Le indicazioni della CEDU e della Corte di Giustizia sulla tutela della vittima nel procedimento penale

Le indicazioni della Corte europea dei diritti umani in materia di tutela della vittima nel procedimento penale Circa le testimonianze delle vittime, l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non richiede espressamente che gli interessi dei testimoni in generale, e quelli delle vittime in particolare, siano presi in considerazione.

Tuttavia, la loro vita, la loro libertà e la loro sicurezza sono valori protetti dall’art. 8 e da altre disposizioni convenzionali, che impongono agli Stati di non metterli indebitamente in pericolo.

L’art. 6, dal canto suo, esige che gli interessi della difesa siano messi in bilanciamento con quelli delle vittime testimoni (C.E.D.U. (dec.), Oyston c. Regno Unito, 22.1.2002; (sent.), Van Mechelen e Altri c. Paesi bassi, 23.4.1997, § 53; (sent.), Doorson c. Paesi Bassi, 26.3.96, § 70).

Le misure di protezione processuale devono infatti conciliarsi con... _OMISSIS_ ...a difesa e controbilanciare i sacrifici imposti a quest’ultima. Come sempre in materia di diritti fondamentali in conflitto, la Corte di Strasburgo ricorre alla tecnica del bilanciamento e non conclude nel senso della esclusione probatoria, ma, piuttosto, nel senso della indicazione di appropriate regole di valutazione: alla acquisizione di dichiarazioni con compressione del diritto di difesa oltre i limiti di compatibilità con l’art. 6 della Convenzione, consegue infatti (solo) il depotenziamento, ma non l’abbattimento, del valore probatorio delle dichiarazioni: queste non possono “fondare” la condanna in maniera unica o determinante, ma devono essere corroborate da altri elementi di prova.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto adeguatamente tutelato il diritto previsto dall’art. 6 della Convenzione quando l’imputato, pur senza ottenere la comparizione personale e l’esame diretto del testimone... _OMISSIS_ ...e), abbia comunque avuto una adeguata opportunità di esercitare il suo diritto di difesa, in virtù della possibilità, conferita al difensore, di porre domande attraverso un ufficiale di polizia in occasione dell’escussione della vittima nel corso delle indagini preliminari, e di contestarne la credibilità nell’ambito del dibattimento, nel corso del quale era stata mostrata la registrazione audiovisiva dell’assunzione di informazioni da parte della polizia (S.N. c. Svezia, 2.7.2002, § 47).

Particolarmente rilevante, in quanto il caso ha consentito alla Corte di Strasburgo di valutare la equità di un procedimento fondato su dichiarazioni assunte con le forme dell’ incidente probatorio italiano è il contenuto della decisione (di irricevibilità) nel caso Accardi e altri c. Italia del 20.1.2005. In questo caso il teste ascoltato era un minore al quale le domande erano state poste da un perito e non dal giudice.

I giu... _OMISSIS_ ...ome anticipato, hanno ritenuto che la attuazione del contraddittorio, attraverso la posizione di domande effettuata dalle parti a mezzo dell’ausiliario del giudice, con le modalità previste per la protezione del minore, non è idoneo a comprimere i diritti della difesa in modo incompatibile con le garanzie dell’art. 6 della Convenzione: pertanto non ha ritenuto iniquo il procedimento fondato, anche in via esclusiva e determinante, su quelle dichiarazioni.

Diversamente la Corte europea si è orientata in materia di testimonianza anonima ritenendo d’obbligo il depotenziamento del valore probatorio di tale prova (ritenuta ammissibile e di recente introdotta nel nostro ordinamento solo in relazione alle persone impegnate in operazioni sotto copertura dall’art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136) che non può essere posta a fondamento (in modo “esclusivo o determinante”) della sentenza di condanna.

Emerge dunque co... _OMISSIS_ ...necessità di effettuare il bilanciamento tra il diritto dell’accusato a confrontarsi con la fonte delle accuse ed il diritto della vittima ad essere protetta dal “processo”.

La Corte europea di giustizia e il caso Dell’Orto del 28 giugno 2007 (causa C-467/05) Nella sentenza emessa il 28 giugno 2007 la Corte di Giustizia nel “caso Dell’Orto”, ha deciso una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nel 2005 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano. Nel caso di specie, era rimasta preclusa la restituzione alla vittima, persona giuridica, di una somma pari ad oltre un milione di euro, ad essa appartenente, e sottoposta a sequestro conservativo nell’ambito di un processo penale definito con sentenza di patteggiamento passata in giudicato nel 1999.

La distonia riscontrata tra la situazione nascente dalla applicazione della legge processuale italiana e la ratio del... _OMISSIS_ ...; 3 della decisione quadro – che prevede che i beni appartenenti alla persona offesa e sequestrati nell’ambito del procedimento penale vengano restituiti alla stessa senza ritardo, a meno che il procedimento penale imponga altrimenti – ha indotto il giudice interno a sollevare la questione pregiudiziale chiedendosi se fosse possibile estendere la disciplina della decisione quadro all’ipotesi in cui la vittima sia una persona giuridica.

La questione non ha trovato accoglimento a causa dell’univoco tenore letterale della definizione contenuta nell’art. 1 della decisione, che impedisce di estendere l’ambito della nozione di “vittima”, ricomprendendovi anche le persone giuridiche.

Tale soluzione, sicuramente ineccepibile sul piano esegetico, lascia aperte le problematiche connesse alla mancata attuazione di quel complesso di misure previste dalla decisione quadro che sono suscettibili di trov... _OMISSIS_ ...e nei confronti di tutti i soggetti danneggiati dal reato, prescindendo dalla loro natura di persone fisiche o giuridiche: si pensi, ad esempio, al diritto di ottenere le informazioni rilevanti ai fini della tutela dei propri interessi, alla predisposizione di nuove forme di composizione dei conflitti come la mediazione penale, alla restituzione dei beni appartenenti alla vittima.

Su tutti questi temi, il doveroso adempimento degli obblighi nascenti dalla normativa europea, con la predisposizione di un adeguato sistema di protezione delle vittime persone fisiche, sembra destinata a riflettersi, in forza dei principi sanciti dall’art. 3 Cost., sulla regolamentazione dell’analoga posizione delle persone giuridiche che abbiano subito un pregiudizio dalla realizzazione del reato [1].