Il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo

Per poter validamente instaurare un procedimento d’ingiunzione, ai sensi dell’art. 633 c.p.c. rubricato «condizioni di ammissibilità», occorre essere creditori «di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili», ed occorre dare prova scritta del diritto fatto valere.
Ai sensi dell’art. 634 c.p.c. «sono prove scritte le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata ed i telegrammi. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale, sono altresì prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili purché bollate e vidimate».

L’introduzione del procedimento avviene su impulso del creditore, il quale domanda al giudice competente di ottenere nei confronti del debitore una ingiunzione di pagamento, conformemente alle o alla prova scritta che deve essere allegata a tale domanda.

Ai sensi degli artt. 637 e 638 c.p.c., la domanda d’ingiunzione si propone nella forma del ricorso al giudice competente.
Quest’ultimo (che deve figurare nella intestazione del ricorso) è il giudice di pace ovvero il tribunale in composizione monocratica, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Quindi per l’individuazione del giudice competente occorre fare riferimento agli artt. 7 e ss. c.p.c..
In sostanza per quanto concerne la competenza per valore, per poter adire il giudice di pace occorre che il diritto di credito non sia superiore ad euro 5.000,00. Al di sopra la competenza è del tribunale.


Dal punto di vista della competenza territoriale, il ricorso deve essere rivolto al giudice di pace o tribunale (in relazione al valore) del luogo di residenza del debitore.


Tuttavia per poter evitare l’incombente di dover presentare il ricorso ad un giudice distante rispetto alla residenza del creditore, con notevole aggravio di costi anche per la necessità di avvalersi della collaborazione di un domiciliatario, è possibile rilevare nel corpo del ricorso la scelta di altro foro, in rapporto alla disposizione di cui all’art. 20 c.p.c. che espressamente stabilisce «per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione». 
 
Il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice, delle parti (creditore e debitore), l’oggetto (diritto di credito), le ragioni della domanda (l’inadempimento dell’obbligazione), la richiesta d’ingiunzione, l’indicazione delle prove scritte che si producono (ad es. fattura), nonché la dichiarazione di valore nella parte conclusiva del ricorso. 
Inoltre deve contenere l’indicazione del procuratore e dei riferimenti di questo come prescritti dalla legge (codice fiscale, p.e.c. e numero di fax dove ricevere le comunicazioni), salvo che il valore delle causa sia inferiore agli euro 1.100,00, poiché in questo caso ai sensi dell’art. 82 comma 1 c.p.c., la parte può stare in giudizio personalmente.  Ovviamente nel caso in cui la parte creditrice sia rappresentata in giudizio da un legale, il ricorso deve contenere in calce, a margine ovvero in allegato, la procura alle liti e tutte le sottoscrizioni devono essere in originale.
Qualora la competenza sia del giudice di pace, il deposito del fascicolo contenente il ricorso e gli allegati deve avvenire in formato cartaceo presso la cancelleria dello stesso giudice.
Qualora invece la competenza sia del tribunale, ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014 relativo al c.d. processo civile telematico, il deposito deve avvenire in via telematica mediante apposito sistema informatico e con l’utilizzo della firma digitale per il ricorso.
In entrambi i casi il ricorso e gli allegati devono essere accompagnati dalla nota d’iscrizione, sulla quale deve essere apposta la marca ed il contributo unificato ovvero deve essere allegato il modello f23 che attesta il pagamento.
L’importo del contributo varia in rapporto al valore della causa, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, T.U. in materia di spese di giustizia.

 
Il deposito del ricorso congiuntamente ai documenti allegati rappresenta il momento della iscrizione a ruolo, che consiste nella attribuzione di un numero, appunto, di ruolo (id est r.g.).
A seguito del deposito, il giudice prende una decisione in base alle prove documentali fornite dalla parte.
Tale decisione può consistere nel rigetto del ricorso, qualora ritenga insufficiente la prova documentale fornita dal creditore. In questo caso ne viene data comunicazione al legale a mezzo fax ovvero tramite p.e.c., con l’invito ad integrare la documentazione.
 
Tale invito può avvenire anche senza il rigetto formale della domanda, riservandosi il giudice di emettere una decisione solo dopo l’integrazione richiesta al creditore procedente.
Nella quasi totalità dei casi, il giudice accoglie la domanda ed emette decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso.
Nel decreto, come richiesto dalla parte ricorrente, ingiunge all’altra parte di pagare la somma entro quaranta giorni (a partire dal giorno in cui gli verrà notificato il decreto, cioè ne verrà a conoscenza), «con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione al decreto e, che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata».
E’ necessario rilevare alcune differenze rispetto alle attività da compiersi, in rapporto al giudice emittente il decreto.
Se il decreto è emesso dal giudice di pace deve essere munito della data di emissione e del timbro del cancelliere che attesta la data del deposito in cancelleria. L’avvenuta emissione non è comunicata al legale tramite p.e.c. o fax. Pertanto è necessario controllare quasi quotidianamente l’eventuale emissione, o mediante accesso diretto in cancelleria, o mediante il sito del Ministero della Giustizia, servizi on line del giudice di pace, con l’inserimento del relativo r.g. rilasciato al momento del deposito. 
Emesso il decreto, che acquisirà un numero di riferimento, è necessario richiederne almeno due copie (qualora il debitore ingiunto sia soltanto uno). In altri termini è necessario richiedere una copia più altrettante copie quanti sono i debitori (ai quali deve essere notificato il decreto). Le copie devono essere richieste conformi all’originale del decreto, che rimarrà depositato nella cancelleria del giudice. La conformità viene attestata dal cancelliere con apposito timbro di conformità e timbri di congiunzione. Dopo cinque giorni sarà possibile procedere con il ritiro delle copie, fornendo al cancelliere le relative marche. 

 
Se il decreto è emesso dal tribunale, sarà visibile a livello telematico poiché la cancelleria invierà tramite p.e.c. la relativa comunicazione, fornendo altresì il numero del decreto. 
Il legale pertanto potrà provvedere personalmente ed immediatamente a stampare le copie del ricorso presentato (ovviamente senza gli allegati) e firmato digitalmente, nonché il decreto anch’esso digitale che recherà soltanto la data dell’emissione. In questo caso non vi saranno costi per l’estrazione delle copie. Il tutto dovrà essere seguito dalla attestazione di conformità scritta e sottoscritta dall’avvocato stesso. 
La diversità con cui ad oggi il procuratore viene a conoscenza dell’emissione del decreto assume notevole rilievo per quanto riguarda il successivo adempimento da compiersi, ossia la notificazione del ricorso con pedissequo decreto alla controparte.

 
Non solo. Qualora la competenza sia del giudice di pace (e solo in questo caso, poiché in tribunale il processo telematico ha eliminato indirettamente l’incombente del cancelliere di apposizione del timbro del deposito in cancelleria) ciò che assume rilievo sono le date presenti in calce al decreto.
Infatti ai sensi dell’art. 644 c.p.c. «il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia stata eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia; ma la domanda può essere riproposta».
 [Omissis - versione integrale presente nel testo]

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 108 pagine in formato A4

20,00 €