Regole processuali in materia di agricoltura

AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> GIUDIZIO

Ai fini del rispetto della condizione di proponibilità della domanda prevista dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza, circa il "petitum" e la "causa petendi", tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale e strutturale tra i due atti, essendo, invece, sufficiente, nella sede amministrativa "ante causam", la puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa suscettibile di essere in ambito giurisdizionale declinata con differenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, semprechè ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di veri... _OMISSIS_ ...manda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile, deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto.

La necessità del previo tentativo di conciliazione non sussiste per le domande in tema di contratti agrari che, ancorché proposte unicamente in sede giurisdizionale si ricolleghino direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese "hinc et inde" fatte valere dalle parti in occasione del tentativo di conciliazione.

La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, che costit... _OMISSIS_ ...oni dell'azione, può essere verificata d'ufficio dal giudice d'appello solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso in cui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre in merito specifici motivi d'appello.

I requisiti indicati dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965 perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio. Il giudice d'appello ha detto potere solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso in cui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre specifici motivi d'appello, onde evitare la formazione del giudicato.

Nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione de... _OMISSIS_ ...giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Il "contegno delle parti" dal quale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della l. n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria.

Alla controversia agraria che verte in tema di contratto di affitto di fondo rustico non si applica la sospensione dei termini processuali nel peri... _OMISSIS_ ...veduto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, per effetto dell'esclusione indicata nell'art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall'art. 409 c.p.c., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari.

Nelle controversie agrarie non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale preveduto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per effetto dell'esclusione indicata nell'art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall'art. 409 c.p.c., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari.

Le cause agr... _OMISSIS_ ...cto sensu", come individuate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, cioè quelle devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10, continuano a fruire della non abrogata norma di cui alla L. n. 283 del 1957, art. 3, sicché sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibibile o integralmente infondata.

Qualora il subaffittuario richieda inoltre di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, tale istanza deve essere qualificata come domanda riconvenzionale, poiché in tal caso egli non si limita a perseguire il rigetto della domanda avversaria ma mira ad ottenere un positivo accertamento del suo diritto, con la conseguenza che trova applicaz... _OMISSIS_ ... c.p.c. e si rende quindi necessaria l'istanza del convenuto diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza.

La necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità.

In materia agraria non può trovare applicazione quanto stabilito, per la materia lavoristica, dall'art. 412-bis c.p.c. (oggi abrogato, ma in vigore ratione temporis), con riferimento né alla preclusione ivi prevista per rilevare d'ufficio l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione, né alla possibilità di integrare tale mancanza in corso di causa. Infatti, la L. n. 203 del 1982, art. 46, integra una condizione di proponibilità sui generis, avuto riguardo tanto al regime della sua rilevabilità ... _OMISSIS_ ...er successivo a siffatto rilievo. L'art. 412 - bis c.p.c., anche se introdotto nell'ordinamento in data successiva (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 39), reca infatti una disciplina peculiare del processo del lavoro e non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione.

In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio.

Il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre "preventivo", cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, atteso che la norma, "inderogabile e imperativa", non consente che il filtro dallo stesso costituito possa esser... _OMISSIS_ ...re successivamente alla domanda giudiziale; laddove l'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro può essere, invece, promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio per il termine di giorni sessanta (con conseguente necessità di riassunzione, a pena di estinzione).

In materia agraria, il requisito della necessità del preventivo esperimento del tentativo individua, nell'assetto della L. n. 203 del 1982, art. 46, una condizione di "proponibilità", la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda; mentre, in materia lavoristica, esso integra una condizione di "procedibilità", il cui mancato esperimento determina, come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito, una "improcedibilità sui generis", avuto riguardo al regime della sua rilevabilità e all'iter che consegue a... _OMISSIS_ ...CRLF|
Nelle controversie in materia agraria, come evidenziato dall'utilizzo nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, dell'aggettivo "preventiva" (e dell'identica locuzione avverbiale nella L. n. 203 del 1982, art. 46), il tentativo obbligatorio di conciliazione configura una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, cioè a dire un adempimento che, a pena di improponibilità dell'azione, deve precedere l'introduzione della lite e il ricorso all'autorità giudiziaria. E tale necessario onere va osservato anche quando la richiesta di tutela venga articolata con le forme della cognizione sommaria proprie del procedimento per ingiunzione.

La ratio dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011 è da individuarsi non soltanto nella esigenza, di rilievo squisitamente processuale, di predisporre un filtro riduttivo dei procedimenti giurisdizionali, ma soprattutto nel bisogno di salvaguardare l'interesse, di natura sostanziale, alla conservazione dei ... _OMISSIS_ ... e della attività di impresa collegata all'utilizzazione del fondo: finalità in tutta evidenza compromesse qualora con l'adozione della forma semplificata di tutela ingiuntiva (sempre alternativa - si rammenti - al procedimento di cognizione ordinaria) fosse consentito di eludere il tentativo della preventiva composizione amministrativa della controversia.

In materia agraria la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge del 3.5.1982, n. 203 (ora art. 11 D.Lgs. 1.9.2011, n. 150) configura una condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità.

In materia di controversie agrarie la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione ex art. 46 L. n. 203 del 1982 non sussiste per le domande che, proposte unicamente in sede ... _OMISSIS_ ..., siano tuttavia collegate ad altre pretese e contrasti fatti valere in sede conciliativa, sicché qualora le domande non si pongano in rapporto di accessorietà e consequenzialità con quelle oggetto del tentativo di conciliazione, l'adempimento ex art. 46 è obbligatorio anche per esse.

La norma della L. n. 203 del 1982, art. 46 (costituente lex generalis) è del tutto compatibile con quella della L. n. 607 del 1966, art. 4 (lex specialis) e pertanto la circostanza che quest'ultima preveda un tentativo di conciliazione da parte del giudice (in corso di giudizio) non esclude la necessità che (prima del giudizio) le parti esperiscano il tentativo di conciliazione avanti all'ispettorato agrario.

In materia di contratti agrari, deve escludersi che il tentativo di conciliazione possa ritenersi come mai esperito o non ritualmente esperito solo perché, fermi il "petitum" e la causa "petendi" della pretesa, sia stata indicata, in gi... _OMISSIS_ ...a di cessazione del rapporto diversa e successiva rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo e di cui al tentativo di conciliazione.

La disposizione della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, comma 2, che, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, riserva alle regioni l'accertamento del requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola dell'imprenditore, è applicabile solo per i fini della concessione dei benefici economici stabiliti dall'art. 11 legge medesima e non anche per i diversi fini in cui la predetta qualifica può assumere rilevanza in un giudizio civile relativo ai diritti soggettivi delle parti, come nel caso di controversie agrarie; in tale ipotesi spetta al giudice di procedere alla detta qualificazione accertando la ricorrenza delle condizioni stabilite dal citato art. 12, per cui sono ammessi tutti i mezzi di prova.

In tema di controversie agrarie, il tentativo... _OMISSIS_ ...i conciliazione - al quale della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi né l'avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell'Ispettorato, né l'eventuale mancata pr...


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