AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> PRELAZIONE E RISCATTO
La qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciu...
_OMISSIS_ ...ento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo.
Per la legittimazione all'esercizio del retratto agrario, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31 la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra, sicché deve escludersi in capo a chi sul fondo eserciti, in via esclusiva o assolutamente prevalente, l'attività di allevamento e governo di animali, con assoluto assorbimento delle energie lavorative, restando irrilevante che su residua parte del terreno venga svolta attività agricola senza apporto personale dei retraenti.
Va distinta l'ipotesi in cui il...
_OMISSIS_ ...io si sia costituito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, da quella in cui si sia costituito successivamente, e, con riferimento alla prima ipotesi, stante la tassativa elencazione contenuta nella L. n. 590 del 1965, art. 8, il diritto di prelazione non può essere riconosciuto a coloro che coadiuvano il titolare del rapporto nella coltivazione del fondo, quali i componenti della sua famiglia, neppure se sia configurabile un'impresa familiare a norma dell'art. 230-bis c.c.
In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza.
In tema di prelazione agraria, l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un co...
_OMISSIS_ ...to grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.
Al fine della prelazione e del riscatto agrario, ai sensi della l. n. 590 del 1965 e della l. n. 817 del 1971, per "fondo" deve intendersi un'estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva. Ne consegue che, potendo nel relativo concetto farsi rientrare tanto un'unità poderale (costituita da un complesso unitario di terreni non suscettibili singolarmente di autonoma coltivazione), quanto un singolo terreno (anche di piccole dimensioni, che, rispetto ai terreni circostanti, sia distinto ed autono...
_OMISSIS_ ...istiche della sua coltivazione e produttività), nel caso di vendita di un complesso di terreni attigui tra loro e confinanti solo in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, per stabilire se il diritto di prelazione debba essere esercitato in relazione a tutti i terreni oggetto della vendita, ovvero soltanto a quelli a confine con la proprietà dell'avente diritto alla prelazione, devesi accertare se quelli costituiscono un'unità poderale (nell'ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice), oppure un insieme di porzioni distinte e indipendenti l'una dall'altra per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive. In questa seconda ipotesi, la prelazione può esercitarsi con esclusivo riferimento a quelle porzioni confinanti con il fondo del coltivatore diretto.
Nel caso di riscatto del confinante (al pari che nelle ipotesi di riscatto del fittavolo, del mezzadro e dell'affittuario), se il titolare della prelazio...
_OMISSIS_ ... non sia stato posto in grado di esercitarla, esperisca il diritto potestativo di riscatto, la relativa dichiarazione segna il perfezionamento della vicenda traslativa del fondo, determinando il subingresso del retraente nella posizione del compratore, con effetto a partire dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. Gli eventi sopravvenuti all'esercizio del diritto di riscatto non incidono sul già realizzato acquisto della proprietà del bene, ormai entrato a far parte del patrimonio dell'avente diritto, e pertanto l'eventuale controversia sulla spettanza dei diritti di prelazione e riscatto si traduce nell'accertamento del già verificatosi subingresso nella proprietà del bene, il che comporta che la relativa indagine va fatta con esclusivo riguardo al momento dell'astratta attribuzione del diritto di retratto e al momento della dichiarazione del retraente.
Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di pr...
_OMISSIS_ ...nsi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla c...
_OMISSIS_ ...sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto.
Se la questione della sussistenza dei requisiti di legge per esercitare il diritto di riscatto agrario è stata esaminata dal primo giudice, vi è possibilità per il giudice d'appello di esaminarla solo se è stato proposto specifico motivo di gravame; se, invece, la questione non è stata esaminata in primo grado, il giudice d'appello può accertare anche d'ufficio la sussistenza dei detti requisiti, che costituiscono i fatti costitutivi del diritto di prelazione.
In tema di prelazione agraria non è dato riconoscere alcun effetto traslativo all'esercizio del relativo diritto da parte dell'affittuario di una porzione del fondo agrario, in relazione alla comunicazione di una "denuntiatio-proposta" (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l'offerta di vendita dell'intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di ...
_OMISSIS_ ... globale, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa dal prelazionario la funzione di mera contro-proposta.
In relazione al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che agisce in riscatto provare che la denuntiatio non vi è stata o che, non essendo conforme ai requisiti di legge, non ha consentito l'esercizio del diritto da parte del prelazionario, mentre spetta all'acquirente del fondo, per contrastare l'azione di riscatto, dimostrare che la denuntiatio risponde ai requisiti di efficacia previsti dalla legge e che l'affittuario è incorso in decadenza o non ha prestato adesione alle condizioni di vendita comunicategli con il preliminare, ma ha formulato una "controproposta" inidonea a produrre gli effetti traslativi del diritto sul fondo propri della prelazione.
Se la prelazione è consentita ex lege esclusivamente al coltivatore diretto del fondo a lui affittato oggetto di compravendita (L. n. 590 del 1965, art. 8, c...
_OMISSIS_ ...ue che soltanto in relazione a tale bene immobile (fondo coltivato in affitto) e non anche in relazione alle altre parti del più vasto compendio fondiario ovvero ad altri fondi, pur essi inclusi nel preliminare di compravendita, può esercitarsi la prelazione agraria, e ciò tanto se oggetto della vendita sia l'intero fondo appartenente al proprietario - alienante (una parte del quale soltanto sia stato concesso in affitto agrario), quanto se oggetto di vendita siano anche altri fondi, appartenenti al medesimo proprietario, eventualmente adiacenti a quello condotto in affitto.
Soltanto nel caso in cui sia identificabile - nella "denuntiatio" e nel preliminare di vendita - il fondo oggetto della prelazione, attraverso lo scorporo di tale unità colturale dalla maggiore estensione dell'intero bene immobile compromesso in vendita, potrà ravvisarsi un legittimo ed efficace esercizio della prelazione che, come noto, diversamente dalla prelazione urbana L...
_OMISSIS_ ...78, ex art. 38, inserendosi quale elemento di una fattispecie traslativa avente ad oggetto bene immobile, integra un vero e proprio atto prenegoziale di accettazione idoneo a perfezionare, una volta giunto a destinazione del denunziante-proponente (ossia del soggetto tenuto a comunicare al prelazionario "la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita": L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 4, come modificata dalla L. 14 agosto 1971, n. 817) un contratto...
...continua.
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