Il diritto della vittima ad accedere all’incidente probatorio e il diniego del pubblico ministero

In altra causa, nascente anche in questo caso da una iniziativa del Gip di Firenze che sollevava questione pregiudiziale nella Causa C-507-210 veniva chiesto alla corte di Lussemburgo di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa processuale italiana con gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro, quando pur esistendo un’espressa volontà della vittima minorenne di essere sentita in incidente probatorio, quest’ultimo possa avere luogo soltanto su iniziativa del pubblico ministero e che sul diniego espresso dall’organo dell’accusa l’offeso non abbia alcun potere di impugnazione.

Tale risultato costituiva, a parere del giudice del rinvio, un «problema [di] intrinseca irragionevolezza degli artt. 392, comma 1 bis e (...) 398 c.p.p.», poiché, il pubblico ministero può essere obbligato dal giudice a formulare l’imputazione ma non a chiedere l’incidente probatorio.

La Corte ha ritenuto ... _OMISSIS_ ...iano non in contrasto con la normativa europea. In particolare è stato osservato che «benché, come già osservato, gli Stati membri siano tenuti ad adottare provvedimenti specifici a favore delle vittime particolarmente vulnerabili, da ciò non deriva necessariamente un diritto per tali vittime di beneficiare in qualunque ipotesi di un regime come quello dell’incidente probatorio nel corso della fase istruttoria al fine di conseguire gli obiettivi della decisione quadro». Viene ancora evidenziato che «come enunciato al nono ‘considerando’ della decisione quadro, quest’ultima non impone agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento (v., in particolare, sentenza Gueye e Salmerón Sánchez, cit., punto 53)» e «la circostanza che nel sistema giuridico penale italiano spetti al pubblico ministero decidere di sottoporre al giudice investito... _OMISSIS_ ... domanda della vittima di ricorrere, nel corso della fase istruttoria, al procedimento dell’incidente probatorio…, può essere considerata come rientrante nella logica di un sistema in cui il pubblico ministero costituisce un organo giudiziario incaricato dell’esercizio dell’azione penale».

La Corte evidenzia che il sistema processuale italiano prevede comunque delle cautele per l’audizione della vittima in caso di rinvio a giudizio.

Quanto alla esclusione in capo alla vittima della possibilità di sottoporre al controllo del giudice al decisione di diniego del pubblico ministero sulla decisione del giudice viene osservato che «tale circostanza si inserisce in un sistema in cui la formulazione dell’accusa è in linea di principio riservata al pubblico ministero».

Tale impostazione appare in sottile contrasto con le affermazioni della Corte di Strasburgo che nel caso Sottani c... _OMISSIS_ ...4 febbraio 2005) ha espresso dei dubbi sulla compatibilità con la Convenzione EDU della normativa nazionale che impone la mediazione del pubblico ministero per l’accesso dell’offeso alla formazione anticipata della prova.

La Corte ha affermato, riguardo alla richiesta di incidente probatorio proposto dalla persona offesa attraverso la “mediazione” del pubblico ministero, che il sistema legislativo previsto dagli articoli 392 e 394 del c.p.p. potrebbe «fare sorgere dei dubbi quanto al rispetto del diritto della parte lesa alla uguaglianza delle armi come a quello di accedere a un Tribunale garantito dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione».

La pronuncia fa espresso riferimento al diritto dell’offeso all’esperimento immediato di un mezzo di prova ed evidenzia come tale diritto «può rivelarsi essenziale per una efficace costituzione di parte civile», sicché necessita di tute... _OMISSIS_ ...fase antecedente a quella in cui la costituzione può essere effettuata. Non può non rilevarsi infatti che la acquisizione della prova testimoniale in modo intempestivo, ovvero a distanza di diverso tempo dalla consumazione del reato per cui si procede potrebbe incidere sulla stessa genuinità della prova.

In ogni caso la richiesta di prova evidenzia l’interesse dell’offeso alla corretta progressione procedimentale ed alla tempestiva acquisizione di dati rilevanti per l’accertamento della verità, che merita considerazione e che – allo stato – è affidata alla valutazione dell’organo della pubblica accusa ed è sottratta ad ogni controllo dell’interessato.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’ambito della Raccomandazione sul ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale adottata il 6 ottobre 2000, ha rilevato che «La … difficoltà attiene ai meccanis... _OMISSIS_ ... da instaurare [ nei confronti del pubblico ministero}, rimanendo inteso che questi ultimi non devono produrre risultati indesiderabili — come la paralisi del sistema o l’introduzione di un controllo giudiziario generalizzato su decisioni giustamente e legalmente adottate dal Pubblico ministero.

D’altra parte, spesso il controllo o il ricorso gerarchico sono apparsi insufficienti e a volte inopportuni, in particolare quando la decisione di un membro dell’ufficio del Pubblico ministero è stata adottata in base alle istruzioni dei suoi superiori. Ispirandosi alla Raccomandazione n. R (87) 18 sulla semplificazione della giustizia penale, il Comitato raccomanda sia d’instaurare il controllo giurisdizionale — rimanendo inteso che tale concetto può variare da uno Stato all’altro — sia di autorizzare le parti, in tal modo definite, a intentare esse stesse dei procedimenti; in tal caso l’autorizzazione può es... _OMISSIS_ ... specificamente indirizzata al caso di specie».

La decisione della Corte appare comunque ispirata al massimo rispetto del sistema nazionale in un settore come quello della valutazione dell’esercizio dei poteri de pubblico ministero, parte pubblica particolarmente delicato in quanto strutturante il sistema giurisdizionale interno.

La Corte evidenzia peraltro come l’audizione possa essere comunque “differita” ad un momento successivo (udienza preliminare e dibattimento), con salvezza dei diritti dell’offeso, scegliendo di non valorizzare il valore tutelante della anticipazione del contraddittorio anticipato non solo nei riguardi dell’offeso, ma per la salvaguardia della stessa genuinità della prova.