Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

 Il decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, viene dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dello stesso giudice e ad istanza del ricorrente. La legge tuttavia prevede l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo debba o possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice, ad istanza del ricorrente da avanzare nel medesimo ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo, appunto, provvisoriamente esecutivo.


Ai sensi dell’art. 642 c.p.c. il giudice, a fronte della richiesta avanzata nel ricorso, deve concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, se «il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale».

 
E’ evidente che alcuni dei documenti elencati, in particolare la cambiale e l’assegno, costituiscono per sé stessi titoli esecutivi ai sensi del già visto art. 474 c.p.c.. Tuttavia ciò non impedisce al creditore di instaurare il procedimento d’ingiunzione e utilizzarli come prova scritta nell’ambito di questo. Inoltre non va dimenticato che il decreto ingiuntivo, a differenza della cambiale e dell’assegno, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c..

 
La legge contempla anche altre ipotesi in cui il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria ex art. 642 comma 2, «se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere». In questi casi, «a differenza di quelli previsti nel comma 1, si tratta di un potere che il giudice esercita in modo discrezionale, in particolare per ciò che concerne la valutazione della gravità del pregiudizio nel ritardo». 

 
L’esecuzione provvisoria, in tutti i casi in cui viene concessa, consiste nell’ingiungere al debitore di pagare la somma dovuta «senza dilazione», ossia immediatamente, subito dopo la notifica del decreto. In mancanza di tale pagamento immediato, il giudice autorizza l’esecuzione provvisoria del decreto, fissando il termine dei quaranta giorni «ai soli effetti dell’opposizione».
 
Inoltre, sempre su istanza del ricorrente e nei soli casi previsti dal comma 2 (cioè di pericolo nel ritardo e di documentazione sottoscritta dal debitore), il giudice può anche autorizzare l’esecuzione provvisoria «senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482 c.p.c.», cioè consentire al creditore di non attendere neppure i dieci giorni, previsti dalla norma suddetta e decorrenti dalla notifica del precetto, per iniziare l’esecuzione forzata.
L’esecuzione provvisoria del decreto implica pertanto che lo stesso costituisce un titolo provvisoriamente esecutivo, al quale il cancelliere provvederà ad apporre la formula esecutiva prima della notifica. 

 
Visto che la formula deve essere rilasciata in un unica copia, e visto che per la notifica occorrono quanto meno due copie autentiche del decreto, la formula viene rilasciata sempre in un’unica copia in calce al decreto, che costituirà l’originale, e in un’altra copia che recherà la dizione «per autentica della prima copia rilasciata per la prima volta in forma esecutiva». Questa copia della formula verrà apposta in calce all’altra copia del decreto che costituirà la copia notifica.
La precisazione rileva in quanto l’originale della formula deve rimanere in possesso del legale, per cui è importante distinguerla dalla copia che dovrà essere notificata al debitore. Ciò evidentemente non rappresenta un problema, o comunque un aspetto su cui porre attenzione, nel caso in cui il decreto non sia provvisoriamente esecutivo, poiché in tal caso le due copie del decreto sono esattamente identiche ed é indifferente quale venga usata come originale e quale come copia notifica.

 
Quindi, una volta emesso il decreto e ottenute le copie (ciò anche in tribunale, proprio per la presenza della formula esecutiva), sarà opportuno evidenziare la distinzione tra le due copie con la dicitura originale e copia notifica (anche per agevolare l’ufficiale giudiziario nella distinzione ed evitare possibili errori). Infatti il problema non è se il destinatario riceve per errore l’originale (la notifica sarà comunque valida), ma il non essere più in possesso dell’originale della formula, senza il quale non potrà richiedersi l’esecuzione forzata.

 
L’esecuzione provvisoria quindi non esonera il creditore dalla notifica del decreto entro sessanta giorni dalla sua emissione, ma lo agevola dal punto di vista tempistico nell’instaurazione del processo esecutivo.
Infatti ai sensi dell’art. 479 comma 2, «il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme a questo, purché la notificazione - esattamente come richiesto per la notifica del titolo - sia fatta alla parte personalmente».

 
Quindi il decreto ed il precetto possono essere collazionati l’uno di seguito all’altro e notificati congiuntamente. In questo caso l’atto di precetto non dovrà contenere l’indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, visto che la notifica avviene contestualmente ex art. 480 comma 2, ma soltanto la data di apposizione della formula.
Perfezionata la notifica, non dovranno attendersi quaranta giorni per iniziare l’esecuzione forzata, proprio in virtù della concessa esecuzione provvisoria, ma soltanto dieci giorni dalla notifica come previsto dall’art. 482 c.p.c., salvo ovviamente che il giudice abbia concesso anche quest’ultima esenzione.

 
In sostanza la notifica del pignoramento, con cui si inizia l’esecuzione forzata, potrà farsi di regola [Omissis - versione integrale presente nel testo].
 

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