La valutazione della Decisione Quadro da parte della Corte europea di giustizia

Il diritto della vittima a fornire elementi di prova: il caso Katz, 9 ottobre 2008 Terza sezione (causa C-404\07) Nella pronuncia del 9 ottobre 2008 terza sezione nel caso Katz, la Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione degli articoli 2 e 3 della decisione, con riferimento alla normativa ungherese che, in caso di azione penale sussidiaria avanzata dalla vittima, non prevede che l’offeso possa rendere testimonianza.

Il giudice ungherese si chiedeva se la normativa nazionale potesse essere compatibile con l’articolo 3 della decisione quadro nella misura in cui lo stesso prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima (soltanto per quanto necessario), garantendo la possibilità per la stessa di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

La particolarità del... _OMISSIS_ ... nel fatto che la parte che aveva promosso l’azione, nel sistema ungherese, coincideva con la vittima.

Nel risolvere la questione, la corte di Lussemburgo ha chiarito che la decisione quadro pur indicando agli Stati membri l’obiettivo di assicurare alle vittime un elevato livello di protezione, in particolare riconoscendo il diritto degli offesi a fornire elementi di prova, tuttavia lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle modalità concrete di attuazione di tale obiettivo.

La Corte ha rilevato che – pena svuotare di gran parte del suo effetto l’articolo 3 n. 1 della decisione e disattendere gli obblighi enunciati all’articolo 2 n. 1 – il rispetto dei vincoli imposti da dette disposizioni implica che, in ogni caso, la vittima possa rendere una deposizione nel procedimento penale e che tale deposizione possa essere considerata un elemento di prova.

La Corte pur ... _OMISSIS_ ...e dalla decisione non discende un obbligo per il giudice ungherese di ammettere la testimonianza della vittima promovente, tuttavia ritiene che il rispetto della normativa europea implichi che sia garantita alla vittima la possibilità di rendere una deposizione utilizzabile come fonte di prova.

A ciò si aggiunga che la decisione quadro deve essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali tra i quali, anzitutto, il diritto al processo equo quale sancito dall’art. 6 della convenzione di Roma.

Diritto al processo equo che si estende anche agli offesi: a proposito si ricorda che la corte europea dei diritti nella sentenza Sottani contro Italia del 26.2.2005 ha censurato (seppur tra le righe) il sistema italiano, laddove impedisce all’offeso da reato di accedere direttamente alla richiesta di contraddittorio incidentale, che lo stesso può proporre solo in via “mediata” attraverso la previa r... _OMISSIS_ ...blico ministero.

Si riconosce dunque all’offeso un diritto alla corretta progressione del procedimento ed alla raccolta degli elementi di prova ritenuti di interesse, in primis attraverso la acquisizione – in qualunque forma – delle dichiarazioni.

Ancora sulla estensione soggettiva della tutela: il caso Eredics del 21 ottobre 2010 (caso C-205\09) In tale pronuncia la Corte ha risolto una questione pregiudiziale presentata dal giudice ungherese in relazione (ancora una volta) alla estensibilità della normativa a tutela della vittima anche alle persone giuridiche, nonché ai limiti del ricorso alla mediazione promossa dall’articolo 10 della Decisione.

In accordo con la giurisprudenza Dell’ Orto la Corte ha statuito che, ai fini della decisione quadro, per vittima deve intendersi esclusivamente la persona fisica.

La Corte ha osservato che non vi è alcun’altra disposizione della d... _OMISSIS_ ... che consenta di ritenere estensibile la nozione di «vittima» alle persone giuridiche ma che, al contrario, “diverse disposizioni di quest’ultima confermano che lo scopo del legislatore è stato quello di prendere in considerazione unicamente le persone fisiche vittime di un pregiudizio causato da una violazione del diritto penale”.

Viene richiamato l’art. 1, lett. a), della decisione quadro, che fa riferimento, considerandoli elementi del danno, al pregiudizio fisico o mentale, nonché alle sofferenze psichiche, e l’art. 2, n. 1, che impone agli Stati membri di adoperarsi affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale; inoltre il n. 2 del medesimo art. 2, menziona il trattamento specifico di cui devono beneficiare le vittime particolarmente vulnerabili, così come l’art. 8, n. 1, che impone agli Stati membri di garantire un livello adeguato di protez... _OMISSIS_ ...ri o alle persone a questi assimilabili: tali riferimenti appaiono indicativi della scelta di limitare l’area soggettiva di protezione alla persona fisica.

La Corte ha comunque evidenziato come la decisione quadro stabilisce un livello minimo di tutela che può senz’altro essere accresciuto dalle legislazioni nazionali dato che la decisione non realizza un’armonizzazione completa del settore e non impedisce (né obbliga) gli Stati membri ad applicare le disposizioni in esse previste, anche quando la vittima è una persona giuridica.

Secondo la Corte la disciplina europea non appare discriminatorio nei confronti delle persone fisiche, dato che la maggiore attenzione riservata nell’ambito dell’ Unione alle persone fisiche trova ragione nella maggiore vulnerabilità delle stesse e nell’esigenza di tutelare diritti fondamentali quali la vita e l’integrità fisica.

Del resto è proprio l... _OMISSIS_ ...la tutela dei diritti fondamentali della vittima-persona fisica che caratterizza la normativa europea: la richiesta di armonizzazione con riferimento alla tutela dei diritti umani della vittima non impedisce l’estensione della tutela da parte degli Stati membri alle persone giuridiche.

Con riferimento alla mediazione, la Corte ha chiarito che non sussiste in capo agli Stati alcun obbligo di prevederne la ricorso in relazione a tutti i reati: la scelta dei reati cui riferire la mediazione rientra infatti nella piena libertà di cui dispongono gli Stati nelle scelte politico criminali. Promuovere la mediazione non implica dunque rendere obbligatorio il ricorso alla stessa.

Volontà della vittima di influire sulla pena: la sentenza nel caso Gueye e Sanchez del 15 settembre 2011 (cause C-483/09 e C-1/10) La Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per la vittima di “influire” sulla tipologia della ... _OMISSIS_ ...quo; offender.

Nel caso proposto all’attenzione della Corte europea il Tribunale penale di Barcellona condannava il Magatte Gueye per aver commesso il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna e disponeva la misura dell’allontanamento, consistente nel divieto per l’autore del reato di avvicinarsi alla vittima e di comunicare con lei, pena accessoria obbligatoria per il diritto spagnolo.

Dopo la prima condanna, l’autore del reato riprendeva la convivenza con la vittima, d’accordo con questa, e per la violazione della misura dell’allontanamento veniva condannato nuovamente.

Analogo procedimento pendeva a carico di Valentín Salmerón Sánchez, condannato in primo grado per aver commesso un’analoga violazione di una misura di allontanamento. In entrambi i casi gli imputati, nonostante la applicazione della sanzione accessoria, erano tornati a convivere con le vittime... _OMISSIS_ ...ni dopo la condanna.

Ciascuna vittima dichiarava di aver ripreso volontariamente la relazione con l’autore dell’illecito penale, senza esservi stata costretta, né indotta da necessità economiche.

Il giudice non ritenendo adeguato che la normativa spagnola imponesse l’adozione di un obbligo di allontanamento di almeno sei mesi, senza prendere in considerazione la volontà delle vittime, sollevava la questioni pregiudiziale.

I giudici spagnoli chiedevano se il diritto della vittima di essere sentita, debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali di garantire alla vittima di esprimere le proprie valutazioni (anche) in merito agli effetti che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene nei confronti dell’autore di un reato con cui la vittima intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo. Inoltre, chiedevano se l’art. 2 della decisione quadro de... _OMISSIS_ ...rpretato nel senso che l’obbligo per gli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi della vittima imponga di tenere conto del parere di quest’ultima, quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere l’esercizio del suo diritto alla vita privata e familiare.

I giudici spagnoli hanno poi chiesto se l’art. 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, laddove dispone che gli Stati garantiscano un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie.

È stata infine posta la questione se l’art. 10 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari, o se invece si debba consentire la mediazione anche in... _OMISSIS_ ... procedimenti.

I giudici europei hanno evidenziato come il diritto della vittima ad essere sentita non comporta che la stessa possa in alcun modo influire sulla quantificazione, durata e tipologia delle pene da infliggere. Dunque hanno ritenuto compatibile con i principi fissati dalla Decisione quadro la normativa spagnola, evidenziando che la tutela penale statuale contro gli atti di violenza domestica è volta a proteggere non solo gli interessi della vittima, ma anche altri interessi generali (§ 61); nessun intervento della vittima è previsto sulla sanzione che consegue all’accertamento di un reato e che ha finalità generalpreventive.

Quanto alla previsione della mediazione i giudici europei hanno ancora una volta evidenziato che l’art. 10, n. 1, della decisione prevede che gli Stati possano promuovere la mediazione per i reati che essi ritengono “idonei”. Ciò significa che la scelta degli illeciti penali per i... _OMISSIS_ ...ile la mediazione rientra nella sfera di valutazione discrezionale degli Stati membri.

Tale disposizione consente perciò agli Stati membri di escludere il ricorso alla mediazione per tutti i reati commessi nell’ambito familiare, purché tale scelta sia sorretta da “criteri oggettivi” (§ 75), così come è stato ritenuto, nella specie, in relazione all’art. 87 ter, n. 5, della Ley Orgànica spagnola n. 6/1985.