Procedimento esecutivo nel recupero crediti: il pignoramento

Il processo esecutivo ha come obiettivo l’esecuzione forzosa, cioè l’attuazione coattiva anche contro la volontà del debitore, del diritto di credito accertato nel titolo esecutivo e di cui si é intimato formalmente il pagamento nell’atto di precetto.
L’esecuzione forzata pertanto viene avviata dal creditore quando, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, il debitore perduri nel proprio comportamento inadempiente.

L’espropriazione forzata disciplinata nel libro III del codice civile «consiste nel sottrarre coattivamente al debitore determinati beni, mobili o immobili, appartenenti al suo patrimonio e nel trasformarli in denaro per soddisfare il creditore».
In rapporto all’oggetto dell’espropriazione, si distingue:
- l’espropriazione mobiliare ossia di denaro o beni mobili;
- l’espropri... _OMISSIS_ ...are, appunto, di immobili;
- l’espropriazione presso terzi, cioè di denaro o beni mobili di proprietà del debitore, ma che si trovano nella disponibilità di un terzo.

La scelta tra le diverse forme di espropriazione spetta ovviamente al creditore, in rapporto alla conoscenza che quest’ultimo ha del debitore a livello patrimoniale.
Con riferimento alle valutazioni da compiere ed alle scelte da operare, valgono tutte le considerazioni già esposte nell’ambito del capitolo primo.

Occorre in tale sede esaminare alcune caratteristiche normative dell’espropriazione forzata in generale, relativamente alla competenza dei due soggetti che operano nell’esecuzione, l’ufficiale giudiziario e il giudice, ed alle fasi in cui questa si svolge.

Innanzitutto occorre precisare che l’ufficiale giudiziario (più precisamente il... _OMISSIS_ ...U.N.E.P., cioè l’ufficio notifiche esecuzioni e protesti) opera in questa procedura come organo esecutivo, e ha competenza territoriale «nell’ambito della circoscrizione al quale è addetto, con riguardo al luogo del compimento dell’atto e non alla competenza dell’autorità giudiziaria».

Dal punto di vista invece dell’ufficio giudiziario, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c., la competenza per materia nell’esecuzione forzata è esclusiva del tribunale in composizione monocratica (il giudice di pace non ha alcuna competenza esecutiva).
Dal punto di vista territoriale, ai sensi degli art. 26 e 26 bis c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, nel caso di espropriazione mobiliare e immobiliare, ovvero il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore nel caso dell’espropriazione presso terzi.

Con ri... _OMISSIS_ ...rsquo;ultima forma di espropriazione, recentemente il D.L. n. 132/2014 (c.d. decreto giustizia) convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, ha modificato la relativa disciplina anche per quanto riguarda la competenza.
Precedentemente alla riforma entrata in vigore in data 11 dicembre 2014, la competenza territoriale era del giudice del luogo ove risiedeva il terzo debitore. Il mutamento di disciplina implica che attualmente l’ufficio giudiziario competente territorialmente per l’ingiunzione e per l’esecuzione è il medesimo (con conseguente venir meno della necessità per il legale di avvalersi di un domiciliatario per una delle due fasi).
In generale l’espropriazione forzata si articola in due fasi principali, il pignoramento e la vendita (con successiva distribuzione) o assegnazione.

Il pignoramento è un atto posto in essere dall’ufficiale giudiziario su istanza del credi... _OMISSIS_ ..., previa esibizione del titolo esecutivo e del precetto regolarmente notificati.
In particolare ciò che viene visionato dall’ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica del pignoramento, sono la formula esecutiva apposta al titolo (ovvero gli originali, ad esempio della cambiale o dell’assegno, per accertarne la corrispondenza rispetto a quelli trascritti nel precetto) e la data di notifica del precetto, che non deve essere inferiore a dieci giorni e non superiore di novanta ai sensi degli artt. 481 e 482 c.p.c..

L’atto di pignoramento si sostanzia quindi dell’istanza del creditore e della dichiarazione di pignoramento, eseguito dall’ufficiale in questo suo primo atto di accesso.

La forma dell’atto di pignoramento è disciplinata dall’art. 492 c.p.c., il quale stabilisce che «salvo le forme particolari previste nei capi seguen... _OMISSIS_ ...ento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione».
L’istanza del creditore, redatta in rapporto alla forma di pignoramento che intende eseguire e comprensiva della dichiarazione di pignoramento dell’ufficiale, deve essere portata all’ufficiale medesimo per la notifica.
Se il pignoramento mobiliare o immobiliare eseguito dall’ufficiale è positivo, sempre su istanza del creditore, si realizza la vendita forzata che trasforma i beni suddetti in denaro, ed il processo esecutivo termina con la attribuzione o distribuzione (nel caso siano intervenuti altri creditori) del ricavato dalla vendita.

E’ opportuno precisare che la vendita dei beni può avvenire in due modi, senza incanto o all’incanto.
... _OMISSIS_ ... vendita senza incanto consiste nella presentazione di un’offerta d’acquisto in busta chiusa (viene identificato solo colui che deposita la busta) presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Tutte le buste presentate vengono poi aperte all’udienza. La vendita all’incanto invece si svolge nella modalità della gara d’asta fra i diversi offerenti direttamente all’udienza, partendo da un prezzo base che deve essere aumentato in una misura minima per ogni offerta successiva.
Nel caso invece di pignoramento presso terzi ovvero di pignoramento di somme di denaro, la vendita, all’evidenza, non si verifica e il processo esecutivo si conclude con l’assegnazione diretta di quanto pignorato.

La disciplina dell’espropriazione mobiliare e immobiliare è relativamente complessa in considerazione del fatto che entrambe, successivamente al pignoramento di beni mobili (salvo i... _OMISSIS_ ...obili, implicano la vendita di detti beni, e solo successivamente l’attribuzione al creditore procedente del ricavato ottenuto dalla vendita (ovvero la distribuzione del ricavato tra il creditore procedente e quelli intervenuti).

Inoltre sono fatti noti le aste andate deserte e la mancata vendita dei beni pignorati nonostante le continue riduzioni di prezzo.

Per avere un’idea di quante volte viene nuovamente disposta la vendita degli immobili, a seguito della mancata presentazione di offerte o della mancanza di adesione alle aste, basta controllare appositi siti in cui vengono pubblicati gli avvisi di vendita.
Quindi, oltre alla maggiore complessità della procedura e ai maggiori costi di questa che dovranno essere sborsati e anticipati dal creditore procedente (basti pensare alla relazione di stima dell’immobile da parte del perito incaricato), si aggiunge un’a... _OMISSIS_ ...prima di rientrare in possesso della somma dovuta.
L’espropriazione presso terzi, al contrario, consente una soddisfazione del credito pressoché immediata, in considerazione del fatto, che se il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario è positivo e quindi il terzo è effettivamente debitore del debitore, il giudice dell’esecuzione all’udienza fissata nell’atto di pignoramento assegnerà la somma al creditore procedente.

Nella maggioranza dei casi, il terzo viene individuato nel datore di lavoro del debitore, nell’I.n.p.s. ovvero in un istituto di credito e le somme pignorate sono quelle dovute dal terzo al debitore a titolo di stipendio, di pensione ovvero a qualunque titolo (quando il terzo è un istituto di credito ove il debitore ha un conto corrente, un libretto di risparmio o simili).
E’ evidente che in tutti questi casi il creditore ottiene una soddisfazion... _OMISSIS_ ... proprio credito, e ciò rende il pignoramento presso terzi (quando ovviamente sia possibile l’individuazione del terzo) la forma di espropriazione da preferire e da avviare.

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