La Decisione Quadro 2001/220/GAI: identificazione della vittima vulnerabile

Circa la identificazione della vittima con caratteristiche di vulnerabilità, giudici europei scrivono che «la decisione quadro non definisce la nozione di vulnerabilità» e chiariscono che, indipendentemente dalla valutazione della sufficienza della condizione di minorenne a qualificare la vittima come particolarmente vulnerabile, appare incontestabile che bambini in età infantile che sostengano di aver subìto maltrattamenti da parte di un’insegnante, possano essere qualificati “vulnerabili” alla luce non solo della loro età, ma anche della «natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati vittime».

Da un lato, dunque, non si assume in modo apodittico che l’età minore sia per ciò solo idonea a configurare la vulnerabilità e, dall’altro, si fa riferimento ad altri elementi emergenti dal caso concreto.

Analoghe indicazioni provengono dalla Direttiva 2011-3... _OMISSIS_ ...essione del traffico degli esseri umani e sulla tutela delle relative vittime che all’art, 12 comma 4 demanda espressamente alla «valutazione individuale delle autorità competenti» la situazione della vittima dichiarante.

La scelta di non indicare in modo astratto quali sono le vittime vulnerabili, ragionevolmente, si fonda sul fatto che la resilienza agli effetti di un evento traumatico è diversa per ogni individuo e mentre alcune vittime si dimostrano capaci di affrontare la cross examination anche in forme non protette (nonostante possano essere considerate, in astratto e sulla base di massime di comune esperienza, riconducibili al genus delle vittime vulnerabili), altre manifestano una tendenza alla vittimizzazione secondaria non facilmente prevedibile in relazione al fatto per cui si procede.

Il nostro ordinamento come si è visto predispone alcune cautele in relazione alla audizione degli offesi di alcuni specifici rea... _OMISSIS_ ...F| La scelta di individuare in astratto quali sono i reati da cui far discendere la condizione di vulnerabilità non appare, in concreto, idonea a rispondere alle esigenze di tutela che riguardano una categoria certamente più ampia di quella individuata.

Colpisce la esclusione dall’elenco delle persone che possono accedere alla audizione incidentale delle vittime di reati riconducibili alla criminalità organizzata o delle vittime dello sfruttamento della prostituzione: l’offeso di una estorsione consumata con modalità di intimidazione mafiosa o la prostituta sfruttata possono avere caratteristiche vulnerabilità accentuate del tutto assimilabili a quelle delle vittime di reati sessuali

De iure condendo appare rispondente alle esigenze di tutela sostanziale delle vittima la creazione di un sistema che:
indichi i parametri per la valutazione della condizione di vulnerabilità;
consenta la valutazione ... _OMISSIS_ ...e caso per caso, in relazione alle specifiche emergenze processuali ed alle eventuali sollecitazioni processuali della parte interessata.
Tale scelta se, da un lato, avrebbe il difetto di introdurre nel processo un giudizio discrezionale produttivo di contenzioso, dall’altro, eviterebbe il ricorso a presunzioni assolute in una materia, come quella della tutela endoprocessuale delle vittime, che si caratterizza per le sue ricadute sulla tutela di diritti fondamentali della persona [1].

L’affidamento al giudice della valutazione sulla condizione di vulnerabilità (anche) sulla base di eventuali istanze di parte dovrebbe essere accompagnata da previsioni che garantiscano all’offeso una adeguata assistenza tecnica, fin dalle fasi iniziali del procedimento, della cui progressione (e delle prerogative collegate) la vittima dovrebbe essere tempestivamente informata.

Nel nostro ordinamento l’unica apertura verso ... _OMISSIS_ ...ella difesa tecnica, non obbligatoria per l’offeso, è contenuta nel comma dell’art. 76 comma 4 ter della legge sul patrocinio dei non abbienti (DPR n. 115 del 2002), che consente l’accesso al beneficio a prescindere dalla valutazione della soglia di reddito esclusivamente per le vittime di reati sessuali.

La norma si presenta isolata ed asistematica, in quanto introduce una previsione a tutela di una particolare vittima all’interno della disciplina di un istituto, fondato sul requisito della non abbienza, con l’effetto, da un lato, di snaturare il beneficio (concedibile nei casi indicati a prescindere dalla valutazione della situazione economica dell’istante) e, dall’altro, di non rispondere all’esigenza di apprestare un’adeguata difesa a tutte le vittime potenzialmente vulnerabili. .

La scelta di affidare al giudice il compito di valutare la effettiva vulnerabilità della vittima dovrebbe... _OMISSIS_ ...gnata dalla tempestiva attivazione dei canali informativi indicati dalla decisione quadro la quale, all’art 4, prevede espressamente il diritto della vittima ad accedere alle informazioni rilevanti per la tutela dei suoi interessi, come la conoscenza della possibilità di essere riconosciuta vulnerabile.

La scelta di non “ingessare” la categoria delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità effettuando scelte pregiudiziali trova conforto anche in diverse pronunce della Corte di Strasburgo.

Gli indici di vulnerabilità sono stati infatti rinvenuti dai giudici europei non solo nell’età dell’offeso, ma anche nella condizione di soggezione e dipendenza dall’autore del reato (sentenza nel caso Siliadin c. Francia del 26.7.2005), nella scarsità di risorse economiche e di strumenti culturali, ovvero nella posizione socio-economica complessiva della persona (pronuncia Salah Sheekh c. Paesi Bassi dell’11.1... _OMISSIS_ ...
Non mancano tuttavia pronunce che collegano la condizione di vulnerabilità al tipo di reato subito, ovvero al patimento di violenza sessuale (S.N. c. Svezia del 2.7.2002) o di violenza domestica (sentenza Opuz c. Turchia del 9 giugno 2009).