Delitto di riciclaggio: dolo specifico o dolo generico?

Il delitto di riciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte tipiche o atipiche (rectius, nominate o innominate) incriminate, nella consapevolezza – altresì – della origine delittuosa dell'oggetto materiale del reato: [1] ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... se nella maggior parte dei casi presentano natura amministrativa – talvolta assumono un vero e proprio carattere penale.

Peraltro, la circostanza per la quale l'inflizione di queste ultime prescinda dalla effettiva derivazione illecita della res su cui ricadono le condotte degli operatori delinea una strategia di prevenzione che, a ben vedere, si palesa diversa ed ulteriore anche rispetto alla incriminazione del riciclaggio in forma colposa. [3]

Orbene, la “duplicità” dell'oggetto dell'elemento psicologico – dovuta alla riconducibilità della fattispecie in commento alla categoria delle figurae criminis “accessorie” – sembra rompere in due fronti l'unitario binomio componente l'individuata species di nesso soggettivo (rappresentazione e volontà): da un lato, quello relativo alla provenienza delittuosa (non colposa) della res, alla cui formazione il riciclatore deve necessariamente resultare estraneo, emerge il solo momento rappresentativo; dall'altro, quello attinente al significato del comportamento compiuto, affiora un momento rappresentativo-volitivo.


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A riprova della correttezza di quanto fin'ora detto, non è chi non veda l'opportunità di sottolineare come nella prassi non resulti affatto infrequente (anzi, forse accade nella maggior parte dei casi) l'ipotesi in cui il responsabile del reato fonte – titolare originario dell'interesse all'occultamento della provenienza illecita della res – successivamente investa del compito di riciclare, previo accordo anche implicito, un terzo che non abbia partecipato alla realizzazione del medesimo delitto presupposto (ormai consumatosi): ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... ovvero del delitto fonte l'autore del delitto di riciclaggio (poiché il reato principale si è già consumato e non esiste, nel nostro ordinamento, l'istituto della “complicità successiva”), bensì atto a rendere pienamente partecipe il riciclatore del precipuo significato che andrà ad assumere la sua condotta.


Perché nel delitto di riciclaggio non è ravvisabile un dolo specifico?

Certa dottrina [8] – comunque minoritaria – ma anche numerosa giurisprudenza [9] afferma che nell'odierna versione del delitto di riciclaggio resulti implicitamente descritto un dolo specifico perequabile, in qualche modo, a quanto rinvenibile nella originaria formulazione del '78.


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Questa opzione ermeneutica, a ben vedere, costituisce il prodotto di un suggestivo intreccio tra la caratteristica della fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p. di descrivere un reato di mera condotta e quella tesi per la quale anche il dolo specifico, come ogni forma di dolo, avrebbe sempre una “dimensione fattuale” rinvenibile nella identità esteriore della azione intenzionale; [10] una dimensione, la stessa, che finirebbe con il connotare di tipicità soggettiva la condotta, strumentalizzandola – poiché qui risiede, sotto l'aspetto propriamente volitivo, la caratterizzazione del dolo specifico – al raggiungimento di una finalità proiettata oltre la materialità immediata del fatto base. [11]

In verità, si tratta di una superfetazione dogmatica della teoria generale del reato per almeno due motivi.

Da un lato, infatti, proprio perché notoriamente – qualunque sia la funzione cui adempie [12] – il dolo specifico segna sempre una distanza tra il realizzato e il voluto, se dovessimo ritenere corretto il predetto orientamento dovremmo allora considerare l'offesa alla (nella specie, il pericolo per la) proficua e regolare amministrazione della giustizia un elemento di fattispecie e non del fatto; con la conseguenza che, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... un mero favoreggiamento reale, poiché da come è strutturata la relativa figura criminis in esso non si nasconderebbe la ragione della disponibilità della res, ma la res stessa). [14]

Dall'altro, poi, attribuire al dolo specifico, così come a tutte le altre forme di dolo, un sostrato oggettivo, elevando quegli indici e quei tratti della azione criminosa a tipica espressione sociale della medesima, significa confondere – per vero – il piano probatorio-processuale con il piano storico-sostanziale.

Dunque, la locuzione espressiva «in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» denota un illecito a finalità di rilevanza oggettiva. [15]


Nel delitto di riciclaggio è configurabile il dolo “eventuale”?

Se la iniziale clausola di riserva, che resiste nella dinamica strutturale del delitto di cui all'art. 648-bis c.p., nonostante – lo si ribadisce – la odierna punibilità del self-laundering, ha sicuramente inciso e continua ad incidere sulla corretta individuazione delle modalità con le quali, sul piano soggettivo, l'autore della fattispecie in commento partecipa al fatto, [16] de iure condito uno dei punti maggiormente critici della indagine è dato – appunto – dalla compatibilità o meno della fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p. con la forma più sfumata del dolo, quella “eventuale”.

La questione è ancora oggi al centro di un acceso dibattito dottrinario, il cui difetto di soluzione si riflette nelle pronunce giurisprudenziali, tanto di merito quanto di legittimità. [17]


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Ad ogni buon conto, chi [18] predica la possibile configurabilità del dolo eventuale nel delitto di riciclaggio lo fa, solitamente, per i seguenti motivi:


a) vi è una regola generale e non scritta per la quale, salvo contraria indicazione normativa, ogni ipotesi criminosa necessariamente dolosa sarebbe compatibile con tutte le forme del dolo;

b) il riciclaggio è “fattispecie di particolare ricettazione”, per cui le argomentazioni svolte nella autorevole sentenza n. 12433 (26 novembre 2009 – 30 marzo 2010) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla configurabilità del dolo eventuale nel delitto di cui all'art. 648 c.p. valgono, a fortiori, anche se la questione afferisce al delitto di cui all'art. 648-bis c.p.;

c) trattandosi di fattispecie che, inquadrabile nel genus dei c.d. “reati accessori”, resulta caratterizzata da una sorta di “titolo derivativo” di illiceità, l'agente ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... e dunque finisce per volere l'effetto offensivo del decorso causale della propria azione. [19]


Chi, [20] invece, predica la incompatibilità del dolo eventuale con la fattispecie di riciclaggio – salva comunque la necessità di riconoscere nella prassi i casi di colpa cosciente, che possono rilevare ai fini di escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione [21] – lo fa, per lo più, per i seguenti motivi:


a) premesso che il dolo è coscienza e volontà di ogni elemento essenziale del fatto tipico di reato – e che dunque il dolo eventuale ben può configurarsi come dubbio sull'esistenza di un elemento essenziale del fatto tipico di reato [22] – nel delitto di cui all'art. 648-bis c.p. sarebbe già sufficiente, ai fini della esclusione della stessa configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... in essere prima della azione – il dubbio sull'accaduto finirebbe con il condizionare anche il momento volitivo di tutti gli altri elementi essenziali del fatto tipico di reato, divenendo così un dubbio omnicomprensivo attratto nella sfera della mera colpa; [23]

b) da un punto di vista normativo-sistematico, se chi acquisisce cose provenienti da delitto senza avere contezza della loro origine, ma comunque venendone a conoscenza in seguito, è punito a titolo contravvenzionale ove ometta la denuncia (art. 709 c.p.), non vi sarebbe ragione alcuna per affermare come l'accettazione del rischio della provenienza da delitto non colposo della res che si vuole sostituire, trasferire, ecc. (dunque in un momento antecedente il compimento dell'azione) resulti sufficiente ad integrare la fattispecie riciclatoria. [24]

c) l'esclusione della punibilità del reato di cui all'art. 648-bis c.p. a titolo diverso dal dolo diretto sarebbe imposta dalla necessità di “riequilibrare” la dilatazione applicativa della norma, dovuta all'accoglimento del fenomeno in forma indiretta. [25]


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In effetti, se è vero – come è vero – che il delitto di riciclaggio è un reato di mera condotta e se è vero – come è vero – che la assoluta centralità di tale elemento obiettivo nel fatto tipico criminoso [26] risiede nella circostanza per cui attraverso il proprio comportamento (e dunque l'opzione che effettua con esso) ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... rappresenta il proprium direzionale della componente volitiva del dolo e la circostanza per cui nella fattispecie di riciclaggio, tramite la formula di cui sopra, resulti espresso in modo esplicito – addirittura accentuato [27] – sta a significare che quel delitto, sotto il profilo dell'elemento psicologico, non possa che essere caratterizzato da una certa qual univocità del volere. Una univocità – la stessa – incompatibile con l'accezione eventuale/indiretta tipica della intensità minima del dolo.