, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree espropriate, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale disposizione, tuttavia, alla stregua dell'interpretazione adeguatrice fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 442 del 1993, dev'essere intesa non già nel senso che la valutazione del fondo espropriato, ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, debba essere compiuta in riferimento all'epoca dell'imposizione del vincolo espropriativo, ma nel senso che nella stima non si deve tener conto dei vincoli urbanistici aventi carattere espropriativo, sicché la valutazione del bene a fini indennitari dev'essere effettuata mediante una ricognizione della vocazione dell'area espropriata che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione sussistenti al momento in cui la vicenda ablativa giunge a compimento, cioè alla data di emissione del decreto di espropriazione.
Solo con la pronuncia del decreto di esproprio si opera la conversione dei diritti reali relativi agli immobili, che possono, pertanto, solo da tale momento essere fatti valere sulla indennità, con la conseguenza che l'ammontare della stessa deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento coattivo della proprietà.
In ordine alla natura edificatoria dell'area, il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359 (oggi art. 32 Testo Unico espropriazioni) stabilisce al comma 3 che per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con la conseguenza che la precedente destinazione urbanistica dell'area non deve affatto essere presa in considerazione. La ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, deve essere operata con riferimento alla data del decreto di esproprio, dovendosi interpretare la formula "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene.
Il D.L. n. 332 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv., con modif., in L. n. 359 del 1992 allorché prevede che la ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, deve essere operata con riferimento "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, va inteso nel senso che è irrilevante il vincolo espropriativo ai fini della stima del bene, non potendosi tuttavia disporsi la retrodatazione della qualificazione - come edificatoria o agricola dell'area all'epoca di imposizione del predetto vincolo, soluzione, quest'ultima, che, nel caso di mutamento della destinazione dell'area stessa, sopravvenuta nelle more dell'espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza, e come tale contrastante con il disposto dell'art. 42 Cost., comma 3.
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio, dovendosi interpretare la formula "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene, e non nel senso della necessità di retrodatare la qualificazione della natura del terreno all'epoca dell'imposizione di detto vincolo, giacché, altrimenti, nell'ipotesi di mutamento di destinazione dell'area, sopravvenuta nelle more dell'espropriazione, l'indennizzo verrebbe ad essere inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell'art. 42 Cost., comma 3.
La Corte Costituzionale ha puntualizzato la necessità che la discrezionalità del legislatore nel fissare il criterio di quantificazione dell'indennizzo espropriativo, in termini più o meno restrittivi, sia comunque ancorata alle effettive caratteristiche del bene espropriato, in quanto un criterio astratto (e tale sarebbe quello che - senza alcun correttivo - tenesse conto delle pregresse, e non più attuali, caratteristiche dell'area) sarebbe di per sé in contrasto con il precetto dell'art. 43 Cost., comma 3, il quale esige che tendenzialmente l'indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell'area espropriata nel momento in cui il proprietario ne viene privato.
Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, nel disporre che "per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", comporta l'irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene ma non significa che la qualificazione edificatoria del terreno espropriato vada retrodatata all'epoca di apposizione del predetto vincolo (ciò che determinerebbe nel caso di mutamento della destinazione sopravvenuto nelle more dell'espropriazione, un indennizzo inficiato da astrattezza, e come tale contrastante con l'art. 42 Cost., comma 3).
Ai fini della individuazione delle caratteristiche del bene espropriato e, in particolare, della sua edificabilità o meno, cui rapportare la determinazione dell'indennità secondo il valore venale o di mercato del bene medesimo, la regola generale, posta dall'art. 32 D.P.R. n. 327 del 2001, deve tenersi conto delle caratteristiche del bene all'epoca dell'accordo di cessione o dell'emanazione del decreto di esproprio (cioè dell'atto che produce l'effetto ablatorio), valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, ma senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.
L'ammontare della indennità definitiva deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento della proprietà che avviene col decreto di espropriazione.
La determinazione del valore venale cui rapportare la indennità di espropriazione deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche del bene "alla data dell'emanazione del decreto di esproprio" (art. 32 D.P.R. n. 327 del 2001), che realizza il trasferimento della proprietà, e, quindi, anche della destinazione e dei vincoli urbanistici che conformavano il diritto dominicale a tale ultima data, esclusa dunque qualsiasi rilevanza, oltre che dei vincoli preordinati alla espropriazione, di varianti urbanistiche divenute efficaci in epoca successiva all'emissione del decreto ablatorio.
La disposizione di cui all'art. 32, comma 2 del D.P.R. 327/2001, di limpida chi...