L'atto di precetto nel recupero dei crediti

Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. "se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto".
Quindi la notifica del titolo esecutivo e la redazione e notifica dell'atto di precetto costituiscono, da un lato, gli atti preliminari rispetto all'esecuzione forzata, in quanto devono precedere ed essere compiuti prima dell'inizio di questa, e dall'altro, atti preparatori che preannunciano al debitore la volontà del creditore di procedere all'esecuzione, consentendogli sia la possibilità di adempiere l'obbligazione evitando ulteriori spese processuali, sia eventualmente di contestarne la validità o legittimità.

Come già anticipato, l'art 654 comma 2 c.p.c. dispone che non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.
... _OMISSIS_ ...ndi a seguito dell'apposizione della formula, l'attività ulteriore da compiersi consiste nella redazione e notifica del solo atto di precetto.

Questa attività non è inizialmente vincolata o comunque sottoposta all'osservanza ed al rispetto di termini, nel senso che può porsi in essere anche a distanza di tempo dalla concessione dell'esecutorietà del decreto, ovvero immediatamente dopo il ritiro del decreto con formula, ma non prima, proprio in quanto il precetto deve menzionare gli estremi del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e della formula, e quindi la data di apposizione.
Tuttavia una volta che il precetto viene notificato è soggetto a termini decadenziali, che concernono la sua efficacia e l'inizio dell'esecuzione.

Innanzitutto va precisato che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. rubricato "forma del precetto", "il precetto consiste nella intimazione di adempiere l'obb... _OMISSIS_ ... dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata".
Quindi il precetto si sostanzia in un'ultima formale intimazione e svolge altresì la funzione di attualizzare il credito, rispetto agli interessi maturati ed alle spese processuali sostenute per ottenere il titolo esecutivo.
Il precetto deve inoltre contenere "l'indicazione delle parti, della data di notifica del titolo esecutivo e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione".
Il precetto deve essere infine sottoscritto dal legale in duplice copia (non è necessaria una nuova procura essendo sufficiente il riferimento a quella contenuta nel ricorso, se rilasciata anche per la fase esecutiva), e notificato dall'ufficiale ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c..

... _OMISSIS_ ...IV| Per la notifica del precetto si osservano le norme generali già viste per la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo. Esso infatti è un atto recettizio, che produce effetti soltanto se portato effettivamente a conoscenza del destinatario.
Con riguardo ai termini decadenziali, occorre tenere ben presente che la legge stabilisce due termini che condizionano l'inizio dell'esecuzione forzata, ed in particolare la notifica necessariamente successiva dell'atto di pignoramento.
Ai sensi dell'art. 481 c.p.c. "il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione".

Ciò significa, che se ad esempio il precetto viene notificato a mani del debitore in data 15.01.2015, l'atto di pignoramento deve essere notificato entro il 15.04.2015. In caso contrario il precetto sarà inefficace e l'ufficiale si rifiuterà di procedere alla notifica del pignor... _OMISSIS_ ...ave; che l'unica alternativa sarà quella di notificare un nuovo atto di precetto, cosiddetto atto di precetto in rinnovazione.

Infine ai sensi dell'art. 482 c.p.c. "l'esecuzione forzata non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, ed in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso".
Quindi l'atto di pignoramento deve essere notificato dopo dieci giorni, ma non oltre novanta dal perfezionamento della notifica dell'atto di precetto. Riprendendo l'esempio precedente. la notifica del pignoramento potrà essere richiesta all'ufficiale solo a partire dal giorno 26.01.2015.

Prima di affrontare la descrizione del processo esecutivo, consequenziale alla notifica dell'atto di precetto, è quanto mai opportuna la trattazione di due ipotesi diverse tra loro ed alternative rispetto al procedimento sopra descritto (che comporta la notifica... _OMISSIS_ ...recetto in modo separato e cronologicamente successivo, rispetto prima alla notifica del decreto e poi all'apposizione della formula esecutiva).

Si tratta di due ipotesi analizzate separatamente nei due paragrafi successivi in cui, nella prima, la notifica del precetto avviene o comunque può avvenire congiuntamente e contestualmente a quella del decreto e, nella seconda, la notifica del precetto avviene a prescindere dall'instaurazione del procedimento d'ingiunzione e sulla base di titoli esecutivi stragiudiziali.

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