Le conseguenze dell’inadempimento dell'obbligazione si producono dal giorno della costituzione o messa in mora del debitore. A tal fine occorre la sussistenza di tre presupposti: l’esigibilità del credito, l’inadempimento ingiustificato dell’obbligazione ed imputabile al debitore, la richiesta o intimazione fatta per iscritto dal creditore o la ricorrenza di una delle ipotesi, di cui al comma secondo dell’art. 1219 c.c., per le quali la richiesta non è necessaria e la mora è automatica.
L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, recettizio, che contiene l’intimazione formale ad adempiere.
Tale atto non è necessario e la costituzione in mora si verifica in modo automatico «quando il debito deriva da fatto illecito, il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere oppure quando l’obbligazione è a termine e portabile, ossia deve eseguirsi [Omissis - versione integrale presente nel testo]».
Pertanto, si deduce, a contrario, che l’atto di costituzione in mora è necessario quando l’obbligazione è chiedibile, ossia deve essere adempiuta al domicilio del debitore ovvero quando le parti non hanno fissato un termine per l’adempimento dell’obbligazione.