Il delitto di «favoreggiamento reale»

Genesi ed evoluzione del reato di «favoreggiamento reale»

Diversamente dal delitto di riciclaggio, quello di favoreggiamento non nasce dalla precisa esigenza (rectius, urgenza) di rispondere, con la massima potestà punitiva, al preoccupante incedere di un determinato fenomeno criminoso, prima sconosciuto quantomeno nella entità – dovuta alla progressiva globalizzazione anche dei fatti delinquenziali – dei suoi effetti dannosi; [1] a differenza di quella del riciclaggio, cioè, la figura del favoreggiamento, di ben più antico conio e così come è conosciuta e studiata oggi, non ha origini propriamente sociologiche, ma costituisce lo sviluppo di una nozione giuridica storicamente sempre esistita, benché in forma embrionale e certo confusionaria. [2]


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La particolare genesi del “concetto” di favoreggiamento [5] rispetto a quella del “concetto” di riciclaggio, quindi, spiega non solo l'assenza, fin dal momento costituivo del relativo modello legale, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ...  modifiche strutturali degne di rilievo; [8] ciò, a ben vedere, consente una sua trattazione – in seno al presente lavoro – molto più agevole e molto più snella di quanto è stato fatto, per contro, in riferimento al delitto di riciclaggio.

Orbene, come già anticipato la rilevanza giuridico-penale della condotta di favoreggiamento affonda le proprie radici assai lontano nel tempo.

Giuristi e legislatori latini, infatti, già avevano una larvata idea del fatto de quo, ma i testi classici dimostrano largamente come il diritto romano non ebbe mai ad operarne una vera distinzione dalla complicità, rispetto alla quale – anzi – sussisteva continuità, in quanto di entrambe le figurae furono accomunati cause ed effetti ed entrambe contemplavano sostanzialmente la medesima pena: [9] in altre parole, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... un genus che non fosse la “compartecipazione criminosa”. [10]

Il diritto comune dal canto suo – sulla scia dei postglossatori – accolse la tripartizione dell'auxilium, inteso come specie del concorso di persone nel reato, a seconda che fosse prestato ante delictum, in delicto, o post delictum ed inserendo il favoreggiamento nell'ultima delle predette categorie anch'esso, di fatto, ne confondeva i tratti, finendo generalmente [11] con il punire il favoreggiatore allo stesso modo del favoreggiato [12]; ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ...  poiché qualificabile come un auxilium praestitum non ad committendum, sed ad evadendum, e come tale anche punibile con minore pena. [13]

A conti fatti, dunque, bisogna attendere l'età moderna per vedere pressoché completato il percorso di autonomizzazione del delitto in commento, fino ad allora riscontrabile – peraltro sporadicamente – in ordine al solo elemento della pena, talvolta più mite di quella prevista per il reo principale. Soltanto a partire dall'800, infatti, i legislatori di quasi tutti i Paesi continentali – sostenuti dalla riflessione scientifica della più autorevole dottrina coeva – si avvidero di come la nozione di concorso nel reato, in quanto postulante la realizzazione unitaria della volontà tipica di più soggetti, non potesse ricomprendere l'ausilio prestato dopo l'illecito.


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A livello di diritto positivo, poi, nel corso del tempo hanno rappresentato testimonianza di tale cristallizzazione: il riconoscimento della impunità per le condotte ausiliatrici tenute dai consanguinei del favoreggiato; la considerazione della “ricettazione di cose” come un modo di essere del favoreggiamento; [16] l'inserimento progressivo della previsione normativa nella parte speciale dei codici; la collocazione nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia; l'incriminazione anche del favoreggiamento dell'innocente; la comminatoria di una pena del tutto indipendente da quella del reato presupposto; la tipizzazione preferibilmente casistica della condotta di favoreggiamento; l'adozione di clausole indicanti, come presupposto, il non concorso nel reato principale. [17]

In particolare, il termine “favoreggiamento”, qualificante la figura di un delitto autonomo, distinto dalla complicità, comparve per la prima volta nell'art. 60 del Codice penale toscano del 1853, il quale davvero segnò – in proposito – una innovazione fondamentale da cui ebbero a prendere le mosse il pensiero e le legislazioni successive. [18] Per onestà intellettuale, tuttavia, occorre precisare... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... del delitto e, come tale, alla fine ininfluente dal punto di vista sostanziale. [19]

Ciò nonostante, lo sforzo di autonomizzazione dell'illecito fu tanto apprezzato al punto che, trentasei anni dopo, il Codice penale Zanardelli accolse una definizione di favoreggiamento il cui contenuto solo apparentemente resultava identico a quello costruito dalla legislazione previgente, andando per vero oltre e cogliendo per la prima (e unica) volta il proprium del fatto in relazione alla tipologia di bene giuridico (l'amministrazione della giustizia) con esso tutelato. [20] L'art. 225, in effetti, cristallizzò il reato, nella sua declinazione reale, nella precipua condotta di chi «(...) sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce o gli indizi di un delitto (...)», relegando l'atto di chi «(...) dopo che fu commesso un delitto (…) aiuta taluno ad assicurarne il profitto (...)» a peculiare modalità di condotta favoreggiatrice lato sensu intesa. [21]

Ebbene, tale opzione, ad avviso di chi scrive, per quanto non ereditata dal Codice penale Rocco – che nell'art. 379 ha preferito ripetere la generica modalità di azione da ultimo citata – dimostra come il nucleo disvaloriale della odierna fattispecie di riciclaggio non sia affatto dato, contrariamente a quanto ritenuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, dal tipo della ricettazione, ma – con ogni evidenza – dallo schema originario del favoreggiamento reale, autentica fattispecie-fonte.


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Sarà il Legislatore del 1930, in conclusione, a completare l'evoluzione normativa del reato de quo, separando l'incriminazione del favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) da quella del favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), ma alla fine elaborando una formula che – come si è detto – non coglie minimamente l'autentico elemento qualificante il fatto, in termini di proiezione di tipicità. [23]


La struttura della fattispecie criminosa

L'incipit “Chiunque” della norma che lo cristallizza ci porta a ritenere il favoreggiamento reale un delitto comune. Soggetto attivo del reato, in effetti, può essere qualsiasi persona, a meno che favoreggiatore e favoreggiato non coincidano e allora l'illecito de quo ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... la non integrazione della tipicità del fatto, nella misura in cui la norma punisce l'aiuto prestato a “taluno” (che già sotto il profilo logico-grammaticale è lemma necessariamente indicante una persona diversa dall'agente). [25]

Del resto, connesse al (e sulla stessa linea del) c.d. “autofavoreggiamento”, e dunque anch'esse condotte non punibili, sono pure:


1) l'ipotesi della istigazione di altri al proprio favoreggiamento, poiché – da un punto di vista oggettivo – l'istigatore aiutato non aiuta nessuno, se non se stesso [26] e – da un punto di vista soggettivo – l'istigatore non vuole aiutare taluno, bensì vuole essere aiutato; [27]

2) [Omissis - Versione integrale presente nel testo]

3) l'ipotesi – per vero di scuola – del favoreggiamento reciproco, che si verifica allorquando la condotta sia posta in essere da due soggetti che siano, vicendevolmente, persone offese dal reato a monte commesso dall'altro e autori del reato a monte subito dall'altro, poiché entrambi i soggetti, nell'aiutarsi reciprocamente, tendono ad assicurasi il prodotto, il profitto o il prezzo del proprio reato;

4) l'ipotesi del favoreggiamento tra complici, poiché attribuire ad una simile condotta una autonoma rilevanza significherebbe imporre ai coautori di un reato un dovere formale di collaborazione con la giustizia, in danno reciproco, che non ha niente a che vedere con le ragioni della enucleazione del favoreggiamento quale figura autonoma di illecito. [29]


Il comportamento solidale dell'offeso dal reato presupposto, invece, ben può pregiudicare l'interesse giuridico tutelato dall'art. 379 c.p.:  ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... palesa le circostanze che gli hanno permesso il recupero delle res furtivae. [30]

Certo è, tuttavia, che qualora il reato presupposto sia perseguibile unicamente a querela l'aiuto prestato dalla persona offesa non può che assumere la specifica rilevanza di una remissione tacita. [31]