Discrezionalità amministrativa pura e tecnica

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A.

E' incontestabile che la lata discrezionalità pianificatoria (nei limiti enucleati dalla giurisprudenza di parità di trattamento, non abnormità, ragionevolezza, rispetto della “vocazione” delle aree e dei fondi) permanga anche allorché essa si espliciti dettando norme concrete contenute in atti normativi (atti amministrativi legificati).

Il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e pos... _OMISSIS_ ...e di valori costituzionalmente tutelati.

La fattispecie della abnorme illogicità delle scelte pianificatorie è rara sotto il profilo statistico.

La scelta del dove collocare l'opera pubblica è il frutto, anche, di una tipica discrezionalità amministrativa, coinvolgente la comparazione e ponderazione dell'interesse pubblico fondamentale con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco.

Le scelte effettuate dall'Amministrazione in sede di adozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità.

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> DISCREZIONALITÀ TECNICA

Gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevol... _OMISSIS_ ...vvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione.

La discrezionalità tecnica può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per difetto di motivazione o in presenza di profili di incongruità ed illogicità tali da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta dalla P.A..

Le scelte della P.A., che rappresentano espressione di discrezionalità tecnica, non sono totalmente sottratte al sindacato di legittimità del G.A., ma sono sindacabili in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti della manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza od arbitrarietà, e del palese e manifesto travisamento dei fatti.

Il giudizio espresso nell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica si distingue dal mero accertamento tecnico i... _OMISSIS_ ...erizzato da margini di opinabilità.

E' ormai da tempo abbandonato l’orientamento che ammetteva la sostanziale insindacabilità della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sostenendosi ora invece la possibilità, per il giudice amministrativo, di valutare gli accertamenti tecnici della P.A. attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico adottato ed al relativo procedimento applicativo.

Solo macroscopici vizi di logicità e ragionevolezza ammettono il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione (nel caso di specie in merito alla localizzazione di elettrodotto mediante interramento anziché linea aerea).

Al di là dell'eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell'irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, incoerenza, i... _OMISSIS_ ...ntraddittorietà, il sindacato sull'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica finirebbe per interferire con valutazioni di vero e proprio merito amministrativo.

E’ ormai certamente tramontata l'equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile che sottraeva le manifestazioni di discrezionalità tecnica al sindacato giurisdizionale. A partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

Con il suggestivo concetto di “sindacato debole”, si intende il giudizio espresso dal giudice amministrativo su provvedimenti che esprimono una disc... _OMISSIS_ ...nica riconosciuta in determinate materie alla Pubblica Amministrazione, ponendo in tal modo un limite alla statuizione finale resa dal giudice medesimo; in sostanza il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve soltanto stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato.

La discrezionalità tecnica è caratterizzata da un momento valutativo, imperniato sull'utilizzo di regole e concetti di specifiche discipline scientifiche/tecniche e sindacabile in sede giurisdizionale unicamente sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti.

A differenza della discrezionalità amministrativa, l’esercizio della discrezionalità... _OMISSIS_ ...ra a comparare l’interesse da curare con altri interessi presenti nella fattispecie, quanto invece tende alla formulazione di un giudizio che si risolve in un’operazione d’individuazione della materialità di un fatto.

Quando siano formulate valutazioni espressive della discrezionalità tecnica, il giudice di legittimità può ravvisare profili di eccesso di potere solo in presenza di vizi di illegittimità o di travisamento dei fatti immediatamente rilevabili.

In ordine alle valutazioni tecniche, per consolidata giurisprudenza il sindacato di legittimità non può che limitarsi a verificare che l’attività posta in essere dalla P.A. non palesi, secondo la documentazione in atti, manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Il G.A. può valutare gli accertamenti tecnici della P.A. attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a... _OMISSIS_ ...ico adottato ed al relativo procedimento applicativo.

L’esercizio della cd. discrezionalità tecnica della p.a. è sindacabile da parte della g.a. non solo sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, ma altresì sotto quello della corretta applicazione dei criteri della disciplina tecnica o scientifica utilizzati dalla p.a. Pertanto anche il giudizio in ordine alla pericolosità della curvatura di una strada può essere oggetto di scrutinio giurisdizionale se ed in quanto abbia fatto corretta applicazione dei criteri tecnico scientifici in base ai quali il grado di visibilità della viabilità può essere misurato.

Rientra nell'ambito di una plausibile valutazione tecnica la possibilità che l'attività estrattiva da autorizzare, abbassando la campagna di circa un metro, possa alterare la zona di bonifica con i relativi rischi non solo d’esondazioni eccezionali, ma anche di alterazione del modello idraulico.

... _OMISSIS_ ...di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione, sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, dovendosi anche precisare che le illegittimità e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste.

In quanto frutto di discrezionalità tecnica, l'esito della verifica dell'assogettabilità a VIA è sindacabile soltanto in caso di manifesta illogicità e incongruenza, nonché per macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (c.d. sindacato di tipo “debole”).

La facoltà di scelta fra varie opzioni possibili, cioè la discrezionalità, si colo... _OMISSIS_ ...icazione di tecnica quando essa presupponga l'uso di regole scientifiche o tecniche.

Anche la discrezionalità tecnica è permeabile al sindacato del giudice, quando essa non pervenga a risultati univoci ed incontrovertibili ovvero anche solo plausibili e verosimili. il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato.

La formula “sindacato debole“, con cui da tempo si qualifica il tipo di esercizio della giurisdizione sull’azione amministrativa discrezionalmente tecnica, non deve trarre in inganno e far pensare ad aree d'immunità e privilegio per la p.a.; con tale l'e... _OMISSIS_ ...atti, non si intende limitare il potere giurisdizionale di piena cognizione sui fatti oggetto di indagine e sul processo valutativo, ma si vuole porre solo un limite alla statuizione finale del giudice, il quale, se ritiene le valutazioni dell'Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere.

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> IN GENERALE

Le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l’obbligo di esercitare il potere che l’ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l’interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito.

La scelta dell’amministrazion... _OMISSIS_ ...on procedere al riesame di atti non è in alcun modo stigmatizzabile dal privato dal momento che l’obbligo di provvedere gravante sull'amministrazione viene soddisfatto con l’emanazione di un provvedimento espressione della funzione di amministrazione attiva.

Non sussistono impedimenti di tipo giuridico o funzionale a che un organo della P.A. titolare di un potere discrezionale, decida di esercitarlo per il tramite di un atto a contenuto generale che ne fissi contenuti e presupposti e che ne demandi l’esecuzione (che, in presenza dei presupposti previsti, diventa attività vincolata) agli uffici dipendenti.

Una pronuncia giurisdizionale che incide sul procedimento in una fase in cui non è ancora conclusa la raccolta dei fatti e la ponderazione degli interessi non può pronunciarsi in merito alla conformazione del provvedimento finale altrimenti verificandosi una lesione delle attribuzioni dell’amministrazione.

... _OMISSIS_ ...i principio, il potere di pianificazione, al pari di ogni potere discrezionale, non è affatto sottratto al vaglio giurisdizionale, in quanto il G.A. ben può – alla luce degli interessi pubblici e privati coinvolti – sindacare la logicità intrinseca ed estrinseca ed altresì la coerenza tra le scelte e gli obiettivi dichiarati in sede di pianificazione.

La discrezionalità è una caratteristica possibile, ma non certo esclusiva, del provvedimento amministrativo, dato che pacificamente esistono i provvedimenti vincolati ovvero dovuti.

La P.A. non può agire in modo difforme dal vincolo che essa si è autoimposta.

In assenza di puntuali previsioni di legge o di regolamento rientra nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione la valuta...


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