L'obbligazione pecuniaria

 Un particolare tipo di obbligazione generica è l’obbligazione pecuniaria, disciplinata dagli artt. 1277 e seguenti c.c. ed avente ad oggetto una somma di denaro. 

L’art. 1277 c.c. stabilisce che «i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale».
 
Tale norma afferma il «principio nominalistico, in virtù del quale l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro si esegue con il versamento del corrispondente importo nominale e non del suo valore concreto ed effettivo».  Ciò significa che l’importo dovuto sarà pari alla quantità nominale di moneta pattuita indipendentemente dal fatto che, dal momento della pattuizione a quello dell’adempimento ovvero della scadenza del termine per adempiere, il valore di scambio, [Omissis - versione integrale presente nel testo].

Occorre tuttavia distinguere tra debiti di valuta e debiti di valore. 
I primi sono «prestazioni pecuniarie sin dall’origine», che, quindi, hanno ad oggetto una somma di denaro sin dalla loro costituzione: soltanto «per questi trova applicazione il principio nominalistico». 

I debiti di valore invece hanno ad oggetto, sin dal loro sorgere, una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro, il cui concreto significato economico deve essere stimato [Omissis - versione integrale presente nel testo]: per questi debiti il principio nominalistico non trova applicazione»  (non trattandosi di obbligazioni pecuniarie), così che il debito è rivalutabile al momento del pagamento ed adeguato al potere di acquisto al momento in cui l’obbligazione è sorta.
 

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